ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08192

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 458 del 17/02/2021
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/02/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2021
EMILIOZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 16/02/2021
Stato iter:
20/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2022
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/07/2022

CONCLUSO IL 20/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08192
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Mercoledì 17 febbraio 2021, seduta n. 458

   TERZONI, GIULIODORI e EMILIOZZI. — Al Ministro dell'interno, Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il 21 dicembre 2020 si verificava un'esplosione presso la Sabino Esplodenti, Casalbordino (CH), in cui perivano tre operai;

   l'incidente ripropone il tema della sicurezza delle aziende sottoposte agli obblighi del decreto legislativo n. 105 del 2015 per la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti;

   in tali impianti sono obbligatori il rapporto di sicurezza (aggiornato almeno ogni 5 anni e approvato dal comitato tecnico regionale), il piano di emergenza interno (aggiornato almeno ogni tre anni) e il piano di emergenza interno (aggiornato almeno ogni tre anni e approvato dalla prefettura). Gli ultimi due devono essere elaborati in collaborazione, rispettivamente, del personale e dei cittadini; il piano d'emergenza esterno deve essere reso pubblico attraverso il sito web del comune;

   nelle Marche sono presenti 14 impianti a rischio di incidente rilevante;

   da una prima verifica sui siti web istituzionali dei comuni interessati svolta attraverso la attraverso la ricerca con parole chiave — come avrebbe fatto un normale cittadino — questa, a quanto consta all'interrogante, appare la situazione: in due non risulta consultabile alcun piano di emergenza esterno; in due, solo le bozze; in tre solo semplici volantini risalenti nel tempo (2008; 2011; altro senza data); in uno la versione non aggiornata (2013), nonostante nel frattempo fosse stato approvato l'aggiornamento dalla prefettura; in un altro, una versione aggiornata al 2013, quindi scaduta. Solo in tre comuni su dodici è stata, più o meno agevolmente, rintracciata una versione aggiornata del piano;

   da una verifica sui siti delle prefetture, risulta che quattro piani su dodici non sono stati aggiornati negli ultimi tre anni (due risalenti al 2013, uno al 2015 e uno al 2017) –:

   quale sia per ciascuno dei 14 impianti marchigiani l'effettivo stato di approvazione e lo stato di aggiornamento, al 31 dicembre 2020, di rispettivamente:

    a) rapporto di sicurezza;

    b) piano di emergenza interno;

    c) piano di emergenza esterno;

   quanti e quali incidenti o quasi incidenti siano stati notificati negli ultimi 20 anni nelle Marche e per quali impianti;

   quante ispezioni ordinarie, straordinarie e supplementari siano state condotte negli impianti marchigiani negli ultimi 5 anni e, nel caso, quali e quante non conformità siano emerse e per quali impianti;

   quante esercitazioni siano state condotte con i cittadini nel biennio 2019-2020 nella regione e su quali impianti.
(4-08192)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 luglio 2022
nell'allegato B della seduta n. 728
4-08192
presentata da
TERZONI Patrizia

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si premette che l'Italia ha emanato il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in attuazione della direttiva Seveso III (direttiva 2012/18/UE sui controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose). Il provvedimento distingue gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie – «stabilimenti di soglia inferiore» e «stabilimenti di soglia superiore» – a seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, riportati nell'allegato 1 al decreto stesso.
  Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono tenuti a trasmettere agli enti interessati una notifica contenente i dati identificativi, l'ubicazione, le informazioni inerenti i quantitativi e le caratteristiche delle sostanze pericolose detenute, i risultati dell'analisi di rischio e gli scenari di rischio credibili attesi, l'eventuale impatto e le caratteristiche dell'ambiente circostante.
  Secondo l'articolo 15 del medesimo decreto, i gestori degli stabilimenti di soglia superiore sono tenuti alla redazione del rapporto di sicurezza, contenente l'analisi dei rischi e le misure di sicurezza adottate.
  Inoltre, i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante predispongono e attuano la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonché attraverso un sistema di gestione della sicurezza soggetto a periodiche ispezioni, che sono programmate con regolarità da parte delle autorità competenti, e cioè: il Comitato tecnico regionale (CTR), istituito presso le direzioni regionali dei vigili del fuoco, per gli stabilimenti di soglia superiore, e la regione, per gli stabilimenti di soglia inferiore.
  Per la gestione del rischio residuo e degli scenari incidentali ritenuti credibili dall'analisi di rischio, il gestore predispone li piano di emergenza interna (PEI). Nel caso in cui detti scenari coinvolgano l'ambiente limitrofo allo stabilimento, la Prefettura predispone il piano di emergenza esterna (PEE), con la collaborazione degli enti preposti, per pianificare gli interventi da attuare in caso di incidente.
  L'articolo 22 del predetto decreto legislativo dispone, inoltre, un'adeguata pianificazione urbanistica da parte degli enti locali, in base alla compatibilità territoriale derivante dalle distanze di sicurezza definite dall'analisi di rischio.
  Per quanto riguarda le Marche, cui si fa riferimento nell'interrogazione, si precisa che in quella regione sono attualmente presenti 15 stabilimenti soggetti alta direttiva Seveso III, 8 dei quali sono classificati come «stabilimenti di soglia inferiore» e 7 come «stabilimenti di soglia superiore».
  Relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, l'articolo 6 del citato decreto legislativo, concernente le funzioni del Ministero dell'interno, assegna al CTR alcuni compiti, tra i quali quello di effettuare le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adottare i provvedimenti conclusivi nonché quello di predisporre le ispezioni ordinarie e straordinarie di cui all'articolo 27 e adottare i provvedimenti derivanti dai relativi esiti.
  Attualmente le istruttorie dei rapporti di sicurezza relativi ai 7 stabilimenti di soglia superiore risultano essere state completate e concluse, mentre le ispezioni ordinarie concernenti il sistema di gestione della sicurezza, predisposte con l'ultima programmazione, si sono concluse nel 2017. Da queste sono emersi rilievi che, a seguito di determina del CTR, hanno prodotto raccomandazioni alle ditte interessate.
  Al momento si è conclusa l'ispezione ordinaria nello stabilimento Api raffineria di Falconara Marittima; nella seduta del 21 luglio 2021 il CTR ha fatto propria la relazione conclusiva della commissione incaricata e ha impartito al gestore le relative raccomandazioni e prescrizioni. Inoltre, sono stati assegnati gli incarichi alle commissioni per le ispezioni sui restanti 6 stabilimenti sopra soglia, mentre negli ultimi anni non si è reso necessario effettuare ispezioni straordinarie di cui all'articolo 27, comma 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, previste allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal citato decreto.
  Relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, l'articolo 7 del predetto decreto legislativo assegna alle regioni o soggetto da esse designato alcuni compiti, tra i quali quello di predisporre il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3 e quello di programmare e svolgere le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adottare i provvedimenti discendenti dai loro esiti.
  In merito alle ispezioni ordinarie degli 8 stabilimenti di soglia inferiore, di competenza della regione, risulta che si sono concluse nel 2019 e che le prossime verranno effettuate nell'anno 2022.
  Relativamente alla predisposizione e all'aggiornamento dei piani di emergenza esterna (PEE), secondo quanto appreso dalle prefetture, emerge che:

