Legislatura: 18Seduta di annuncio: 473 del 23/03/2021
Precedente numero assegnato: 5/04845
Primo firmatario: GOLINELLI GUGLIELMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 23/03/2021 BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 23/03/2021 GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/03/2021 LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/03/2021 LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/03/2021 LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 23/03/2021 MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 23/03/2021 PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/03/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 23/03/2021
RITIRATO IL 05/05/2021
CONCLUSO IL 05/05/2021
GOLINELLI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO e PATASSINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 62 del decreto-legge 20 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari;
il comma 3 del suddetto articolo 62 prevede che per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni e che il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
il decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199 relativo al «Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» all'articolo 1, comma 3, prevede che non costituiscono cessioni ai sensi del suddetto articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse; i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici;
accade che alcune cooperative e organizzazioni di produttori effettuino il pagamento ai produttori, in particolare ai piccoli imprenditori — per fare un esempio relativamente olio di oliva — addirittura nei mesi di luglio/agosto ed alcune volte addirittura a dicembre dell'anno successivo per olio conferito a novembre, dunque oltre 13/14 mesi dopo;
questo comporta gravi problemi di liquidità per i produttori, in un contesto come quello attuale in cui il comparto agroalimentare è fortemente penalizzato dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, e con un prezzo di liquidazione all'ingrosso a sottocosto;
è necessario, a parere degli interroganti, dare ai produttori tempi certi entro i quali le cooperative e le organizzazioni di produttori effettuano il pagamento dei prodotti agricoli e alimentari nei termini stabiliti dalle norme vigenti o quantomeno in tempi più ragionevoli –:
quali iniziative di competenza, anche di natura normativa, intenda adottare affinché i conferimenti di cui sopra rientrino nel termine di pagamento a 60 giorni.
(4-08677)