ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08524

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 466 del 10/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: LOVECCHIO GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/03/2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/03/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08524
presentato da
LOVECCHIO Giorgio
testo di
Mercoledì 10 marzo 2021, seduta n. 466

   LOVECCHIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, al Ministro della salute, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono state introdotte misure concernenti la didattica a distanza;

   con nota n. 388 del 17 marzo 2020, il Ministero dell'istruzione ha definito la Didattica a distanza prevedendo la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni, il tutto attraverso il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, per mezzo di videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, nonché la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l'impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, l'interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali;

   con il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», vengono attribuiti ai presidenti di regione, poteri concernenti l'applicazione di misure restrittive utili al contenimento del diffondersi del Covid-19;

   con l'ordinanza del 27 ottobre 2020 n. 407, il presidente della regione Puglia ha disposto con decorrenza 30 ottobre-24 novembre 2020 che «le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali...»;

   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, vengono definite tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle regioni del Paese;

   con ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020, la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all'articolo 2, in quanto collocata, in uno scenario di elevata gravità di tipo 3, con un livello di rischio «alto» definita nella cosiddetta area arancione, per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre;

   con ordinanza del 6 novembre 2020, n. 413 il presidente della regione Puglia dispone lo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020;

   il 17 gennaio 2021 la Puglia restava in zona arancione, come disposto dall'ordinanza del Ministero della salute del 16 gennaio;

   con il verbale del 5 febbraio 2021 della Cabina di regia, unitamente all'allegato report n. 38, nel quale, con riferimento alla settimana dal 25 al 31 gennaio 2021, per la regione Puglia veniva documentata un'incidenza settimanale pari a 170,16 casi ogni 100.000 abitanti, uno scenario di «tipo 1» e un livello di rischio «alto», lasciando la Puglia in zona arancione;

   con nota dell'8 febbraio 2021, la regione Puglia, ammettendo di non aver provveduto a comunicare i dati aggiornati relativi ai posti letto chiedeva, della cabina di regia, un riesame dei dati;

   con ordinanza del 9 febbraio 2021 del Ministero della salute, recante ulteriori misure urgenti in materia contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la regione Puglia, veniva riportata la stessa in zona gialla;

   con ordinanza della regione Puglia n. 56 con decorrenza dal 22 febbraio 2021 e sino a tutto il 5 marzo 2021, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e i Cpia sono tenuti ad adottare forme flessibili dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (Ddi), secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 2020 recante l'adozione delle Linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39. È altresì disposto che i dipartimenti di prevenzione delle Asl in collaborazione con gli uffici scolastici provinciali, devono provvedere all'attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici comunicando ai competenti dipartimenti della salute e della scuola e all'ufficio scolastica regionale l'andamento delle operazioni, il rispetto del relativo cronoprogramma e il grado di copertura vaccinale, al fine di consentire la ripresa della didattica in presenza nel più breve tempo possibile;

   il 23 febbraio 2021, il presidente della Terza sezione del Tar di Bari, Orazio Ciliberti accoglie l'istanza cautelare del ricorso presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori di alunni, e per effetto sospende l'efficacia del provvedimento regionale, fissando l'udienza collegiale al 17 marzo 2021;

   il 28 febbraio, con ordinanza regionale n. 58, il presidente della regione Puglia reintroduceva la Ddi dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021 –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

   se, secondo i dati in possesso del Governo, relativamente al tasso epidemiologico presente nella regione Puglia, si ritenga giustificata l'ordinanza regionale n. 58;

   se il Governo intenda chiarire se una regione classificata in zona gialla possa adottare iniziative maggiormente restrittive proprie per classificazioni superiori.
(4-08524)