ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08417

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 463 del 03/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 02/03/2021
Stato iter:
21/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/07/2021
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/07/2021

CONCLUSO IL 21/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08417
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Mercoledì 3 marzo 2021, seduta n. 463

   ASCARI e MARTINCIGLIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dalla lettura di alcuni articoli di giornale l'interrogante ha appreso che il direttore del carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine, avrebbe respinto la richiesta di un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis o.p. di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza de L'Aquila;

   a seguito di ciò il detenuto avrebbe già proposto ricorso avverso la suddetta decisione dell'amministrazione penitenziaria alla magistratura di sorveglianza;

   i diritti fondamentali di ogni detenuto (anche di colui che è ristretto in regime speciale di cui all'articolo 41-bis o.p.) riconosciuti dall'ordinamento costituzionale possono essere limitati legittimamente solo a fronte della salvaguardia delle esigenze preventive di massima rilevanza sottese al regime detentivo differenziato disciplinato dall'articolo 41-bis della legge di ordinamento penitenziario (di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354). Tuttavia, tale regime non può risolversi in una compressione delle facoltà inerenti ad un diritto fondamentale eccedente la misura minima necessaria al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza, e non può comportare la pratica vanificazione del diritto inciso;

   il diritto allo studio e, più in generale alla cultura, è un diritto inalienabile dell'uomo, costituzionalmente riconosciuto, ed il suo esercizio concreto non è incompatibile con il carcere duro. Ciò trova puntuale riscontro nello stesso ordinamento penitenziario che eleva l'istruzione ad elemento essenziale del trattamento penitenziario (vedi articoli 15 e 19 ordinamento penale);

   lo strumento del cosiddetto carcere duro istituito per contrastare, nello specifico, forme di criminalità organizzata di tipo mafioso dovrebbe, comunque, considerare il divieto di trattamenti carcerari contrari al senso di umanità, oltre alla essenziale funzione rieducativa della pena ex articolo 27, terzo comma della Costituzione e 3 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

   la stessa Corte Costituzionale (vedi sentenza 20 del 2017 e 349 del 1993) evidenzia il principio in base al quale chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso, in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua libertà individuale, è il suo esercizio, proprio per questo, non può essere rimesso alla discrezionalità dell'autorità amministrativa preposta all'esecuzione della pena detentiva;

   in uno Stato di diritto, che assicuri rispetto e salvaguardia dei diritti e delle libertà dell'uomo, «si va in carcere perché si è puniti, non per essere puniti» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza anche promuovendo un'eventuale attività ispettiva presso l'Amministrazione penitenziaria di cui in premessa.
(4-08417)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 luglio 2021
nell'allegato B della seduta n. 544
4-08417
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, riferendo di una notizia riportata dagli organi di stampa circa un rigetto, da parte del direttore della casa circondariale di Tolmezzo, di un'istanza presentata da un non meglio specificato detenuto camorrista, appartenente al clan dei «Casalesi», sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41-bis ordinamento penitenziario, con la quale aveva richiesto di potersi iscrivere alla facoltà di giurisprudenza dell'Università de l'Aquila, avanza quesiti circa eventuali iniziative che si intendessero adottare, tra cui la possibile promozione di precipua attività ispettiva.
  Va osservato che presso il carcere di Tolmezzo sono presenti due detenuti sottoposti al regime speciale del 41-
bis ed appartenenti alla criminalità organizzata di tipo camorristico, per i quali, oltre a non risultare alcuna istanza di iscrizione a corsi universitari, non sarebbe stato possibile autorizzare tali richieste per mancanza di requisiti, poiché gli stessi non sono in possesso di un diploma di scuola media superiore.
  Anche presso l'ufficio di sorveglianza di Udine, non risulta alcun reclamo/ricorso in merito.
  Si tenga pure presente, in via generale, che la circolare Dap 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, all'articolo 34, prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-
bis hanno facoltà di iscriversi a corsi scolastici di vario livello, compresi i corsi universitari, con il solo vincolo che le iscrizioni devono avvenire presso istituti scolastici o universitari prossimi al luogo di detenzione; un'istanza, dunque, volta all'ottenimento dell'autorizzazione a iscriversi in un ateneo fuori regione, già di per sé non potrebbe essere accolta dall'autorità dirigente cui spetta la decisione.
  L'unico caso in cui i detenuti in regime sub articolo 41-
bis ordinamento penitenziario frequentano a distanza, con la possibilità di sostenere esami universitari attraverso il sistema della videoconferenza, può essere determinato dall'impossibilità di procedere al contestuale spostamento della sede scolastica/universitaria in caso di trasferimento, per assenza della specifica facoltà o corso in prossimità della nuova sede di detenzione.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

diritto penitenziario

esecuzione della pena