ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08365

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 462 del 24/02/2021
Firmatari
Primo firmatario: PATASSINI TULLIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/02/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/02/2021
Stato iter:
21/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/07/2021
ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/07/2021

CONCLUSO IL 21/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08365
presentato da
PATASSINI Tullio
testo di
Mercoledì 24 febbraio 2021, seduta n. 462

   PATASSINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, commi 797-804, della legge n. 178 del 2020 (Bilancio 2021) ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti;

   il comma 797, in particolare, ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali e all'interno del cosiddetto Piano nazionale povertà, ha stabilito l'attribuzione in favore degli ambiti territoriali di un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito o dai comuni che ne fanno parte in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5000; e l'attribuzione di un contributo pari a 20.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito o dai comuni che ne fanno parte in numero eccedente il rapporto di 1 a 5000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4000;

   il comma 801 stabilisce che, ai suddetti fini, i comuni possano, nel limite delle risorse previste dal comma 799 e dei vincoli assunzionali previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; quest'ultima disposizione, in particolare, prevede che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possano assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

   il comma 801 non fa esplicita menzione delle Unioni montane (ovvero delle Unioni di comuni) tra gli enti beneficiari della deroga dei limiti assunzionali;

   tuttavia, alla luce del predetto impianto normativo e del criterio di ragionevolezza, parrebbe del tutto incongruo sostenere che le Unioni montane possano ritenersi escluse dall'ambito applicativo della norma; le Unioni montane, infatti, sono costituite proprio al fine di permettere a piccoli comuni isolati di esercitare congiuntamente funzioni o servizi di competenza comunale; esse, cioè, gestiscono i servizi sociali associati per conto dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale sociale;

   anche se la capacità di usufruire della suddetta deroga pare, per le Unioni montante, in re ipsa, l'oscurità della norma rischia di impedire che queste ultime, a parità di oneri, abbiano limiti diversi nella capacità assunzionale rispetto ai semplici comuni –:

   se si intenda adottare iniziative per chiarire la portata dei summenzionati commi 797 e 801 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, illustrando definitivamente il loro ambito di efficacia, al fine di non permettere una illegittima interpretazione che escluderebbe le Unioni montane, ente locale capofila dell'ambito territoriale sociale, dalla possibilità di assumere assistenti sociali a tempo indeterminato attraverso le risorse ricomprese nella legge n. 178 del 2020.
(4-08365)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 luglio 2021
nell'allegato B della seduta n. 544
4-08365
presentata da
PATASSINI Tullio

