Legislatura: 18Seduta di annuncio: 468 del 12/03/2021
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 12/03/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 02/07/2021 NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/07/2021
CONCLUSO IL 02/07/2021
FASSINA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
nella seconda metà del 2014, Alitalia Cai, avviò le procedure di licenziamento per 2.250 lavoratori;
tali licenziamenti erano funzionali a favorire il 1o gennaio 2015 il decollo di Alitalia Sai, partecipata al 49 per cento da Etihad e al 51 per cento da Alitalia Cai;
molti lavoratori che prima del passaggio delle attività ad Alitalia Sai sono stati espulsi dalla produzione da Alitalia Cai, tra la fine del 2014 e inizi del 2015, hanno impugnato il licenziamento davanti al tribunale del lavoro per richiedere l'annullamento del licenziamento e la conseguente reintegra in servizio nella nuova Alitalia Sai stessa;
le prime ordinanze emesse dai tribunali del lavoro sono state emesse agli inizi del 2016, prima dell'avvio dell'amministrazione straordinaria di Alitalia Sai e tuttora in corso. Solo alcuni ricorsi sono giunti ormai in Cassazione;
gran parte dei pronunciamenti dei giudici hanno definito l'illegittimità dei licenziamenti, mentre diverse sono le sentenze di reintegra emesse, sia durante l'esercizio in bonis delle attività della compagnia Alitalia Sai sia dopo l'avvio delle procedure concorsuali;
non tutte le sentenze di reintegra sono state ottemperate sia da Alitalia Sai, sia da Alitalia Sai in amministrazione straordinaria;
sono diversi i casi in cui le sentenze di reintegra emesse hanno determinato, solo una «reintegra amministrativa», senza prevedere il rientro in servizio de lavoratore destinatario del pronunciamento del Tribunale del lavoro e/o della Corte di appello e/o della Corte di cassazione;
esistono casi di lavoratori che, pur appartenendo ad un settore che al momento della sentenza di reintegrare in sott'organico, non sono state riammessi in servizio ma lasciati a casa;
anche lavoratori con disabilità non sono stati riammessi in servizio nonostante Alitalia Sai fosse in profonda scopertura rispetto al numero dei lavoratori disabili in forza, come previsti dalla legge n. 68 del 1999; analogamente a quanto successo a lavoratori appartenenti alle categorie protette, nonostante, anche in questo caso, Altalia Sai non avesse in organico il numero previsto dalla norma di lavoratori ex articolo 18 della legge n. 68 del 1999;
a quanto consta agli interroganti, Alitalia Sai, per i lavoratori reintegrati, invece di ripristinare l'anzianità di servizio maturata dalla effettiva assunzione, ha stabilito una anzianità inferiore, calcolandola a partire dalla data della sentenza di reintegra, a fronte di licenziamenti collettivi o altra circostanza in cui si tiene conto l'anzianità di servizio maturata;
molti dei lavoratori reintegrati sono stati esclusi dai benefit aziendali e sarebbe stato negato l'accesso alla rete intranet e la partecipazione ai «Job Posting», pregiudicando la possibilità ai reintegrati di partecipare ai concorsi interni;
per molti reintegrati non è stato ripristinato lo stipendio percepito prima del licenziamento e non è stato disposto alcun adeguamento delle spettanze previste, penalizzando i livelli retributivi spettanti ai reintegrati;
a seguito di sentenza pronunciata prima dell'avvio dell'amministrazione straordinaria, si è determinato un errato calcolo delle prestazioni erogate da Inps, a titolo di Cassa integrazione guadagni e integrazione del fondo di solidarietà;
i lavoratori reintegrati, e non fatti rientrare in servizio, sono stati sospesi in Cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore dall'amministrazione straordinaria;
l'integrazione del fondo di solidarietà calcolato sugli stipendi percepiti prima della sospensione stessa essendo più bassi del dovuto ha penalizzato i reintegrati penalizzandoli negli ammortizzatori sociali. Tale profilo, a giudizio degli interroganti, potrebbe configurare un reato da parte dell'amministrazione straordinaria –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle discriminazioni operate da Alitalia Sai;
quali iniziative di competenza intendano assumere per garantire ai lavoratori interessati:
a) la reintegra nelle mansioni e nello stipendio comprensivo del riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli arretrati;
b) l'applicazione delle disposizioni vigenti ai sensi della legge n. 68 del 1999;
c) l'accesso ai benefit per il personale dipendente e l'accesso alla rete intranet per consentire in caso si prevedesse di nuovo, l'accesso ai cosiddetti «Job Posting»;
se intendano adottare le iniziative di competenza affinché l'azienda comunichi all'Inps l'importo esatto delle retribuzioni spettanti prima della sospensione, in modo da calcolare il corretto importo della prestazione di Cassa integrazione guadagni e del fondo di solidarietà del trasporto aereo, nonché per permettere che l'Inps ed il fondo versino le differenze maturate dal 2 maggio 2017 ad oggi.