   la prefettura di Ancona ha aggiornato, al 10 agosto 2020, il PEE per la società Goldengas, nel comune di Jesi (An) stabilimento di soglia superiore, e ha svolto, sempre nello stesso anno, un'esercitazione per posti di comando;

   il PEE della API raffineria, nel comune di Falconara Marittima (An) è stato approvato in via provvisoria il 30 luglio 2019, in attesa del completamento dell'istruttoria da parte del comitato tecnico regionale;

   per la società Pegas del comune di Porto San Giorgio (Fm) e la Società Edison, impianto di soglia inferiore, la prefettura di Fermo ha approvato i relativi piani il 13 agosto 2020;

   i piani di 3 stabilimenti di soglia inferiore (Sol, Silga e Società Italiana Gas Liquidi), sono in corso di aggiornamento.

  Il dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno ha sollecitato l'aggiornamento dei PEE per i sei stabilimenti in provincia di Ascoli Piceno, mentre a Pesaro Urbino risulta un solo stabilimento di soglia inferiore, Fox Petroli, il cui piano è stato regolarmente aggiornato dalla prefettura.
  Come previsto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore, i piani di emergenza interni sono gestiti secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Il piano viene aggiornato a cura del gestore ogni qualvolta vi sia la necessità, a intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni, ed è sottoposto all'esame delle commissioni incaricate delle ispezioni ordinarie.
  Per quanto riguarda gli incidenti che hanno interessato gli stabilimenti presenti nelle Marche, si precisa che per gli stabilimenti di soglia superiore non risultano agli atti eventi comunicati dal Ministero dell'ambiente alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e cioè quegli eventi riguardanti incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale. Inoltre, sulla base dell'analisi delle esperienze storiche incidentali riportate nei rapporti di sicurezza e negli atti delle visite ispettive, si riportano i seguenti dati relativi a eventi incidentali non rientranti nella casistica riferita al richiamato articolo 5 o a quasi incidenti:

   stabilimento Goldengas di Jesi (An): un incidente nel periodo 2007/2017;

   stabilimento Api raffineria di Falconara Marittima (An): 91 incidenti nel periodo 2006-2020;

   stabilimento Elantas Italia di Ascoli Piceno: 71 incidenti nel periodo 2001-2013;

   per le società Pegas di Fermo, Alessi località La Spineta (Ap) Bonfigli di Offida (Ap) e D.E.C, Dionisi Esplosivi di Comunanza (Ap), non si ha notizia di incidenti o quasi incidenti, ricadenti nell'ambito della normativa Seveso, negli ultimi 20 anni.

  Con riferimento alle esercitazioni, si rappresenta che nel biennio 2019-2020 sono state effettuate 3 esercitazioni per posti di comando sui PEE relativi agli stabilimenti Fox Petroli di Pesaro Urbino, Goldengas di Jesi e DEC Dionisi Esplosivi di Comunanza (Ap). Nel 2020, invece, a causa dell'emergenza Covid-19, le prefetture non hanno potuto effettuare esercitazioni con il coinvolgimento della popolazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

amministrazione locale

prevenzione dei rischi