ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08641

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 471 del 19/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: SIRAGUSA ELISA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 17/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 17/03/2021
Stato iter:
11/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/05/2021
DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/05/2021

CONCLUSO IL 11/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08641
presentato da
SIRAGUSA Elisa
testo di
Venerdì 19 marzo 2021, seduta n. 471

   SIRAGUSA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha presentato, alle sigle sindacali rappresentative del personale dell'amministrazione, il piano organizzativo del lavoro agile (Pola), ai sensi dell'articolo 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   nel suddetto piano viene affermata l'esclusiva applicazione dello stesso alla sola amministrazione centrale: attuandosi così una sperequazione intra-amministrativa tra lavoratori operativi presso la sede centrale e quelli invece operanti presso la rete estera. Nello specifico, si evidenzia come ai sensi dell'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la presenza in ufficio del personale delle sedi estere sia vincolata alle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali: emerge pertanto il carattere, ad avviso dell'interrogante assolutamente discutibile, della preminenza delle norme locali per quanto concerne la materia; discutibile non solo in virtù del carattere straordinario dell'emergenza sanitaria in atto, che avrebbe dovuto indurre ad una maggiore determinatezza dello Stato nella gestione dei propri lavoratori oltre confine, con regole e linee operative univoche e certe; ma anche a causa dell'atteggiamento improprio perpetrato da taluni Paesi in materia di gestione sanitaria dell'emergenza epidemiologica, il quale ha, nei fatti, compromesso o rischiato di compromettere la salute dei lavoratori dello Stato;

   risulta all'interrogante come all'estero esista la prassi di assegnare, ai lavoratori, il lavoro agile: infatti, centinaia di qualifiche funzionali e di diplomatici, da marzo 2020 ad oggi, sono stati trasferiti dalla sede centrale verso quelle sedi chiuse a causa del Covid-19, e ciò, pur nella consapevolezza, da parte dell'amministrazione, di evidenti condizioni avverse. Appare verosimile che molti dei trasferimenti di cui alla lista straordinaria Aaff n. 1/2021, che si andranno a verificare nei prossimi mesi, si andranno a collocare proprio in questo trend;

   si tratta di un paradosso a causa del quale si attuerebbe una sovrapposizione grossolana tra la normativa vigente in materia di lavoro agile (ai sensi della quale vi è l'esclusione dei lavoratori delle sedi estere) e una prassi consolidatasi oltre confine (lavoro agile applicato ai lavoratori trasferiti nelle sedi chiuse o con condizioni avverse);

   in occasione della presentazione del piano, risulta all'interrogante come non siano emersi dettagli e informazioni circa la prassi, consolidatasi all'estero, di implementazione de facto del lavoro agile in assenza di una apposita regolamentazione; mentre sono stati forniti esclusivamente i dati relativi al personale che si è avvalso a rotazione del lavoro agile presso la sede centrale, evidenziando come questo sia arrivato a circa il 70 per cento circa del totale dei lavoratori –:

   quali siano le ragioni ostative ad una giusta quanto opportuna disciplina del lavoro agile presso le sedi esterne del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   se non si ritenga di adottare iniziative per rivedere le disposizioni di cui all'articolo 263, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 che riconoscono preminenza alle norme locali per quanto concerne la materia del lavoro e della sicurezza sanitaria, soprattutto alla luce del carattere straordinario dell'emergenza sanitaria in atto;

   quali siano le ragioni per cui il piano organizzativo per il lavoro agile non contempli anche i dati relativi al personale che si è avvalso del lavoro agile nelle sedi estere.
(4-08641)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 11 maggio 2021
nell'allegato B della seduta n. 505
4-08641
presentata da
SIRAGUSA Elisa

