ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08635

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 471 del 19/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: SIRAGUSA ELISA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 19/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 19/03/2021
Stato iter:
11/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/05/2021
DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/05/2021

CONCLUSO IL 11/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08635
presentato da
SIRAGUSA Elisa
testo di
Venerdì 19 marzo 2021, seduta n. 471

   SIRAGUSA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, articolo 93, il personale dell'amministrazione degli affari esteri «è costituito dalla carriera diplomatica, (...), dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali (...), nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura»;

   in aggiunta alle figure istituzionalmente sancite dalla norma come parte integrante del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, risulta all'interrogante anche quella dei «digitatori», sebbene questa categoria si collochi in una sorta di cono d'ombra della gestione amministrativo-contabile della rete estera della Farnesina. Le assunzioni di personale definito «digitatore», infatti, risultano attuate attraverso agenzie di somministrazione di lavoro interinale che, collocandosi come intermediarie tra l'amministrazione e il lavoratore, stipulano appositi accordi di prestazione di servizio con la sede estera, ricevendo peraltro compensi significativi e assolutamente sproporzionati rispetto all'esiguità degli stipendi percepiti dai digitatori: si parla di cifre al limite dell'indigenza. A titolo di esempio, a quanto consta all'interrogante, nella sede di Buenos Aires un digitatore percepisce mensilmente appena 140 euro a fronte della retribuzione mensile di un impiegato a contratto con la legge locale, pari a circa 1.800 euro;

   non risulta all'interrogante una specifica disciplina in materia di operatività dei digitatori, da parte dell'amministrazione, che ne stabilisca le regole di ingaggio, univoche e certe, la contrattualizzazione ed i parametri retributivi; così come risulta non chiaro a quanto ammonti il fondo che alimenta le spese sostenute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i servizi erogati dalle società di lavoro interinale che si occupano di reclutare e contrattualizzare i digitatori;

   l'assenza di una specifica disciplina in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale lascia dedurre che sussista discrezionalità operativa in capo alle singole sedi estere, in ragione dell'autonomia contabile e gestionale disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010. L'assenza di una norma che sancisca la corretta e legittima proporzione tra impiegati di ruolo, impiegati a contratto e digitatori solleva quindi il dubbio, assolutamente legittimo in tempi di impasse emergenziale e vacanze di organico, che i digitatori possano qualificarsi come una sorta di via celere e priva di vincoli normativi per ovviare alla carenza di personale e contenere gli oneri dell'amministrazione;

   in alcuni interventi in sede parlamentare, il Governo ha annoverato i digitatori come parte della forza lavoro a cui attingere per il disbrigo della mole di lavoro crescente presso le strutture consolari, accostandoli alla categoria degli impiegati a contratto e sollevando il dubbio che le due fattispecie operative appartengano al medesimo contingente;

   la vacatio legis in materia di digitatori si sovrappone alle criticità esistenti in materia di gestione degli impiegati a contratto, i quali rientrano in una fattispecie sui generis contraddistinta da una disciplina priva di organicità, non capace di adeguarsi alle variabili che contraddistinguono la categoria ed il mercato locale, oltre che priva di certezze applicative; tutto ciò, a palese nocumento ai lavoratori. In quella che l'interrogante giudica una opacità legislativa ed amministrativa si inserisce anche una discrezionalità operativa da parte dei capi missione, la quale rischia di sfociare in atti unilaterali che potrebbero recare non poche criticità anche sul fronte delle relazioni bilaterali con i Paesi ospitanti –:

   quali siano le norme che regolano il coinvolgimento dei digitatori nell'attività delle sedi estere e quanti di questi stiano attualmente lavorando presso le stesse;

   quali siano e a quanto ammontino le risorse destinate all'assunzione di digitatori e quale sia il rapporto tra il costo, sostenuto dall'Amministrazione, per le agenzie di lavoro interinale e lo stipendio percepito dal digitatore.
(4-08635)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 11 maggio 2021
nell'allegato B della seduta n. 505
4-08635
presentata da
SIRAGUSA Elisa

