ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08789

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 479 del 01/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: COVOLO SILVIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 01/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08789
presentato da
COVOLO Silvia
testo di
Giovedì 1 aprile 2021, seduta n. 479

   COVOLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita, in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 32);

   il compito principale assegnato a tali enti riguarda la promozione e valorizzazione delle zone montane, nonché l'esercizio associato di funzioni comunali; tali ambiti organizzativi, inizialmente sostenuti dallo Stato per conseguire un riequilibrio territoriale socioeconomico, sono stati quindi regolati successivamente in «zone omogenee», riconosciute dalle rispettive leggi regionali;

   con la legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012, la regione veneto ha inteso costituire e disciplinare le unioni di comuni facenti parte dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana;

   l'attenzione del legislatore ad incentivare, un ambito territoriale adeguato per la gestione di taluni servizi pubblici, dimostra come sia effettiva l'esigenza di dare risposte precise ai problemi nel collegamento di funzioni in un determinato territorio;

   in questo disegno organizzativo, l'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni assume un ruolo di peculiare e contraddistinta importanza; invero, è intuibile la difficoltà che si incontra in contesti territorialmente così ristretti, poiché la transizione di attribuzione delle prestazioni amministrative comporta anche un mutamento della natura di tali enti, aspetto che pone alcuni fondati interrogativi di carattere gestionale;

   ne conviene, nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Unione montana, che i contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nei confronti dei territori montani è pressoché circostanziata e non sempre ottimale;

   a parere dell'interrogante appare, pertanto, necessaria un'attenzione di merito per tutelare le unioni montane, anche a seguito degli effetti negativi provocati dalla pandemia; in particolare, serve garantire non solo un ciclo virtuoso degli investimenti comunali con fondi stabili e annuali per un'attenta programmazione locale, ma anche specifici trasferimenti alle unioni montane/comunità montane che garantiscono una ordinata ed efficiente gestione degli investimenti sui territori;

   suddetti interventi permetterebbero di avviare una ricognizione presso le Unioni montane degli interventi e delle opere cantierabili per i prossimi anni, quindi di individuare gli interventi prioritari e necessari all'interno dei territori così da garantire una ripartizione omogenea delle risorse, come pure di presentare proprie progettualità su specifiche tipologie di investimento, come lo sviluppo territoriale sostenibile, interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici pubblici e di patrimonio comunale o delle stesse unioni montane, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche e di attuare specifici interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e la riqualificazione urbana;

   l'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l'articolo 1, comma 29 e 29-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, hanno entrambi previsto specifici contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di tutelare le unioni montane e se non si ritenga necessario, alla luce dell'attuale situazione finanziaria degli enti locali, adottare iniziative per consentire l'accesso ai contributi di cui alle predette leggi anche alle unione montane, ovvero prevedere specifici finanziamenti alle stesse come contributo per le iniziative succitate.
(4-08789)