  Risposta. — In ordine alle misure adottate presso la rete all'estero per tutelare la sicurezza e l'incolumità del personale e degli utenti, va anzitutto premesso che le rappresentanze diplomatico-consolari operano nell'ambito della autonomia gestionale sancita dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, e possono di conseguenza disporre direttamente qualsiasi misura atta a garantire la sicurezza dei lavoratori tenendo conto delle differenti situazioni locali ed ambientali. La tutela della sicurezza del personale, in particolare, rientra tra i compiti del capo missione nella propria veste di datore di lavoro.
  A partire dalle prime manifestazioni dell'epidemia da COVID-19 in Cina, a inizio 2020, e ben prima che venissero stabilite misure di contenimento alla diffusione del virus sul territorio nazionale, la Farnesina ha adottato le necessarie precauzioni a tutela della salute dei dipendenti e delle loro famiglie. In particolare, fin dal mese di febbraio 2020, cioè prima delle misure urgenti adottate dal Governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) ha incoraggiato all'estero il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa – in linea con l'evoluzione della situazione epidemiologica nei singoli Paesi di accreditamento – pur garantendo in presenza le prestazioni indifferibili, in particolare l'assistenza ai connazionali.
  Anche in tal caso vi è stato un costante lavoro di aggiornamento e adattamento. In nessuna circostanza queste forme di svolgimento della prestazione lavorativa sono state equiparate al lavoro agile, essendo peraltro state attuate già prima dell'entrata in vigore in Italia delle nuove disposizioni sulle modalità di lavoro agile per la pubblica amministrazione.
  La Farnesina ha dato applicazione al regime di prevenzione di cui all'articolo 263 comma 4 del cosiddetto Decreto Rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020, che stabilisce che la presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni negli uffici all'estero è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali. In ottemperanza al dettato normativo, l'opera di adeguamento delle misure nelle varie sedi si è svolta tenendo conto della effettiva diffusione geografica del virus, delle misure di contrasto adottate nei singoli Paesi e dei pareri dei competenti medici di fiducia delle strutture all'estero.
  Il livello di operatività e di presenza fisica del personale in ogni sede dipende, pertanto, dall'andamento della situazione sanitaria locale ed è mirato ad assicurare la massima tutela della salute del personale nonché degli utenti che si recano presso gli uffici della rete estera.
  Le norme vigenti non riconoscono preminenza alle norme locali per quanto concerne la materia del lavoro e della sicurezza sanitaria. Al contrario, poiché il livello di diffusione del COVID-19 varia da Paese a Paese, le norme in questione sono volte a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro nella misura massima possibile. La modulazione della prestazione lavorativa presso gli uffici all'estero del MAECI costituisce misura temporanea e limitata al perdurare dell'epidemia da COVID-19. In nessun caso le modalità organizzative utilizzate per fronteggiare l'emergenza possono essere equiparate al lavoro agile così come disciplinato dall'articolo 18 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2017, che detta norme volte a «incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».
  Sempre in relazione alla sicurezza sul luogo di lavoro, le sedi all'estero sono state invitate ad aggiornare i rispettivi documenti di valutazione del rischio (DVR), anche al fine di recepire le misure previste dal «Protocollo per il rientro in Sicurezza dei lavoratori» sottoscritto dalla Ministro della pubblica amministrazione e dalla «Dichiarazione Congiunta concernente l'attuazione di misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale».
  Le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate alla rete estera sono pertanto identiche a quelle adottate in Italia.
  La Farnesina è prontamente intervenuta, volta per volta, per fare fronte alle richieste di finanziamento delle sedi estere, per interventi volti a garantire la sicurezza di lavoratori e utenti quali la sanificazione degli ambienti, l'installazione di pannelli divisori per assicurare il distanziamento sociale, l'effettuazione di tamponi al personale e tutte le altre misure ritenute idonee a contenere la diffusione del virus.
  Il Piano organizzativo del lavoro agile (Pola), stabilito con la citata legge n. 77 del 2020, è intervenuto sull'articolo 14 della legge n. 124 del 2015, avente a oggetto la «Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche». La «
ratio» della norma è pertanto ben diversa da quella della tutela della salute sui luoghi di lavoro. Per questo l'applicazione del «Pola» presso la pubblica amministrazione resta subordinata alla cessazione dello stato di emergenza in quanto prevista in condizioni di vita sociale e lavorativa normali.
  Il Piano organizzativo del lavoro agile allegato al piano della
performance del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non contiene dati relativi alla rete estera, dove lo svolgimento della prestazione lavorativa è tuttora regolato dalle disposizioni dell'articolo 263, comma 4, della legge n. 77 del 2020, tenuto conto delle specialità della disciplina del servizio all'estero, prevista dall'articolo 45, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.