ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08564

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 468 del 12/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: PALAZZOTTO ERASMO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 12/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 12/03/2021
Stato iter:
01/08/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2021
DI STEFANO MANLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2021

CONCLUSO IL 01/08/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08564
presentato da
PALAZZOTTO Erasmo
testo di
Venerdì 12 marzo 2021, seduta n. 468

   PALAZZOTTO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   diverse notizie di stampa e testimonianze di esperti internazionali hanno riportato la notizia del ritrovamento di bossoli di fabbricazione italiana negli episodi di violenza scaturiti dal colpo di Stato in atto in Myanmar;

   queste munizioni sarebbero state utilizzate dalle forze governative per assaltare un'ambulanza, quindi in un contesto di ovvia violazione di diritti civili e di rafforzamento dell'autoritarismo dei militari dello Stato asiatico;

   come sottolineato dalla Rete italiana Pace e Disarmo tale ritrovamento ripropone la necessità di fermare i flussi di armamenti verso il Myanmar, ricordando che già dagli anni '90 è in atto un embargo totale europeo sulle armi;

   a parere dell'interrogante è fondamentale che si possa chiarire quale sia stato il percorso delle munizioni prodotte dall'azienda «Cheddite srl» di Livorno e giunte in Myanmar, considerando che, alla luce dell'embargo già citato, vendite dirette non appaiono proprio possibili;

   appare plausibile quindi che vi sia stata una «triangolazione» favorita da altri Paesi destinatari delle vendite della Cheddite srl, che produce principalmente cartucce da caccia e tiro, oltre che bossoli e inneschi;

   Giorgio Beretta, analista della Rete Italiana Pace e Disarmo e dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (Opal) di Brescia, ritiene che, esaminate le relazioni governativa sull'export di armi militari e i dati Istat sul commercio estero, non risultano dal 1990 al settembre 2020 esportazioni dall'Italia al Myanmar di armi e munizioni;

   l'unica citazione dell'azienda livornese presente nelle Relazioni annuali al Parlamento sull'export militare (previste dalla legge n. 185 del 1990) si trova in quella relativa all'anno 2014 (pubblicata il 30 marzo del 2015) e riporta l'iscrizione della Cheddite srl nel Registro delle imprese autorizzate all'esportazione (ottobre 2014). Non risulta però poi alcuna richiesta di licenza da parte dell'azienda negli anni successivi, il che significa che tutte le esportazioni sono state effettuate con le procedure previste da altre norme (relative all'export di armi e munizioni «comuni», non di tipo militare), sicuramente meno trasparenti e con più possibilità anche di aggiramento successivo da parte dei destinatari, come sembra dimostrare la «triangolazione» verificatasi in questo caso;

   a parere dell'interrogante le munizioni, per il loro impatto devastante, devono essere considerate allo stesso livello delle armi;

   si ricorda inoltre che è attivo, con l'Italia partecipante, anche un «Programma d'azione ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro» che purtroppo, a causa della posizione molti Paesi, non comprende e considera nel proprio ambito di applicazione le munizioni;

   le difficoltà nel ricostruire le triangolazioni e il «sottobosco» del traffico di armi e munizioni rivelano uno dei grandi problemi del controllo della vendita di armi e munizioni nel mondo;

   appare evidente che la pur importante legge n. 185 del 1990 non è bastata a regolamentare e limitare la diffusione incontrollata delle armi o quella ancor più incontrollabile delle munizioni –:

   se il Ministro interrogato per quanto di competenza, non intenda avviare una verifica completa e approfondita al fine di chiarire la base normativa e le procedure con le quali siano stati autorizzati all'esportazione i lotti relativi alle cartucce ritrovate in Myanmar;

   quali iniziative di competenza intenda assumere affinché tutte le esportazioni di armi e munizioni siano sottoposte alle procedure previste dalla legge n. 185 del 1990 senza distinzioni tra armi comuni e militari;

   quali iniziative di competenza intenda promuovere a livello europeo e internazionale affinché vi sia, in particolare da parte di Unione europea e Onu, un'azione più concreta e decisa al fine di mettere sotto controllo i flussi relativi al commercio di munizioni e munizionamento di ogni tipologia.
(4-08564)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 1 agosto 2021
nell'allegato B della seduta n. 551
4-08564
presentata da
PALAZZOTTO Erasmo

