ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08708

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 474 del 24/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: LABRIOLA VINCENZA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 24/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08708
presentato da
LABRIOLA Vincenza
testo di
Mercoledì 24 marzo 2021, seduta n. 474

   LABRIOLA. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 1o marzo 2019, n. 46, contiene norme relative agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

   il citato decreto ministeriale individua, tra l'altro, i criteri generali per la caratterizzazione delle aree agricole, nonché stabilisce le concentrazioni soglia di contaminazione Csc per i suoli delle aree agricole;

   come riporta anche l'articolo del 9 gennaio 2021 pubblicato sul sito «peacelink.it», il suddetto decreto ministeriale fissa il limite della diossina per i terreni di pascolo a 6 ng/kg, ma questi limiti stabiliti in realtà non obbligano lo Stato a bonificare i pascoli di Taranto su cui si sono contaminati gli animali al pascolo;

   si ricorda che l'area di Taranto è stata dichiarata nel 1990 «ad elevato rischio di crisi ambientale», e questo territorio vive da anni di una crisi ambientale gravissima, conseguenza di una notevole concentrazione di insediamenti industriali ad alto impatto ambientale, ma soprattutto della presenza sul territorio del più grande stabilimento siderurgico d'Europa, l'ex Ilva;

   l'articolo suindicato sottolinea con preoccupazione un paradosso, per il quale: a) questo decreto contiene il valore massimo da non superare per la diossina dei terreni; b) viene fissato a 6 nanogrammi per chilogrammo di terra; c) a Taranto i valori sono generalmente inferiori nei pascoli; d) tuttavia pascolare su quei terreni è pericoloso perché le pecore si contaminano con la diossina sotto i 6 nanogrammi e quindi c'è il divieto imposto dalla Regione Puglia. Il paradosso è che sui pascoli dove si contaminano pecore e capre con la diossina, il Ministero dell'ambiente non ha previsto l'obbligo di bonifica. Quindi con questo valore praticamente i terreni di Taranto non verranno mai bonificati, ma al contempo rimarrà il divieto di pascolo per evitare che gli animali si contaminino. Una contraddizione assurda. Perché i casi sono due: o quel valore di 6 nanogrammi tutela la sicurezza alimentare (latte, formaggi, carne) oppure va rivisto perché non è un limite che ci tutela. E purtroppo se gli animali pascolano su terreni dove c'è ad esempio un valore di 5 allora si contaminano, lo si è visto a Taranto –:

   se quanto segnalato in premessa risponda al vero se non si intendano adottare quanto prima, iniziative di competenza a tutela della salute pubblica.
(4-08708)