  Risposta. — Sotto il profilo giuridico il legislatore identifica tassativamente all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), così composto: carriera diplomatica; personale delle aree funzionali; impiegati a contratto degli uffici all'estero.
  I cosiddetti «digitatori» sono dipendenti di società private terze rispetto all'Amministrazione, che possono eccezionalmente prestare un'attività lavorativa interinale presso un ufficio della pubblica amministrazione nel quadro di conti specificamente stipulati dall'Amministrazione stessa o, come nel caso del Maeci dai suoi uffici all'estero, nel rispetto degli stretti requisiti stabiliti dalle norme applicabili (decreto legislativo n. 81 del 2015 e decreto legislativo n. 165 del 2001).
  In particolare, l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.
  Tali elementi sono ripresi dall'articolo 56 del Ccnl comparto funzioni centrali 2016-2018, in base al quale le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
  Nessun rapporto lavorativo diretto si instaura quindi tra l'ufficio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'estero e il «digitatore», che resta giuridicamente ed economicamente un dipendente della società con cui ha stipulato il contratto di lavoro. Nel caso della somministrazione di lavoro nell'ambito di contratti sottoscritti dagli uffici della Farnesina all'estero, il rapporto di lavoro degli interinali intercorre esclusivamente con la società di somministrazione, che ne gestisce tutti i profili giuslavoristici (retribuzione, ferie, permessi, e altro), mentre al dirigente dell'ufficio pubblico spetta il compito di modularne ed organizzarne la prestazione lavorativa a seconda delle finalità per cui il contratto di somministrazione è stato stipulato. In tal senso i competenti uffici centrali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale forniscono istruzioni alle sedi estere circa le modalità di ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro e di utilizzo delle ore-lavoro.
  In aggiunta, si osserva che l'articolo 36 comma 5 del decreto legislativo n. 15 del 2001 ha posto un divieto assoluto di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione utilizzatrice del contratto di somministrazione: «In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione». Tale divieto ha trovato conferma in una consolidata giurisprudenza (confronta
ex multis, Cassazione, Sezione lavoro, 16 gennaio 2019, n. 992). La stessa disposizione di legge prevede peraltro sanzioni (commi 5 e 5-quater) in caso di violazione delle norme sulla somministrazione di lavoro nella pubblica amministrazione. Di conseguenza, risulterebbe illecita e contra legem l'eventuale stipula di contratti a tempo indeterminato tra l'amministrazione (o singoli uffici della Farnesina all'estero) e i dipendenti delle società di somministrazione di lavoro.
  Dal punto di vista amministrativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non eroga fondi specificamente finalizzati all'assunzione di «digitatori». Le sedi estere dispongono di un bilancio di sede per le spese di funzionamento che utilizzano nella loro autonomia gestionale, decidendo in quale modo allocare le risorse.
  I summenzionati contratti con le agenzie interinali sono stipulati all'estero con operatori locali, a seguito delle procedure di affidamento espletate da ciascuna sede. Pertanto, considerando che ogni Paese ha la propria normativa locale, non esiste un unico quadro amministrativo ed economico al riguardo.
  Da una elaborazione effettuata sui conti consuntivi per il 2020 presentati dalle sedi all'estero, emerge che le spese relative alla voce «altre prestazioni professionali e specialistiche (lavoro interinale)» ammontano per quell'anno nel complesso a euro 2.282.743,90. Va tuttavia precisato che in tale importo totale sono ricomprese anche spese che non riguardano solo il lavoro interinale vero e proprio.
  Da un punto di vista operativo, l'assunzione di digitatori ha mostrato di poter fornire un prezioso contributo, nei limiti previsti dalla normativa, per alleviare il carico di lavoro degli uffici consolari anche, da ultimo, per gli interventi mirati al recupero degli arretrati causati dalla pandemia COVID-19. Un altro esempio di ricorso ai digitatori per esigenze temporanee è quello dell'organizzazione di consultazioni elettorali e referendarie per l'esercizio di voto all'estero, per le quali il ruolo dei digitatori è essenziale nelle operazioni di bonifica e allineamento dei dati delle anagrafi consolari con le banche dati del Ministero dell'interno (Aire).
  Il contributo dei digitatori si rivela importante nel settore dei visti d'ingresso, limitatamente allo svolgimento di attività meramente ausiliarie, quali, ad esempio, l'inserimento informatico delle domande e la raccolta della documentazione di supporto. L'attività di merito circa l'emissione dei visti è invece riservata al personale di ruolo della Farnesina, cui spetta l'istruttoria delle singole domande, compresa la valutazione del rischio migratorio e della sicurezza nazionale.
  Il supporto dei digitatori è stato particolarmente rilevante negli ultimi anni, in cui il settore dei visti ha registrato volumi crescenti e ha costituito una delle attività principali per molti consolati italiani. Prescindendo dalla parentesi dell'emergenza sanitaria, basti pensare che nel 2019 la rete diplomatico-consolare italiana ha ricevuto 2.194.788 domande di visto (con un incremento di circa il 10 per cento rispetto al dato dell'anno precedente), confermando il nostro Paese terzo dell'Area Schengen dopo Francia e Germania per numero di pratiche trattate e apportando al bilancio dello Stato un introito di circa 103 milioni di euro (grazie appunto alle percezioni consolari relative).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.