ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08405

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 463 del 03/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIXI EDOARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 03/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08405
presentato da
RIXI Edoardo
testo di
Mercoledì 3 marzo 2021, seduta n. 463

   RIXI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'11 febbraio 2021 l'Agenzia delle entrate con interpello n. 98, ha concluso che, se manca un'espressa previsione legislativa che ne escluda la concorrenza al reddito di impresa, i ristori spettanti agli autotrasportatori per il crollo del ponte Morandi, ovverosia i maggiori oneri di gestione sostenuti dai medesimi per i trasporti effettuati percorrendo, a causa di interruzioni, più strada rispetto a quella ordinaria, concorrono alla determinazione della base imponibile dei soggetti percettori;

   nello specifico, ripercorrendo la logica giuridica sottesa alla risposta dell'Agenzia delle entrate, occorrerebbe partire dalla asserita norma di riferimento, che, secondo l'amministrazione, è l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018. Secondo l'Agenzia delle entrate saltando a piè pari eventuali disposizioni analogicamente applicabili anche per un principio di capacità contributiva e non discriminazione tra soggetti colpiti dal medesimo evento (danni diretti o indiretti, ma pur sempre danni), dal momento che è assente una espressa disposizione legislativa che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre «prendere a prestito» i principi ordinari circa il concorso dei contributi alla formazione del reddito;

   in sostanza, secondo l'Agenzia, difettando tale «aggancio normativo», il criterio che contraddistingue, o dovrebbe contraddistinguere, ciascun tipo di contributo si fonda sulla finalità per la quale viene assegnato. In particolare, i contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, i contributi in conto capitale sono diretti ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che vi sia una connessione tra erogazione ed investimento;

   il fine dei ristori è di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici colpiti dall'evento; lo stesso, a giudizio dell'Agenzia, concorrerebbe alla determinazione della base imponibile, sulla base delle regole Ires o Irpef secondo i criteri di competenza o di cassa in ragione del regime contabile applicato dall'impresa;

   occorre riferirsi al richiamo più generale individuato dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 109 del 2018 convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

   è del tutto evidente che una diversa, e più circoscritta interpretazione, della disposizione normativa da parte dell'amministrazione finanziaria vada a tutto scapito degli autotrasportatori, ma soprattutto provocherà grave nocumento al principio della certezza del diritto e delle più elementari garanzie previste dallo statuto del contribuente, così dimenticando che in tragedie come quelle del ponte Morandi il ristoro deve avere effettiva valenza di aiuto alle imprese e, quindi essere non soggetto a tassazione;

   si evidenzia sul punto che, come la stessa Trasportounito ha segnalato, interpretare le norme nel senso della non tassabilità dei ristori era stato fatto anche dalla stessa struttura commissariale presso la regione Liguria che, al momento della liquidazione dei ristori alle Imprese, non ha applicato la ritenuta d'acconto. Invero, gli effetti per le aziende di trasporto colpite sono gravissime considerata, la retroattività della disposizione in questione (il che significa su circa 180 milioni di ristori erogati e in via di erogazione a oltre un migliaio di aziende di autotrasporto, restituire dai 60 ai 70 milioni) nonché la grave congiuntura economica in cui tale dimenticanza normativa si innesta;

   l'attività degli autotrasportatori, come ben noto anche nel periodo del crollo Morandi, è stata sempre apprezzata per essere stata in prima linea nelle emergenze e ha subito, tuttavia, enormi disagi in termini di costi e percorrenze a seguito della tragedia anzidetta –:

   quali urgenti iniziative di carattere normativo il Ministro intenda assumere al fine della corretta interpretazione della disciplina prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, anche alla luce della risposta all'interpello n. 98 dell'11 febbraio 2021.
(4-08405)