  Risposta. — Il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modifiche e integrata dal regolamento di attuazione, adottato con decreto interministeriale Esteri-Difesa 7 gennaio 2013, n. 19.
  Le modifiche alla legge n. 185 del 1990 approvate nel 2012 (decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105) hanno consentito di adeguare la nostra normativa a quella europea, in particolare alla posizione comune del Consiglio dell'Unione europea 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il Codice di Condotta europeo sul controllo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare.
  La legge n. 185 del 1990 stabilisce in primo luogo (articolo 1, comma 1) che i trasferimenti di materiali di armamento devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e regolamentate dallo Stato. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento (articolo 7-
bis).
  I dati a disposizione del Ministero degli esteri – UAMA riguardano pertanto le autorizzazioni concesse nel quadro del regime autorizzativo sopra sinteticamente esposto. Dall'analisi di questi dati, del resto contenuti nelle relazioni rese annualmente agli organi parlamentari (articolo 5, legge n. 185 del 1990), riportati anche dall'interrogante, è possibile ricavare quanto segue:

    non risultano operazioni autorizzate verso Myanmar, Paese nei confronti del quale l'Unione europea vieta la fornitura di armamenti e materiale connesso, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare, con particolare riferimento a materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna;

    la ditta «Cheddite S.r.l.», pur facendo parte delle imprese iscritte al Servizio registro nazionale delle imprese (SeRNI), che possono richiedere licenze di esportazione di materiale di armamento, non ha mai ricevuto alcuna licenza di esportazione in base alla legge n. 185 del 1990.
    Alla luce di quanto sopra, le munizioni prodotte dalla ditta Cheddite srl che sarebbero state rinvenute in Myanmar – come riportato nell'atto parlamentare in oggetto – non vi potrebbero essere giunte a seguito di autorizzazione rilasciata da UAMA-MAECI ai sensi della legge n. 185 del 1990.
    Per quanto riguarda l'ipotesi, avanzata dall'interrogante, che le suddette esportazioni, siano state effettuate con le procedure previste da altre norme (relative all'export di anni e munizioni «comuni», non di tipo militare) e che pertanto le munizioni rinvenute siano state trasferite all'estero sulla base di licenze rilasciate ai sensi della legge n. 110 del 1975 (movimentazione di armi e munizioni per usi diversi da quelli militari, ovvero per uso ricreativo, sportivo e venatorio) si riporta quanto comunicato dal Ministero dell'interno, competente per l'applicazione della citata norma.
    Il Viminale ha comunicato che da parte della ditta Cheddite Italy srl, risulta una richiesta di esportazione verso il Myanmar, datata 17 settembre 2018, relativa ad una fornitura di 600.000 cartucce per armi ad anima liscia calibro 12 per uso venatorio/sportivo, da destinare a MYANMAR SHOOTING SPORTS FEDERATION – International Shooting Range. Tale istanza, regolarmente istruita, è stata però annullata dalla stessa Cheddite Italy Srl «per motivi commerciali», con nota del 17 ottobre 2018. Pertanto il suddetto dicastero ha archiviato la pratica senza adottare provvedimenti in merito. Tale istanza, peraltro, non avrebbe potuto trovare accoglimento alla luce di valutazioni negative già espresse in precedenza circa l'esportazione di armi verso il Myanmar da parte del Ministero degli esteri – UAMA, sulla base delle procedure di consultazione previste tra i due dicasteri.
    Risultano inoltre al Ministero dell'interno due richieste di esportazione della società Cheddite Italy srl, verso la Tailandia, rispettivamente dell'11 maggio 2018, relativa ad una richiesta di esportazione di 1.000.000 (un milione) di cartucce per armi ad anima liscia calibro 12 per uso sportivo/venatorio e del 16 aprile 2020, di n. 500.000 (cinquecentomila) cartucce dello stesso tipo.
    Entrambe le operazioni verso la Tailandia, in esito all'istruttoria effettuata, nel corso della quale sono state acquisite anche le valutazioni favorevoli del Ministero degli esteri - UAMA, hanno ricevuto dalla competente prefettura - U.T.G. di Livorno, i nulla osta ministeriali al rilascio della licenza di esportazione.
