ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08152

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 457 del 26/01/2021
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 26/01/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/01/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08152
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo di
Martedì 26 gennaio 2021, seduta n. 457

   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante ha ricevuto la lettera di T. C., detenuto presso il carcere di Viterbo in regime di 41-bis;

   nella lettera T. C. fa presente che la direzione del carcere, a cui aveva fatto richiesta, gli ha negato la possibilità di acquistare due libri: quello di Luigi Manconi e Federica Graziani «Per il tuo bene ti mozzerò la testa» e quello di Marta Cartabia e Adolfo Ceretti «Un'altra storia inizia qui»;

   la direzione dell'istituto di Viterbo, esprimendo parere contrario, si è rivolta all'autorità giudiziaria per avere o meno il nulla osta all'acquisto dei due libri;

   ambedue le richieste hanno avuto il rigetto dell'autorità giudiziaria; per il libro di Manconi e Graziani, con la motivazione che «la sottoposizione al regime del 41-bis comporta la sospensione alle regole di trattamento degli istituti, specificatamente indicate al comma 2-quater della suddetta disposizione; considerato che la direzione della casa circondariale di Viterbo ha evidenziato la non opportunità dell'autorizzazione all'acquisto del libro indicato, con motivazione alla quale si aderisce integralmente»; per quello di Cartabia e Ceretti, si documenta sia il parere contrario del pubblico ministero perché «il possesso del libro metterebbe il detenuto in posizione di privilegio agli occhi degli altri detenuti aumenterebbe il carisma criminale», sia il rigetto dell'istanza da parte del giudice con la motivazione che «il possesso del libro determinerebbe una posizione di privilegio rispetto agli altri detenuti»;

   con la sentenza, n. 122 del 2017 la Corte Costituzionale ha stabilito che i detenuti sottoposti al regime speciale del 41-bis ordinamento penitenziario possono ricevere libri solo attraverso l'amministrazione e non dall'esterno, confermando in materia circolari emanate dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria;

   la citata sentenza della Corte Costituzionale ha precisato che:

    1) «...la misura che, secondo il “diritto vivente”, può essere adottata dall'amministrazione penitenziaria in base alla norma denunciata non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite»;

    2) «Resta fermo, peraltro, che la misura in discussione, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione surrettizia del diritto. Nel momento stesso in cui impone al detenuto di avvalersi esclusivamente dell'istituto penitenziario per l'acquisizione della stampa, l'amministrazione si impegna a fornire un servizio efficiente, evitando lungaggini e “barriere di fatto” che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto. La Corte di cassazione si è, del resto, già espressa chiaramente in tal senso: i libri e le riviste – tutti i libri e tutte le riviste – dovranno pervenire ai detenuti richiedenti in un tempo ragionevole»;

   il potere dell'autorità giudiziaria di «censurare» la corrispondenza, i libri, le riviste o qualunque contenuto informativo, sussiste solo qualora sia ravvisabile un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici; il diritto all'informazione, allo studio, alla cultura deve essere mantenuto nella sua massima espansione costituzionale, a meno che, ai sensi dell'articolo 18-ter dell'ordinamento penitenziario, sia possibile individuare nel contenuto informativo elementi di sospetto in ordine alla veicolazione di messaggi potenzialmente criminali;

   ad avviso dell'interrogante, quanto accaduto si palesa come una «censura arbitraria» in violazione degli articoli 3 e 21 della Costituzione, come declinati in materia da specifiche pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione –:

   se, alla luce di quanto esposto in premessa, non intenda adottare interventi di chiarimento normativo, al fine di evitare interpretazioni palesemente arbitrarie, che si traducano nella negazione del diritto all'informazione dei detenuti.
(4-08152)