  Risposta. — Con l'atto parlamentare in esame si chiede se si intendano adottare iniziative per chiarire la portata dei commi 797 e 801 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), «illustrando definitivamente il loro ambito di efficacia, al fine di non permettere una illegittima interpretazione che escluderebbe le Unioni montane, ente locale capofila dell'ambito territoriale sociale, dalla possibilità di assumere assistenti sociali a tempo indeterminato attraverso le risorse stanziate dalla legge n. 178 del 2020».
  L'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020 così testualmente dispone: «Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata (...)»; un analogo esplicito riferimento all'esercizio associato delle funzioni sociali dei comuni si rinviene inoltre al comma 800, che prevede che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano informa associata le funzioni relative ai servizi sociali.».
  Come si evince dal dettato normativo, tra gli enti pubblici gestori che possono beneficiare del contributo di cui al sopra richiamato comma 797, rientrano pertanto, inequivocabilmente e a tutti gli effetti anche le Comunità montane.
  Queste ultime infatti, ai sensi degli articoli 27 commi 1 e 32 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, debbono essere annoverate tra le Unioni di comuni e, ai sensi del medesimo articolo 32 del Testo Unico, si configurano come gli enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini per l'esercizio associato di funzioni e servizi, tra i quali, tipicamente, le funzioni e i servizi sociali del territorio dell'ambito.
  Ai fini di un'esaustiva contestualizzazione occorre altresì rilevare che, ai sensi del comma 800, il contributo di cui trattasi, riconosciuto ed attribuito all'ambito, e per esso all'ente pubblico capofila risultante dalla sezione «Registro Ambiti» del SIOSS (Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali), dovrà essere successivamente ripartito e trasferito dal medesimo ente assegnatario (tra cui le eventuali Comunità montane) ai comuni componenti l'ambito e alle eventuali forme associative, o enti pubblici strumentali datori di lavoro di cui gli stessi si avvalgono per l'esercizio delle funzioni e servizi sociali del territorio di riferimento.
  Ciò, con le modalità previste nel decreto ministeriale n. 15 del 4 febbraio 2021 (adottato ai sensi del citato comma 800), ivi incluse quelle autonomamente condivise ed approvate dai comuni e le unioni componenti l'ambito in deroga a quelle previste in via generale, al fine di promuovere il soddisfacimento del livello essenziale delle prestazioni definito dalla norma.
  Le richiamate disposizioni attuative consentono pertanto agli ambiti territoriali assegnatari del contributo di individuare le modalità di riparto più idonee e funzionali a favorire la realizzazione delle necessarie, programmate assunzioni.
  In questo quadro si inserisce il comma 801 che, per le medesime finalità di cui al precedente comma 797, ovvero ai fini del raggiungimento delle soglie di copertura del servizio di assistenza sociale professionale, prevede che i comuni componenti gli ambiti territoriali, a valere nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 799, e nel rispetto degli obiettivi di pareggio del bilancio e dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, possano effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006, nonché all'articolo 57, comma 3-
septies, del decreto-legge n. 104 del 2020.
  Il comma 801, nell'introdurre disposizioni in deroga ai richiamati vincoli di contenimento della spesa per personale in favore degli enti procedenti, si limita a circoscriverne con chiarezza il campo di applicazione, fissando puntualmente i limiti entro i quali i comuni, quali enti titolari delle funzioni sociali, possono procedere all'assunzione di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (e/o alla stabilizzazione del relativo rapporto di lavoro) in deroga ai vincoli medesimi.
  Al riguardo, si deve in particolare osservare che le citate disposizioni non esimono in alcun modo i comuni (né le eventuali loro Unioni) dall'operare nel rispetto dei propri vincoli assunzionali.
  I comuni restano infatti espressamente tenuti a provvedere alle necessarie nuove assunzioni entro i limiti della propria capacità assunzionale, così come determinata ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019, ovvero sulla base delle prefissate soglie di sostenibilità finanziaria (equilibrio pluriennale del rapporto tra spesa per personale ed entrate correnti) e fermi restando gli obiettivi di pareggio del bilancio.
  Tuttavia, l'allentamento di tali vincoli assunzionali potrà di fatto prodursi, ai sensi e per effetto dell'articolo 57, comma 3-
septies, del decreto-legge n. 104 del 2020, cui la norma fa espresso riferimento.
  Il comma 801 consente infatti la sterilizzazione, in entrata e in uscita, delle spese per personale etero-finanziate, ossia integralmente finanziate con risorse provenienti da soggetti terzi, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2019 e per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.
  Una volta accertato in entrata il contributo statale di cui al comma 797, i comuni potranno pertanto procedere al previsto scorporo e quindi avranno, fin dalla corrente annualità 2021, l'opportunità di determinare la propria capacità assunzionale al netto delle spese per personale che lo stesso contributo è destinato a coprire stabilmente; ciò con tutte le conseguenti implicazioni in termini di allentamento dei vincoli di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019.
  Preme in proposito precisare che, nonostante l'applicabilità del richiamato articolo 57, comma 3-
septies, del decreto-legge n. 104 del 2020 non abbia immediata rilevanza ai fini della determinazione della capacità assunzionale delle unioni di comuni, queste ultime potranno comunque beneficiare indirettamente degli effetti che produce in termini di ampliamento degli spazi assunzionali dei comuni che ne fanno parte.
  Infatti, la novellata disciplina di cui all'articolo 33 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2019, si riferisce esclusivamente ai comuni e non alle loro unioni o consorzi, per i quali, in materia di assunzioni, rimane applicabile la previgente e più restrittiva normativa.
  Tuttavia, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i comuni possono cedere integralmente o parzialmente i propri spazi assunzionali alle unioni di cui fanno parte.
  Pertanto, a seguito di detto trasferimento, le unioni di comuni (tra le quali, ai sensi dell'articolo 27 comma 1 del TUEL debbono annoverarsi le Comunità montane) potranno operare con riferimento ai nuovi spazi di limite, come ricalcolati ai sensi del richiamato all'articolo 33 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2019.
  Alla luce delle disposizioni sopra esaminate, si deve pertanto concludere che le unioni di comuni, montane e non, ancorché non menzionate nella norma, rientrano a tutti gli effetti nella sfera di applicazione del comma 801, potendo beneficiare, al pari dei comuni che le compongono ed entro i medesimi limiti, delle disposizioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006, ma anche, sebbene indirettamente, dell'ampliamento degli spazi assunzionali che si produce ai sensi e per effetto dell'articolo 57, comma 3-
septies, del decreto-legge n. 104 del 2020.
  

La Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Rossella Accoto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni paramediche

comune

sisma