ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08538

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: CIABURRO MONICA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08538
presentato da
CIABURRO Monica
testo di
Giovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   CIABURRO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 119, comma 9-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in merito al cosiddetto «Superbonus 110 per cento», stabilisce che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi agevolati e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, sono valide se approvate con maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno un terzo del valore dell'edificio;

   l'assemblea condominiale è competente a deliberare sugli interventi di cui all'articolo 119, inerenti alle parti comuni e non sugli interventi che riguardano le unità immobiliari in proprietà esclusiva;

   per quanto attiene ai balconi cosiddetti «aggettanti», ossia quelli che sporgono rispetto al fronte facciata senza essere compresi nella struttura portante dell'edificio, essi appartengono in via esclusiva al proprietario dell'unità immobiliare, ed in quanto tali vanno considerati di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento;

   per quanto attiene invece ai balconi «incassati», i quali non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell'edificio, la loro parte verticale, inserendosi nella facciata, è di proprietà comune, mentre la soletta del balcone configura un compossesso tra il proprietario del piano superiore e del piano inferiore;

   il tribunale di Roma, con sentenza n. 17997 del 16 dicembre 2020, ha dichiarato la nullità della delibera che approva la realizzazione di un cappotto termico nell'edificio condominiale che determina una riduzione della superficie utile del piano di calpestio dei balconi e dei terrazzi di alcuni proprietari;

   ne consegue che, qualora la realizzazione di un cappotto termico interessi la parte verticale di un balcone «aggettante», occorre raccogliere il consenso del condomino, in quanto esclusivo proprietario di essa, nonostante la ratio della deliberazione assembleare di cui al predetto articolo 119, comma 9-bis, al contrario di interventi inerenti a parti verticali di balconi «incassati», i quali sono invece oggetto di delibera dell'assemblea condominiale;

   la realizzazione di un cappotto termico costituisce intervento «trainante» del «Superbonus 110 per cento»; in questo caso basta la contrarietà di un titolare di balcone «aggettante» per bloccare la realizzazione di un'intera opera condominiale –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano assumere, se del caso, per agevolare in ogni caso la realizzazione di interventi legati al «Superbonus 110 per cento» nei casi di contrarietà da parte del condomino proprietario di balcone «aggettante», come delineato in premessa.
(4-08538)