(4-08559)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in esame si rappresenta quanto segue.
Per quanto riguarda la questione segnalata dagli interroganti sulla mancata ottemperanza dei provvedimenti di reintegra di lavoratori precedentemente licenziati, ovvero la reintegra meramente «amministrativa» di alcuni di essi, occorre far presente che la mancata reintegrazione ovvero la reintegrazione senza riammissione in servizio vanno ricondotte nell'ambito dei rispettivi giudizi attivati a seguito delle impugnazioni dei licenziamenti;
Come è noto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può intervenire direttamente nelle situazioni giuridiche soggettive. Giova invece ricordare che — a seguito della pronuncia con la quale viene dichiarata l'illegittimità del licenziamento e ordinata la reintegra — sorge in capo al datore di lavoro l'obbligo di reinserire effettivamente il lavoratore nell'azienda e non solo di provvedere al pagamento delle relative retribuzioni. L'inottemperanza a tale obbligo — che non è suscettibile di esecuzione in forma specifica, trattandosi di una prestazione di facere di natura infungibile — determina in capo al lavoratore la facoltà di richiedere il risarcimento dell'ulteriore danno per demansionamento nei confronti del datore di lavoro il quale, non reinserendolo effettivamente, abbia leso la sua professionalità e le sue legittime aspettative. Può, inoltre, dar luogo a una responsabilità penale a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza di provvedimento dell'autorità giudiziaria), come espressamente previsto dall'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 per i casi di condotta antisindacale.
In ordine a tale specifica questione, Alitalia — consultata sulla questione in oggetto dal Ministero dello sviluppo economico — ha affermato di aver avviato le procedure di licenziamento collettivo, per circa 1.500 risorse. Di queste 1.500 risorse, 500 lavoratori hanno avviato un giudizio nei confronti della società e circa 300 hanno sottoscritto una transazione giudiziale o, in sede protetta, a definizione in via amichevole e definitiva della controversia. Alitalia ha reso noto, altresì, che delle 200 risorse che hanno continuato il percorso giudiziale, 62 lavoratori sono stati reintegrati in azienda a seguito di provvedimenti giudiziali loro favorevoli; di cui 15 prima della procedura di amministrazione straordinaria e 47 a seguito della stessa. Delle 15 risorse reintegrate prima dell'amministrazione straordinaria, 7 sono state ricollocate in CIGS a zero ore, 7 (di cui 2 con disabilità) sono in servizio e 1 ha risolto il rapporto di lavoro. Per quanto riguarda invece le 47 risorse integrate a seguito dell'amministrazione straordinaria, 12 sono attualmente collocate in CIGS a zero ore (in linea con i livelli di CIGS attualmente applicati a livello generale dalla Società), 31 sono in servizio, mentre le restanti 4 hanno risolto il rapporto di lavoro.
È stato precisato dalla società che, con particolare riferimento ai lavoratori reintegrati a seguito dell'amministrazione straordinaria, è stato garantito un colloquio dalla gestione di appartenenza per la migliore e più funzionale collocazione interna, mentre la collocazione a zero ore è seguita a colloqui non andati a buon fine, oppure per mancanza di posizioni in linea con il profilo professionale del lavoratore.
Alitalia afferma altresì di aver rispettato le procedure previste relativamente anche alle altre questioni poste in rilevo dagli interroganti.
