ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08793

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 479 del 01/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: BIANCHI MATTEO LUIGI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 01/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/04/2021
Stato iter:
04/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2022
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2022

CONCLUSO IL 04/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08793
presentato da
BIANCHI Matteo Luigi
testo di
Giovedì 1 aprile 2021, seduta n. 479

   BIANCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   sono pesanti i danni economici per i locatori che, prima che fosse adottato il blocco degli sfratti con l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, avevano avviato la fase esecutiva che segue il provvedimento di convalida emesso dal tribunale;

   con gli articoli 83, comma 2, del «decreto Cura Italia», e 36, comma 1, del «decreto Liquidità», l'allora Governo in carica ha disposto la sospensione «straordinaria» dei termini processuali dal 9 marzo 2020 (per un totale di 64 giorni). Nulla è stato disposto in ordine agli atti esecutivi, come nel caso degli sfratti, per precetti, preavvisi di sloggio e successivi accessi esecutivi dell'ufficiale giudiziario;

   pur dovendosi ritenere tali atti come di fatto inclusi nei decreti, non vi è più stato alcun provvedimento di sospensione e/o «congelamento» dei termini dopo l'11 maggio 2020;

   la mancanza di un provvedimento che sospenda il decorso dei termini di validità degli atti esecutivi, fa sì che i locatori che hanno avviato, prima del decreto 17 marzo 2020, n. 18, la procedura di sloggio, abbiano dovuto sopportare sia gli onorari per l'avvocato, sia i costi per le notifiche e i diritti conseguenti, tutto ciò che per atti che hanno perso ogni efficacia decorsi novanta giorni dalla loro notifica –:

   se il Ministro intenda adottare iniziative normative, anche d'urgenza, per prevedere la sospensione dei termini di decorrenza della validità degli atti esecutivi in corso fino al 30 giugno 2021 e, per gli atti già perenti e notificati dopo il 17 marzo 2020, la loro reviviscenza con decorrenza dei nuovi termini dal 1° luglio 2021.
(4-08793)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 4 febbraio 2022
nell'allegato B della seduta n. 633
4-08793
presentata da
bianchi

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante richiama la normativa emergenziale in materia di esecuzioni per rilascio di immobile in seguito a provvedimenti di convalida di sfratto per morosità ovvero a sentenze di condanna pronunciate a cagione dell'inadempimento (morosità) del conduttore. In particolare l'interrogante rappresenta che gli articoli 83 comma secondo del decreto «Cura Italia» (decreto-legge n. 18 del 2020) e 36, comma primo, del decreto «Liquidità» (decreto-legge n. 23 del 2020) hanno disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo 2020 (per un totale di 64 giorni); non è stato invece adottato alcun provvedimento di sospensione dei termini di validità degli atti esecutivi dopo l'11 maggio 2020 per cui i locatori che hanno avviato, prima del decreto «Cura Italia», la procedura di sfratto hanno dovuto sopportare sia gli onorari per l'avvocato, sia i costi per le notifiche e i diritti conseguenti per atti che hanno perso ogni efficacia decorsi novanta giorni dalla loro notifica. Si chiede quindi di sapere se la Ministra della giustizia «...intenda adottare iniziative normative, anche d'urgenza, per prevedere la sospensione dei termini di decorrenza della validità degli atti esecutivi in corso fino al 30 giugno 2021 e, per gli atti già perenti e notificati dopo il 17 marzo 2020, la loro reviviscenza con decorrenza dei nuovi termini dal 1° luglio 2021...».
  Appare al riguardo utile sviluppare una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 2021 la normativa emergenziale in materia di blocco degli sfratti era articolata:

   1) nell'articolo 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa) del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020 n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, cosiddetto decreto «Cura Italia», che prescriveva: «1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore» (ciò in quanto il termine del 31 dicembre 2020 veniva prorogato al 30 giugno 2021 per effetto dell'articolo 13 comma quattordicesimo del decreto-legge del 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge del 26 febbraio 2021 n. 21);

   2) nell'articolo 103, comma sesto (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti dagli atti amministrativi in scadenza) del medesimo testo di legge (decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 17-bis comma primo del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020 n. 7), per il quale: «L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020»;

   3) nell'articolo 13, comma tredicesimo; del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021), per il quale: «13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103 comma sesto del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020 n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586 comma secondo del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari»;

   4) nell'articolo 40-quater (Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili) del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge del 21 maggio 2021 n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19: cosiddetto decreto Sostegni), per il quale: «1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103 comma sesto del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020 n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586 comma secondo del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata: a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021».