    La questura di Livorno ha poi informato che il controllo effettuato presso la Cheddite Italy srl non aveva evidenziato alcuna irregolarità, comunicando, inoltre, l'esistenza della «CHEDDITE Francia», che produce e commercializza bossoli in tutto il mondo, indicando le stampigliature che potrebbero essere apposte, a seconda dei lotti o degli ordini, sui fondelli dei bossoli prodotti dall'azienda francese.
    La stessa questura ha anche comunicato, che secondo un articolo giornalistico pubblicato da «Il Manifesto» il 19 marzo 2021, dal titolo «In Myanmar cartucce e hardware italiani», l'azienda turca ZSR Patlayici Sanayi A.S. di Karesi utilizzava cartucce dell'azienda italo-francese, che la Turchia esportava armi e munizioni in Myanmar e che lo stabilimento livornese aveva regolarmente venduto alla predetta società turca, nel periodo di maggio 2019-febbraio 2021, ingenti quantitativi di bossoli di vari modelli da confezionare.
    Il Ministero dell'interno ha infatti verificato che risultano due istanze di esportazione della ditta Cheddite Italy srl, per forniture verso la ditta turca in questione, la prima in data 26 febbraio 2020 e la seconda del 20 gennaio 2021, per la fornitura totale di chilogrammi 400.000 di polvere senza fumo per la produzione di cartucce da caccia e da tiro per fucili ad anima liscia, alla ditta ZSR Patlayici Sanayi Anonim Sti, per le quale sono stati forniti alla prefettura – UTG di Livorno i nulla osta ministeriali ai fini del rilascio della licenza richiesta. Al riguardo va considerato che la scelta del vettore con cui esportare e del tragitto oltre frontiera ricade nelle prerogative dell'operatore economico interessato. Non vi sono poi conferme dell'ipotesi secondo cui prodotti della Cheddite Italy srl, esportati regolarmente, sarebbero poi stati riesportati dai Paesi destinatari verso il Myanmar o verso la Tailandia né risultano essere mai state rilasciate autorizzazioni all'esportazione di armi per uso civile e/o di munizioni verso il Myanmar in favore di alcun utente.
    Per quanto riguarda eventuali iniziative che si potrebbero assumere al fine di ricondurre tutte le esportazioni di armi e munizioni al regime previsto dalla legge n. 185 del 1990, senza distinzione tra armi comuni e militari, va considerato che ciò richiederebbe modifiche alla normativa vigente, in particolare della citata legge n. 110 del 1975, nonché della stessa legge n. 185 del 1990, articolo 1, comma 11. Una proposta di revisione di quest'ultima, presentata da diversi Parlamentari, è attualmente all'esame.
    Per quanto riguarda, infine, iniziative volte a promuovere a livello europeo e internazionale un'azione più concreta e decisa al fine di controllare i flussi relativi al commercio di munizioni e munizionamento di ogni tipologia, si precisa che le munizioni ad uso militare sono già ricomprese tra i materiali soggetti al regime di controllo vigente. Per quanto riguarda invece il tema del controllo internazionale delle movimentazioni di armi piccole e leggere (Salw) e delle relative munizioni, l'Italia partecipa e sostiene attivamente le diverse iniziative volte ad accrescere il controllo sulla destinazione di tali materiali d'armamento e contrastarne la diversione. Sosteniamo, tra l'altro, le iniziative condotte in sede OSCE e ATT –
Arms Trade Treaty, di cui l'Italia è parte, e le attività preparatorie in vista del settimo incontro intergovernativo biennale (BMS7) per l'attuazione del programma d'azione in materia di armi di piccolo calibro e leggere (SALW), in programma dal 26 al 30 luglio 2021. Abbiamo attivamente contribuito all'adozione della decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio dell'Unione europea del 15 gennaio 2021, che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni. Questo atto, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2021, estende alle armi piccole e leggere e alle relative munizioni gli stessi requisiti indicati per la redazione dei certificati di destinazione finale di ogni altro tipo di arma. Si tratta di una misura diretta proprio a contrastare la diversione e l'illecita circolazione di armi leggere e munizioni e rappresenta pertanto un passo in avanti verso la tracciabilità, volto a evitare che - come nel caso segnalato dall'interrogante – materiali d'armamento di cui non è possibile accertare il percorso e la provenienza siano rinvenuti su mercati esteri.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Manlio Di Stefano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

armi da fuoco e munizioni

controllo delle esportazioni

programma d'azione