ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08270

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 458 del 17/02/2021
Firmatari
Primo firmatario: LUCASELLI YLENJA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/02/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/02/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE delegato in data 01/03/2021
Stato iter:
06/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/05/2021
CARFAGNA MARIA ROSARIA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SUD E COESIONE TERRITORIALE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/05/2021

CONCLUSO IL 06/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08270
presentato da
LUCASELLI Ylenja
testo di
Mercoledì 17 febbraio 2021, seduta n. 458

   LUCASELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per il sud e la coesione territoriale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   con un comunicato stampa dell'11 febbraio 2021, l'Inps ha reso noto che per l'attivazione dei benefici previsti dalla «decontribuzione Sud», resa strutturale dalla legge di bilancio 2021 (n. 178 del 2020), «l'istituto è in attesa dei necessari passaggi con la Commissione Europea»;

   nonostante le disposizioni di legge siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2021, la possibilità per le aziende di accedere alla misura, che consente di ridurre del 30 per cento la quota a carico delle aziende, è subordinata al perfezionarsi dell'iter previsto dalla normativa europea;

   la medesima legge ha introdotto una serie di ulteriori incentivi all'occupazione come, ad esempio, l'esonero dei contributi previdenziali nel caso di assunzione da parte delle imprese di giovani e donne, ma tutte le agevolazioni sono concesse nell'ambito del «Temporary Framework» (quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19) e, pertanto, affinché si concretizzi la loro operatività, è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione europea;

   vi è assoluta incertezza anche sull'operatività degli incentivi alle assunzioni, in merito ai quali non è chiaro se il Ministero abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione e, considerati i tempi ormai strettissimi, è molto improbabile che le imprese possano usufruire, sin dal mese di gennaio, degli incentivi;

   sul piano operativo, peraltro, l'accesso all'agevolazione è condizionato non solo dal perfezionamento dell'iter da parte della Commissione europea, ma anche dall'emanazione della circolare applicativa da parte dell'Inps, previo nulla osta ministeriale, che disciplinerà le specifiche operative necessarie per ottenere il beneficio;

   al momento, pertanto, le imprese saranno costrette a calcolare integralmente i contributi previdenziali e, solo dopo aver acquisito ufficialmente il «via libera» da Bruxelles, potranno recuperare retroattivamente la componente contributiva oggetto di agevolazione;

   pur ammettendo che la procedura si sblocchi e la «decontribuzione anticipata» venga recuperata con successivo conguaglio, rimane l'amara constatazione che, ancora una volta, l'imperante cultura «anti-semplificazione» graverà pesantemente sulle casse delle nostre imprese, in affanno per carenza di liquidità a causa di un'emergenza economica che persiste ormai da un anno;

   in questo già difficile contesto nazionale, troppe sono ancora le matasse da dipanare: dalla proroga del blocco dei licenziamenti, in merito alla quale si parla di un rinvio generalizzato fino al 30 giugno limitato, però, alle sole imprese con comprovate difficoltà; all'ipotesi di ulteriori 8 settimane di accesso alla cassa Covid-19 per il comparto dell'industria e 26 per chi utilizza la Cassa integrazione guadagni in deroga e l'assegno ordinario; dalle deroghe su proroghe e rinnovi al «decreto Dignità» le cui rigidità dovranno, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica, obbligatoriamente essere superate, considerato che nell'ultimo anno i dipendenti a termine sono precipitati di oltre 400 mila unità;

   secondo i recenti dati diffusi dall'Istat da inizio pandemia a dicembre 2020, sono andati perduti oltre 310 mila posti di lavoro, nonostante il supporto della Cassa integrazione guadagni generalizzata e il blocco ai licenziamenti;

   la grave crisi economica e sociale si è abbattuta soprattutto su donne, liberi professionisti (i meno tutelati e sostenuti dalle misure introdotte negli ultimi mesi) e i giovani, il cui tasso di disoccupazione, che a febbraio 2020 contava circa il 28 per cento, è cresciuto in pochi mesi fino a superare la drammatica soglia del 30 per cento –:

   se i fatti di cui in premessa corrispondano al vero e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere presso le istituzioni europee affinché perfezionino immediatamente l'iter di accesso ai benefici previsti dalla «decontribuzione Sud»;

   se e quali immediate iniziative di competenza intenda assumere il Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e attivazione di nuove e più incisive politiche attive del lavoro.
(4-08270)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 maggio 2021
nell'allegato B della seduta n. 502
4-08270
presentata da
LUCASELLI Ylenja

  Risposta. — Ai fini del riscontro all'interrogazione a risposta scritta n. 4-08270, con specifico riferimento ai quesiti afferenti l'operatività della misura cosiddetta «Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud», si rappresenta quanto segue.
  L'agevolazione in parola è stata originariamente istituita dall'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; trattandosi di una misura rientrante nel campo di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, della comunicazione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, le strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno provveduto a porre in essere gli adempimenti procedurali prescritti dalla pertinente disciplina. Il regime, pertanto, è stato autorizzato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 (SA.58802 (2020/N) e successivamente modificato con decisione di autorizzazione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 (SA.59655 (2020/N).
  In forza delle suddette decisioni di autorizzazione, l'agevolazione contributiva è stata regolarmente concessa dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
  L'articolo 1, commi 161-169, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la proroga, al 31 dicembre 2029, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché l'incremento della dotazione finanziaria a copertura della misura e la modificazione dell'ambito soggettivo dei potenziali beneficiari.
  Con riferimento alla cornice normativa, in materia di aiuti di Stato, nella quale è stato inquadrato il regime agevolativo in oggetto, è opportuno segnalare che la Commissione europea, con C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la validità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di COVID-19 e, inoltre, ne ha ampliato il campo di applicazione, aumentando tra l'altro i massimali di aiuto concedibile in esso stabiliti.
  Anche in considerazione delle riportate sopravvenienze normative, sono stati svolti gli opportuni confronti con i competenti servizi della Commissione europea – DG Concorrenza ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a porre in essere gli adempimenti di notifica prescritti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, allo scopo di adeguare il regime agevolativo precedentemente autorizzato in ragione delle modifiche intervenute. La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 (SA.61940 (2021/N); alla luce di tale decisione di autorizzazione, l'agevolazione contributiva può essere regolarmente concessa per il periodo intercorrente tra il 1 ° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, in linea con l'attuale arco temporale di vigenza del citato quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di COVID-19.
  Conseguentemente l'INPS, con la circolare 22 febbraio 2021, n. 33, e con il messaggio 25 febbraio 2021, n. 831, ha fornito le istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali connessi all'agevolazione contributiva per il periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, confermando altresì la possibilità per le imprese destinatarie dell'esonero di esporre, nel flusso Uniemens di competenza del mese di febbraio 2021, anche l'importo dell'esonero relativo al mese di gennaio 2021.

La Ministra per il sud e la coesione territoriale: Maria Rosaria Carfagna.