ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08376

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 463 del 03/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: DEIANA PAOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 03/03/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 23/03/2021
Stato iter:
01/08/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2021
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2021

CONCLUSO IL 01/08/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08376
presentato da
DEIANA Paola
testo di
Mercoledì 3 marzo 2021, seduta n. 463

   DEIANA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'Ente acque della Sardegna (Enas) è l'ente pubblico non economico strumentale della regione che gestisce il sistema idrico multisettoriale dell'isola. È stato istituito con la legge regionale n. 19 del 2006 che ha trasformato l'ente autonomo del Flumendosa, risalente al regio decreto legislativo n. 498 del 17 maggio 1946;

   il servizio di vigilanza e presidio delle 31 opere di sbarramento principali gestite dall'Enas è stata nel tempo aggiudicato a ditte esterne, con l'impiego di guardie giurate armate, subentrate ai guardiani delle dighe;

   come noto, la guardia giurata è una guardia di sicurezza privata che opera nel campo della vigilanza e della custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, con il compito di prevenire o reprimere reati. In caso di disservizi o situazioni di pericolo, le guardie giurate non possono intervenire in nessun modo, ma solo segnalare tempestivamente quanto rilevato a un tecnico dell'ente, che deve raggiungere l'impianto. Al riguardo, si evidenzia che le dighe non sempre sono facilmente raggiungibili, la loro ubicazione è lontana dai centri abitati e i tempi di intervento possono compromettere la tempestività delle operazioni. Per tale ragione il decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, cosiddetto «Regolamento dighe», all'articolo 15, prevede che le dighe siano costantemente presidiate con personale adatto che risieda nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia;

   la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 352 del 1987, in merito alle condizioni per l'esercizio e la manutenzione degli sbarramenti, prevede, inoltre, che «la guardiania» deve essere svolta da personale adeguatamente qualificato ed affidabile. A tal fine i «guardiani delle dighe», sono addestrati e preparati non solo per presidiare l'impianto ma anche per gestire situazioni di pericolo e svolgere specifici compiti di controllo, come il rilievo delle condizioni meteorologiche e il controllo dei dati idrometrici;

   la differenza tra le due figure appare rilevante, soprattutto nell'ottica di tutelare la sicurezza degli impianti, della popolazione e dei territori circostanti, che richiede, a parere dell'interrogante, un'attenta riflessione considerati anche i danni causati dalle abbondanti piogge che hanno recentemente colpito il Nord della regione e portato al progressivo riempimento degli invasi, come avvenuto a gennaio per la diga del Bidighinzu che ha raggiunto la soglia di sfioro;

   come denunciato da FederEnergia Cisal, l'Enel, che attualmente detiene le concessioni delle suddette centrali, ha annunciato un piano di esternalizzazioni per il servizio di sorveglianza delle dighe, che prevede l'affidamento a ditte esterne in sostituzione del personale interno specializzato e preposto alla guardiania degli sbarramenti, che, come rilevato, richiede una competenza specifica, considerate le caratteristiche degli impianti;

   a fronte di ciò, riemerge anche la delicata questione dei turni estenuanti di lavoro del personale addetto alla vigilanza e sicurezza delle dighe, con orari di lavoro spesso di gran lunga superiori a quelli contrattualmente previsti e con il rischio di una riduzione degli standard di adeguatezza del servizio di così alta responsabilità –:

   quali iniziative di competenza, i Ministri interrogati intendano adottare, al fine di approfondire la problematica in premessa e quali iniziative, anche di carattere normativo, intendano assumere al fine di assicurare un servizio di guardiania specializzato che garantisca adeguate condizioni di vigilanza e sicurezza degli impianti, della popolazione e dei territori, unitamente alla tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro del personale preposto.
(4-08376)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 1 agosto 2021
nell'allegato B della seduta n. 551
4-08376
presentata da
DEIANA Paola