In particolare, per quanto riguarda l'ottemperanza agli obblighi di legge contenuti nella legge n. 68 del 1999 per l'inserimento dei lavoratori con disabilità, la società Alitalia SAI — secondo quanto espressamente riportato nella nota della società trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico — fin dalla propria costituzione e avvio dell'operatività ha immediatamente preso contatti con i servizi territorialmente competenti per il collocamento mirato. A tal fine, seguendo le linee guida dettate dalla regione Lazio, è stata sottoscritta tra le parti interessate una convenzione, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999, con il programma di inserimento dei soggetti con disabilità di cui la società risultava carente, che dovrà terminare entro il 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne il tema relativo agli adeguamenti retributivi non corrisposti dal datore di lavoro a copertura della posizione dei lavoratori reintegrati precedente al licenziamento e alla misura del connesso trattamento di integrazione salariale, occorre evidenziare preliminarmente — per i profili di competenza — che la prestazione integrativa della CIGS erogata dal Fondo trasporto aereo (FFA) deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo attribuito sia pari all'80 per cento della retribuzione lorda di riferimento.
Le componenti retributive per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, inerente ciascun lavoratore interessato dal trattamento integrativo del Fondo, rientrano nella esclusiva disponibilità dell'azienda che gestisce i dati retributivi connessi e che, su tale base, ne quantifica l'importo.
Pertanto, al momento dell'invio della domanda di accesso alle prestazioni integrative del Fondo trasporto aereo, la retribuzione lorda di riferimento è comunicata dall'azienda all'Inps, il quale, all'esito dell'istruttoria positiva delle domande e a seguito di apposita deliberazione di accoglimento da parte del comitato amministratore del Fondo, provvede al pagamento dei trattamenti integrativi richiesti.
Ciò premesso, in caso di eventuali modificazioni o integrazioni delle voci retributive risultanti dalle buste paga, che incidono sulla retribuzione lorda di riferimento, l'Inps non può attivarsi su semplice richiesta o segnalazione del lavoratore, ma è onere del datore di lavoro che amministra il dato retributivo comunicare all'Istituto stesso le variazioni/errori, al fine di consentire il ricalcolo della prestazione integrativa del Fondo e, nell'ipotesi in cui detto ricalcolo determini l'impegno di maggiori risorse del Fondo, l'adozione della conseguente delibera da parte del comitato amministratore.
Al riguardo — secondo quanto risulta al Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato — Alitalia ha dichiarato che la data di assunzione esposta in busta paga rappresenta la data di decorrenza della reintegra, dalla quale decorrono le retribuzioni correnti e gli adempimenti mensili ordinari. Ai fini retributivi ed amministrativi, quindi la Società — sempre secondo quanto affermato nella nota inviata al Ministero dello sviluppo economico — sta riconoscendo l'anzianità di servizio come da definizione della sentenza, e dunque, sin dal momento della prima instaurazione del rapporto di lavoro.
In relazione agli adeguamenti retributivi spettanti a copertura della posizione precedente al licenziamento, Alitalia in amministrazione straordinaria afferma altresì di aver provveduto alla riprotezione per tutti i lavoratori reintegrati. In alcuni casi, seppur le azioni di intervento hanno necessitato di una maggiore tempistica a fronte di verifiche più approfondite, si è garantita comunque la retroattività della riprotezione stessa fino alla data di commissariamento. Ad oggi risulterebbero solo 3 le posizioni ancora in fase di verifica ai fini dell'eventuale successivo adeguamento.
Sul tema, si sottolinea che l'Inps, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto opportuno continuare a erogare le indennità integrative al personale di Alitalia, sulla base delle retribuzioni dichiarate dall'azienda per la mensilità di novembre 2020 (prima mensilità del nuovo intervento deliberato dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo), in attesa che siano completati gli approfondimenti in atto con l'azienda stessa.
In conclusione, si assicura la massima attenzione e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla vicenda esposta, trattandosi di un tema di estrema delicatezza che attiene ai diritti dei lavoratori.
Si segnala, altresì, che il Governo, nel considerare con molta attenzione la situazione di prolungata emergenza economica e le particolari condizioni del settore del trasporto aereo, ha già avviato un confronto tra i Ministri competenti, al fine di affrontare con determinazione e risolvere le questioni irrisolte, con particolare riferimento ad Alitalia.
Si ribadisce, infine, la volontà e l'impegno del Governo e, in particolare, del Ministro del lavoro, a individuare e adottare le soluzioni più idonee ed efficaci per la difesa dell'occupazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori di Alitalia.
La Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Tiziana Nisini.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):licenziamento
giurisdizione del lavoro
assunzione