ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08807

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 480 del 06/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 06/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 06/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 06/04/2021
Stato iter:
25/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2022
BRUNETTA RENATO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/01/2022

CONCLUSO IL 25/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08807
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Martedì 6 aprile 2021, seduta n. 480

   BELLUCCI e BUCALO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il Ministro interrogato ha annunciato pochi giorni fa le prime indiscrezioni sul nuovo protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid-19 nell'organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici;

   pur accogliendo positivamente la notizia dello sblocco di almeno 60 concorsi, che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale per oltre 125 mila posti pubblici pronti per essere assegnati, l'emanando protocollo, così come quello finora vigente, rimane caratterizzato per gli interroganti da alcune criticità, illogicità e contraddizioni;

   in particolare, per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti per il 2021 è richiesto ai candidati di effettuare un tampone rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti, realizzando, di fatto, una vera e propria selezione su base reddituale, tenuto conto dei costi non certo insignificanti per ogni singolo tampone, che si aggiungono, ovviamente, al pagamento delle tasse per la presentazione della domanda di iscrizione e del fatto, non inusuale, che i «concorsisti» si iscrivono a più procedure;

   stante così la situazione, la spesa che i giovani in cerca di un'occupazione devono sostenere rischia di diventare eccessivamente onerosa e per alcuni anche proibitiva, secondo gli interroganti, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

   oltre all'aspetto economico, c'è da considerare un aspetto sanitario, posto che, sulla base di ormai consolidate risultanze scientifiche, il tampone molecolare e, ancor di più, quello antigenico, non hanno un'accuratezza del 100 per cento e potrebbero incorrere anche in «falsi positivi», escludendo ingiustificatamente un candidato dall'opportunità di partecipare alla procedura concorsuale; o ancora, il caso delle persone positive a lungo termine che, considerate clinicamente guarite e, quindi, autorizzate a interrompere la quarantena dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, come da circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars-CoV-2, con il paradosso che possono rientrare in sicurezza nella comunità, ma non possono partecipare ad un concorso pubblico;

   infine, rileva un problema logistico, dal momento che, qualora lo svolgimento della prima prova concorsuale venisse fissato il lunedì, il tampone andrebbe eseguito il sabato, giorno prefestivo, con il rischio per i candidati di non ottenere il referto in tempo utile ed essere esclusi indebitamente dalla selezione;

   tali prescrizioni rischiano di essere suscettibili di numerosi ricorsi all'autorità giurisdizionale competente, in quanto creano un'ingiustificata disparità di trattamento fra i partecipanti, gravati da adempimenti irragionevoli, anche alla luce delle evidenze della più aggiornata letteratura scientifica: le misure preventive consistenti nel distanziamento sociale, nell'utilizzo di idonea mascherina e nell'igienizzazione delle mani e degli ambienti risultano sufficienti a limitare e ad evitare la diffusione del virus –:

   se il Governo intenda rivedere il protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid-19 nell'ambito della gestione dei concorsi pubblici di cui in premessa, con particolare riguardo alla prescrizione di un tampone rapido o molecolare a carico del candidato, sostituendolo, ad esempio, con la previsione di un'autocertificazione attestante il proprio stato di salute, che sarebbe, comunque, accompagnata dalla misurazione della temperatura in sede di concorso e dall'assenza di sintomi riconducibili al Covid-19.
(4-08807)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 gennaio 2022
nell'allegato B della seduta n. 632
4-08807
presentata da
BELLUCCI Maria Teresa

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiedono chiarimenti in merito alle soluzioni adottate dal Governo per permettere — durante il periodo emergenziale – lo svolgimento dei concorsi pubblici in sicurezza e, quindi, si evidenziano alcune presunte criticità emerse dal «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Segnatamente, secondo la deputata Bellucci, la richiesta di effettuare un tampone rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti allo svolgimento delle prove concorsuali realizzerebbe una «vera e propria selezione su base reddituale».
  Il quesito formulato dall'interrogante è pregevole nel suo intento ma, come verrà spiegato a breve, solleva problematiche cui il Governo ha dato adeguata soluzione.
  Com'è noto, lo scoppio della pandemia da COVID-19 ha imposto l'adozione di misure straordinarie per mitigare l'aumento dei contagi. Di conseguenza, i vari atti normativi – di rango primario e secondario – che si sono susseguiti hanno sostanzialmente congelato le procedure concorsuali per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni fino ai primi mesi del 2021. Al termine di tale periodo straordinario, l'articolo 1, comma 10, lettera
z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, ha disposto che «a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi [...] nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico».
  In seconda battuta, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha previsto una disciplina speciale per semplificare lo svolgimento delle procedure comparative, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità. Nello specifico, l'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 44 del 2021 ha previsto altresì che «
[d] al 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico [...]». In applicazione di tale disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato, il 15 aprile 2021, il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» richiamato dall'interrogante.
  Le linee guida contenute in tale protocollo, in effetti, imponevano l'obbligo di «presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19».
  Sennonché, com'è noto, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come successivamente novellato dall'articolo 3, comma 1, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha previsto, all'articolo 9-
bis, che «[a] far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 [...] l'accesso ai [...] concorsi pubblici». In questo modo, dunque, l'obbligo di esibire la certificazione verde, essendo sancito in una fonte di rango legislativo, è andato ad eterointegrare il Protocollo adottato dal Dipartimento della funzione pubblica.
  La successiva evoluzione delle vicende è peraltro nota. Il successo della campagna vaccinale – ovviamente, gratuita per i cittadini – e l'abbattimento dei contagi hanno permesso la ripresa pressoché totale dei concorsi pubblici, in completa sicurezza per i candidati. Il principale successo del cosiddetto
green pass è stato quello di permettere agli interessati di partecipare ai concorsi senza ulteriori oneri, dal momento che la vaccinazione è gratuita.
  Peraltro, proprio per evitare un effetto discriminatorio nei confronti di quei soggetti che non intendono vaccinarsi – esercitando la loro libertà di cura garantita dall'articolo 32 della Costituzione – il Governo si è prodigato per assicurare i cosiddetti «tamponi a prezzo calmierato», in attuazione dell'articolo 5, decreto-legge 3 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  Per le ragioni appena esposte, dunque, si ritiene che i dubbi sollevati dall'interrogante possano essere adeguatamente fugati guardando alla concreta azione del Governo. Ad oggi, stando ai dati, i concorsi sono ripresi in sicurezza e nessun cittadino è stato privato della possibilità – sia astratta che concreta – di svolgere le prove comparative.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

condizione economica

malattia