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'interrogante chiede quali iniziative si intendano adottare al fine di assicurare un servizio di guardiania specializzato che garantisca adeguate condizioni di vigilanza e sicurezza delle opere di sbarramento gestite dall'Ente acque della Sardegna e di altre opere di sbarramento gestite dal concessionario Enel.
  Al riguardo, sulla base delle informazioni fornite dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e dal Ministero dell'interno – prefettura di Cagliari, si rappresenta quanto segue.
  L'Ente acque della Sardegna (ENAS) è gestore per conto della regione autonoma della Sardegna, di 32 grandi dighe, di cui 9 in invaso sperimentale e 21 in esercizio normale, oltre 2 in condizioni di fuori esercizio temporaneo.
  Per detti sbarramenti in esercizio sperimentale o normale, i vigenti fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, che regolano le modalità di vigilanza e gestione degli sbarramenti ai fini della pubblica incolumità dei territori di valle, stabiliscono che «il Gestore provvede alta vigilanza suite opere ed al controllo del loro stato di manutenzione ed esercizio secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori», indicando, in base alle peculiarità di ciascun sbarramento, ulteriori attività ivi compresa la guardiania.
  Con riferimento alla vigilanza degli sbarramenti, l'articolo 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, dispone che le dighe devono «essere continuamente vigilate con personale adatto che risiederà nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia collegata, in modo sicuro, telefonicamente o con impianto radio, con la rete telefonica pubblica e con la più prossima sede della ditta concessionaria».
  La circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987 ha previsto la possibilità che «in funzione del tipo di sbarramento, della sua entità e localizzazione del sistema di controllo, della struttura tecnico-organizzativa del gestore, in condizioni di regolare esercizio ed in situazioni di normalità, la guardiania potrà esplicarsi non necessariamente in modo permanente attivo; nel caso degli invasi sperimentali essa dovrà comunque essere svolta per periodi adeguatamente estesi nell'arco della giornata».
  Infine, l'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, impone al concessionario di individuare, all'interno della propria struttura o esternamente ad essa, un ingegnere, designato quale responsabile della sicurezza dell'impianto di ritenuta e, ai sensi della circolare PCM DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995, anche un suo sostituto, al fine di garantire un riferimento certo nell'azione di vigilanza sulla sicurezza c sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari di derivazione, esercitata da parte di questo Ministero.
  Oltre alle disposizioni sopra indicate, si ricorda che la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014 ed i connessi documenti di protezione civile di ciascuna diga espressamente prevedono a carico del gestore anche l'obbligo di garantire un'organizzazione idonea ad assicurare, anche in caso di allertamento o emergenza, l'espletamento dei compiti attribuiti al gestore medesimo e al responsabile della sicurezza (o al suo sostituto) e la presenza presso la diga di uno dei due soggetti indicati, ove necessario in rapporto ai possibili scenari di evento e alle fasi di allerta (presenza o comunque azione di coordinamento a partire dalla fase di allerta di «vigilanza rinforzata» e presenza in diga nella fase di «pericolo»).
  In merito alte modalità di sorveglianza, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha in più occasioni, sia su casi specifici che su questioni più generali, escluso la sovrapponibilità tra le attività di sorveglianza e guardiani a sebbene indirizzate al buon mantenimento e alla salvaguardia dell'opera.
  In particolare, è stato evidenziato come la sorveglianza (o vigilanza), che propriamente attiene al controllo tecnico dell'opera, può, in linea di principio, essere svolta con modalità e sistemi di controllo in parte in sito e in parte a distanza, soprattutto in funzione dell'evoluzione tecnologica; le attività di «custodia» dell'opera o «guardiania» in senso stretto rimangono invece legate alla presenza fisica in loco di personale, che deve saper svolgere anche funzioni di sorveglianza, in particolare durante l'evolversi di possibili situazioni di emergenza, con azioni da assumere potenzialmente rilevanti per la sicurezza dell'opera di ritenuta.