  Ricapitolando: le procedure di espropriazione (pignoramento) immobiliare aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore erano state sospese fino al 30 giugno 2021; le procedure di rilascio di immobili anche ad uso non abitativo sono state sospese fino al 30 settembre 2021, laddove il provvedimento di rilascio sia stato adottato nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, a motivo del mancato pagamento del canone alle scadenze ovvero in conseguenza dell'adozione del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, abitato dal debitore e dai suoi familiari; le procedure di rilascio di immobili anche ad uso non abitativo sono state sospese fino al 31 dicembre 2021, laddove il provvedimento di rilascio sia stato adottato nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021, a motivo del mancato pagamento del canone alle scadenze ovvero in conseguenza dell'adozione del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, abitato dal debitore e dai suoi familiari.
  Ciò posto, può soggiungersi che: la normativa emergenziale trae evidentemente ragione dalla necessità di contenere e circoscrivere la circolazione delle persone e le conseguenti occasioni di contagio; in tale contesto affiora anche l'esigenza di offrire una forma di sollievo a coloro (in special modo i conduttori d'immobili cosiddetti commerciali) che abbiano sofferto, in misura rilevante, gli effetti economico finanziari della pandemia.
  La Corte costituzionale, con la recente sentenza del 22 giugno 2021 n. 128, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 comma quattordicesimo del decreto-legge n. 183 del 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, per violazione degli articoli 3 comma primo e 24 commi primo e secondo Cost...». Invero la Corte costituzionale ha osservato che dal tenore delle censure formulate si evincesse come l'oggetto della questione di legittimità costituzionale dovesse essere identificato non già nell'articolo 54-
ter del decreto-legge n. 18 del 2020, ma nell'articolo n. 13 comma quattordicesimo del decreto-legge n. 183 del 2020 che aveva disposto la (seconda) proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore esecutato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Così circoscritto l'oggetto del giudizio, la Corte costituzionale ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3 comma primo e 24 commi primo e secondo della Costituzione, osservando che se è vero che il legislatore ordinario – in presenza di altri diritti meritevoli di tutela, come quello fondamentale all'abitazione – può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva è del pari indubitabile che la compressione di tale ultimo diritto fondamentale cagionata dalla sospensione delle procedure esecutive può essere contemplata dal legislatore solo a fronte di circostanze eccezionali e per un periodo di tempo limitato. Ciò non era accaduto nel caso di specie, avendo il legislatore per ben due volte prorogato fino al complessivo periodo di 14 mesi la sospensione inizialmente introdotta, senza tuttavia preoccuparsi di specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell'esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco. La Corte costituzionale ha poi aggiunto che la sproporzione conseguente al mancato bilanciamento della misura in esame era resa ancora più evidente dalla considerazione che il diritto del debitore a conservare la disponibilità dell'abitazione sarebbe rimasto comunque tutelato dalla proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio di immobili di cui all'articolo 103 comma sesto dello stesso decreto-legge n. 18 del 2020, essendo tale norma applicabile anche al decreto di trasferimento del bene espropriato. In altre parole, il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi a oggetto l'abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, al punto da inficiare la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), prevista dall'articolo 13 comma quattordicesimo del decreto-legge n. 183 del 2020. In ogni caso, la Corte costituzionale ha precisato che «...resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all'abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti...».
  Infine deve essere rilevato che, in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2021, non sono state avviate «...iniziative normative...» volte a «...prevedere..., per gli atti già perenti e notificati dopo il 17 marzo 2020, la loro reviviscenza con decorrenza dei nuovi termini dal 1° luglio 2021...» da un lato, in quanto gli effetti di siffatta reviviscenza (a prescindere da ogni valutazione in merito alla compatibilità della stessa con il principio di certezza delle situazioni giuridiche) sarebbero stati praticamente ingestibili stante l'enorme mole di provvedimenti che avrebbero dovuto essere posti in esecuzione e dall'altro lato, in quanto ciò avrebbe determinato delle gravi ricadute su di un tessuto sociale già in grave sofferenza a cagione della emergenza pandemica.

Il Ministro della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica