ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08505

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 466 del 10/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: CARDINALE DANIELA
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-ITALIANI IN EUROPA
Data firma: 09/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 09/03/2021
Stato iter:
29/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2022
BIANCHI PATRIZIO MINISTRO - (ISTRUZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 29/04/2022

CONCLUSO IL 29/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08505
presentato da
CARDINALE Daniela
testo di
Mercoledì 10 marzo 2021, seduta n. 466

   CARDINALE. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   con decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha riaperto le graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e terza fascia della scuola di I e II grado. A tal proposito, è stato riconosciuto valido, ai fini della graduatoria, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, limitatamente ai percorsi in obbligo scolastico (IeFP);

   con successivo decreto ministeriale 640 del 30 agosto 2017 lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie scolastiche di circolo e di istituto (di terza fascia), ai sensi dell'articolo 5 del regolamento approvato con decreto ministeriale 430 del 13 dicembre 2000, al fine di reclutare personale Ata per il triennio 2017/2020;

   il riconoscimento del servizio svolto presso i centri di formazione professionale IeFP, entro i limiti di cui al primo paragrafo, ha tuttavia riguardato esclusivamente il personale docente ed educativo, escludendo di fatti il personale Ata, pur laddove lo stesso risultasse in possesso dei medesimi requisiti;

   quanto descritto palesa l'esistenza di una problematica che si protrae oramai da diverso tempo e crea un'effettiva disparità di trattamento tra il personale docente/educativo ed il personale Ata: per quest'ultimo, infatti, viene riconosciuta valida esclusivamente l'attività svolta in scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole non statali dell'infanzia riconosciute ed autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, nonché in istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati e legalmente riconosciuti, escludendo invece l'attività svolta negli enti di formazione professionale accreditati dalle regioni italiane;

   è opportuno ribadire che i centri di formazione professionale costituiscono un canale parallelo agli istituti statali, al fine dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione. Risulta dunque evidente come il servizio prestato presso tali enti da parte del personale Ata debba essere valutato al pari di quello prestato presso gli istituti statali;

   diverse sono state le iniziative legali attivate in favore del personale Ata che abbia prestato servizio presso i centri di formazione professionale e nei cui confronti non sia stato correttamente valutato, in occasione della presentazione della domanda d'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, il servizio svolto. Un servizio al quale è stato attribuito difatti un punteggio pari a 0;

   risulterebbe pertanto necessario ed urgente, in particolar modo in questo momento di emergenza sanitaria, economica e sociale, un intervento immediato da parte del legislatore per colmare questa disparità, con opportune modifiche del regolamento delle supplenze Ata di cui al decreto ministeriale 430 del 13 dicembre 2000, che possa essere un segno tangibile della sensibilità delle istituzioni, affinché le stesse possano dimostrarsi vicine ai lavoratori in stato di precarietà in questo particolare momento storico;

   nonostante infatti fra i più recenti interventi per fronteggiare l'emergenza COVID-19, mirati a stabilizzare il personale docente ed il personale Ata in stato di precarietà, siano state adottate misure con riferimento al personale Ata volte a incrementare le dotazioni organiche (si pensi al riaffidamento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali esclusivamente a personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico o alla previsione di inserimento stabile di assistenti tecnici nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dall'anno scolastico 2021/2022) non risulta ancora essere stata affrontata la problematica relativa alla revisione del regolamento del decreto ministeriale n. 430 del 2000 sopra citato –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di sanare la situazione di cui in premessa, tenendo conto altresì delle numerose segnalazioni giunte presso il Ministero dell'istruzione negli ultimi anni, soprattutto alla luce del particolare momento storico che l'intero sistema educativo deve affrontare in questi mesi.
(4-08505)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 29 aprile 2022
nell'allegato B della seduta n. 684
4-08505
presentata da
CARDINALE Daniela

  Risposta. — Onorevole Cardinale, il suo quesito mi consente di condividere il suo giudizio sulla fondamentale importanza del lavoro svolto dal personale Ata.
  Il ruolo del personale Ata è sempre stato, ma ora ancor di più, essenziale per garantire efficacemente la sicurezza nelle scuole, soprattutto alla luce dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto.
  Avendo a mente questi principi, ricordo che l'articolo 1, comma 326, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che, «Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-
ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022[...]».
  La citata disposizione normativa prevede, pertanto, la possibilità di prorogare il termine di scadenza di tutti i contratti a tempo determinato, riferiti sia al personale docente che al personale Ata, sino al termine delle lezioni entro i limiti delle risorse appositamente stanziate, pari a 400 milioni di euro.
  Il personale per l'emergenza potrà continuare a svolgere le proprie prestazioni anche dopo la data del 30 dicembre 2021. Le istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni normative contenute nella legge di bilancio 2022, potranno procedere con la proroga dei contratti già stipulati.
  Ciò premesso, entrando nel dettaglio, corre l'obbligo precisare che il servizio prestato, come docente, nei centri di formazione professionale è valutabile nelle graduatorie di istituto a seguito dell'adozione del Decreto ministeriale 18 gennaio 2011, con il quale hanno trovato attuazione le linee guida per la definizione delle correlazioni fra le aree formative dell'ordinamento degli istituti di istruzione e formazione professionale e gli insegnamenti e le classi di concorso degli istituti professionali.
  Il mancato riconoscimento del servizio nel Decreto ministeriale 30 agosto 2017, n. 640 e nei precedenti decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia è invece riconducibile all'assenza di un'analoga disciplina di raccordo nelle stesse linee guida tra le diverse categorie di personale amministrativo interessato.
  Né si può ritenere tale attività di collegamento facilmente ipotizzabile in presenza di regimi ordinamentali differenti quali sono quelli dei centri di formazione e delle istituzioni scolastiche.
  Non vi è alcuna disposizione che consenta di procedere all'equiparazione tra la modalità organizzativa delle scuole statali, paritarie e dei centri di formazione, soprattutto qualora i percorsi formativi siano effettuati da soggetti privati operanti in regime di convenzione.
  Da quanto rappresentato emerge, pertanto, che l'assimilazione effettuata è esclusivamente rivolta all'attività di insegnamento (ove peraltro collegabile alle vigenti classi di concorso) cui, ovviamente, non è attualmente riconducibile quella svolta dal personale A.T.A., i quali, ai sensi dell'articolo 44 del Ccnl comparto scuola, sono chiamati a svolgere «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente».
  In questo contesto non si ritiene, pertanto, possibile procedere ad un riconoscimento del servizio svolto nei centri di formazione professionale.
  

Il Ministro dell'istruzione: Patrizio Bianchi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

eta' scolare

ordinamento scolastico

riconoscimento delle qualifiche professionali