  Entrando nel merito del quesito, si rileva che per diverse dighe gestite da ENAS (Flumineddu e Capanna Silicheri, Flumendosa a Nuraghe Ambiu, Rio Mulargia a Monte Su Rei, Sa Forada De S'Acqua, Simbirizzi, Fluminimannu a Is Barrocus, Rio Cixcrri a Genna Is Abis) la predetta attività di guardiania è svelta con personale dell'Ente stesso presso la diga nell'ordinario orario di lavoro, mentre per le rimanenti ore e nelle giornate festive la guardiania è svolta per il tramite di personale dipendente di società esterne convenzionate, ferma restando la reperibilità di personale tecnico qualificato dell'ENAS, che risiede nelle immediate vicinanze della diga, per la gestione di eventuali situazioni di allerta o di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro.
  Il gestore ENAS e la regione Sardegna, quest'ultima nelle funzioni di concedente e titolare dell'uso dell'acqua e della derivazione, sono i soggetti responsabili della corretta esecuzione delle operazioni di sorveglianza e di guardiania stabilite dal Regolamento delle dighe e dai predetti fogli di condizione e, quindi, anche dell'accertamento dell'idoneità alle mansioni e della competenza tecnica del personale incaricato, sia interno che esterno.
  La prefettura di Cagliari ha riferito che ENAS ha avviato le procedure volte ad acquisire nuove dotazioni di personale da dedicare al potenziamento del presidio e della vigilanza delle opere di sbarramento gestite.
  L'amministrazione regionale, al fine di soddisfare tale esigenza, ha proceduto all'assegnazione di un primo contingente di 20 unità di personale operativo proveniente dal cessato ESAF (Ente sardo acquedotti e fognature), con possibilità di incrementare detto contingente.
  In ragione dell'incremento di personale incaricato dello svolgimento delle attività di presidio e vigilanza, l'ENAS sta valutando di procedere alla progressiva riduzione delle guardie giurate preposte alle attività di vigilanza, fermo restando che il medesimo ente ha assicurato di disporre di procedure e modelli organizzativi idonei a garantire la gestione in sicurezza delle dighe.
  Per quanto concerne le attività di questo Ministero, si evidenzia che la competente direzione generale ha, da tempo, avviato un'attività di monitoraggio sulle attività gestionali di ENAS, evidenziando la necessità di rafforzare la dotazione di personale preposto alla gestione e sorveglianza delle opere (cui l'ente e la regione hanno dato seguito con l'assegnazione del personale sopra indicato), nonché di garantire modalità di sorveglianza e guardiania conformi ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione delle opere, confermando l'esigenza che il predetto personale debba essere in grado di svolgere non solo le ordinarie attività inerenti alle funzioni di custodia dell'opera, ma anche di eseguire le misure di controllo e le operazioni disposte dall'ingegnere responsabile in caso di piena.
  La direzione generale, ove dovesse riscontrare nell'ambito delle attività di monitoraggio casi di non conformità, provvederà tramite le prefetture competenti ad attivare le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 del citato decreto-legge n. 507 del 1994) nonché, ove necessario e in presenza di rischi per la sicurezza delle opere, a disporre limitazioni di invaso o interruzioni nell'esercizio delle dighe.
  Infine, si rappresenta che lo schema di nuovo regolamento dighe, sul quale è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 5 marzo 2021 e avviato all'
iter per l'emanazione, prevede una disciplina specifica in materia di sorveglianza e guardiania che contempla la possibilità di adottare modalità anche diverse da quelle operate con personale che risiede presso la diga tenuto conto della specificità dei siti e delle opere e della classe di attenzione dell'impianto di ritenuta, della localizzazione e dei tempi di accesso alla diga, del comportamento pregresso in esercizio, del sistema di monitoraggio e della struttura tecnico-organizzativa del gestore.
  Analoghe considerazioni possono svolgersi per i richiamati casi di esternalizzazione relativi alle dighe ad uso idroelettrico in Sardegna gestite da società del gruppo Enel.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: Enrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

sicurezza e sorveglianza

professioni tecniche