ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08779

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 478 del 31/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: TONELLI GIANNI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOGLIANI KETTY LEGA - SALVINI PREMIER 31/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 30/03/2021
Stato iter:
20/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2022
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/07/2022

CONCLUSO IL 20/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08779
presentato da
TONELLI Gianni
testo di
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   TONELLI e FOGLIANI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi sono uscite alcune note dei maggiori sindacati di polizia, tra cui Sap, Fsp e Siulp, nelle quali si evidenziava un aggravamento delle disparità di trattamento in materia pensionistica tra il personale militare ed ex militare, da un lato, e gli appartenenti alla polizia di Stato, dall'altro;

   come noto, con l'introduzione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, il legislatore intendeva assicurare a tutto il personale militare, in ragione della peculiare attività, di usufruire di determinati benefici del calcolo pensionistico: in virtù dell'articolo 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 si prevede espressamente che al personale dei vigili del fuoco e al Corpo forestale dello Stato si applicano le medesime disposizioni previste per il personale militare; sul punto e recentemente le sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ depositata il 4 gennaio 2021) hanno stabilito che la «quota retributiva» della pensione da liquidarsi con il sistema «misto», ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 333 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio, con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità contributiva ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata moltiplicando l'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente per ogni anno utile nella misura del 2,44 per cento; ciò ha comportato un più vantaggioso ricalcolo delle pensioni per tutti i ricorrenti; è d'uopo ricordare che, con sentenza n. 38/2021 dell'8 febbraio 2021, la Corte dei conti per la Calabria ha accolto parzialmente un ricorso anche per i vigili del fuoco pur sempre personale civile, con meno di 15 anni nella predetta anzianità;

   tutto ciò, invece, non sta avvenendo per il personale della polizia di Stato, producendo indubbie forme di disparità di trattamento, atteso che gli appartenenti alla polizia di Stato espletano di fatto le stesse funzioni degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ed appare evidente che risulta necessario adottare un criterio congruo e identico per tutta la platea degli smilitarizzati, almeno per quelli appartenenti allo stesso comparto;

   innanzitutto, tale beneficio dovrebbe spettare, a parere degli interroganti, ai pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, soggetti al sistema misto, assunti antecedentemente al 25 giugno 1982 e tuttavia esclusi dall'applicazione della più favorevole aliquota nonostante al momento dell'arruolamento godessero dello status di militare, posto che per il riconoscimento del diritto era richiesto il predetto status solo al momento dell'arruolamento; si dovrebbe tuttavia considerare la possibilità che anche gli organici assunti dopo il 1982 possano godere di questo trattamento, in virtù del su richiamato principio di non discriminazione e del principio di uguaglianza sostanziale, dal momento che, in costanza del rapporto di servizio, espletano gli stessi incarichi e mansioni dei predetti;

   in mancanza di una più chiara disciplina normativa, che fissi degli standard simili per situazioni simili, appare agli interroganti che tale operazione possa essere portata avanti anche attraverso la diramazione di istruzioni o linee guida, anche di carattere amministrativo, che possano dare generale applicazione al principio di uguaglianza del trattamento sopra richiamato –:

   quali iniziative il Governo intenda adottare per assicurare, che il ricalcolo delle pensioni di forze di polizia non sia irragionevolmente diverso rispetto a quello previsto per comparti di pubblica sicurezza del tutto analoghi per funzione e provenienza.
(4-08779)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 luglio 2022
nell'allegato B della seduta n. 728
4-08779
presentata da
TONELLI Gianni

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante lamenta una disparità di trattamento tra le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria), e quelle ad ordinamento militare in materia di trattamento pensionistico.
  Al riguardo, si rappresenta che con l'articolo 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il legislatore è intervenuto in materia, disponendo che: «Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile».
  Inoltre il successivo comma 102 prevede che «Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa i 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031».
  La norma è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all'interno del comparto sicurezza e difesa, attesa la «specificità» prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con riferimento alle modalità di determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico, del personale che al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva utile inferiore a 18 anni, pertanto destinatario del cosiddetto «sistema misto».
  Infatti, prima dell'entrata in vigore della norma sopracitata, al personale della polizia di Stato inquadrato nel sistema misto si applicava l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 che considerava, ai fini del calcolo della quota retributiva e per ogni anno di servizio, una percentuale del 2,33 per cento fino ad arrivare al 35 per cento di aliquota pensionistica al 15° anno mentre, a decorrere dal 15° anno, operava una percentuale dell'1,8 per cento.
  Invece, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e, più in generale il personale militare, si è visto riconoscere il beneficio dell'aliquota pensionistica del 2,44 per cento, a seguito di estensione in via amministrativa di sentenze della Corte dei conti sezioni riunite (n. 1/2021 e n. 12/2021).
  Pertanto, l'Inps, con due distinte circolari applicative (n. 107 del 14 luglio 2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021) ha previsto la rideterminazione delle pensioni con riconoscimento degli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione.
  Per quanto riguarda le Forze di polizia ad ordinamento civile, il riconoscimento dell'applicazione del più favorevole criterio di calcolo della pensione con l'applicazione della percentuale di pensionabilità del 2,44 per cento è intervenuto con il citato articolo 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021 e l'Inps, con la circolare n. 44 del 23 marzo 2022 ne ha previsto l'estensione a tutto il personale cessato dal 1996 con decorrenza degli importi dal 1° gennaio 2022.
  Il contenuto della citata circolare n. 44 del 2022 dell'Inps è in linea con la recente sentenza della Corte dei conti, sezione I giurisdizionale centrale di appello n. 45 del 2022, che testualmente afferma: «Una corretta esegesi normativa, invero, fondata su criteri di natura teleologica e sistematica, impone di assumere una posizione “mediana” sul punto, rappresentata dall'estensione del miglior trattamento previdenziale anche al personale
de quibus andato in pensione entro l'anno appena trascorso, ma con il riconoscimento della decorrenza economica solo a far data dal 1° gennaio 2022. ... Può senz'altro convenirsi sulla irretroattività della disposizione in questione, dovendosi escludere che essa abbia valore di norma di interpretazione autentica, non ravvisandosene gli indici nel suo testo, né nelle sue finalità, ciò che, per inciso, indirettamente conferma la correttezza dell'indirizzo ermeneutico finora espresso unanimemente dalle Sezioni d'appello sulla questione».
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nicola Molteni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale militare

parita' di trattamento

pensionato