ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08033

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 452 del 15/01/2021
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/01/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/01/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08033
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo di
Venerdì 15 gennaio 2021, seduta n. 452

   CARETTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1162 del 19 febbraio 2019, ha dichiarato illegittima l'assimilazione – ai fini della Tari – degli agriturismi agli alberghi ed ai ristoranti, prassi condotta da numerosi Comuni su tutto il territorio nazionale italiano;

   in modo particolare, la sentenza ha dato conferma alla posizione assunta dal Tar Umbria, il quale, a seguito del ricorso presentato dai titolari di alcune aziende agrituristiche nei confronti di un comune, era giunto alla conclusione che, sebbene l'attività agrituristica fosse da classificarsi come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non avrebbe dovuto condurre alla conclusione che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l'attività agrituristica era da qualificarsi come agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

   l'amministrazione comunale contestata ha quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato, argomentando di aver applicato, per la commisurazione delle tariffe, il cosiddetto «metodo normalizzato» di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, secondo il quale – nella posizione sostenuta dal comune ricorrente – in assenza di una specifica classificazione per l'attività agrituristica, il comune può assimilarla alla categoria alberghiera, ritenuta più affine;

   il Consiglio di Stato, accogliendo in questa fase la posizione del Tar Umbria, ha considerato che: «l'assimilazione praticata implica invece una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva: quando, all'opposto, l'ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell'attività, sia dal punto di vista dell'ordinamento del turismo», sulla base del fatto che l'attività agrituristica è considerata specificazione dell'attività agricola e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale la dividono finalità e regime;

   nonostante la sentenza di cui sopra, numerose amministrazioni comunali continuano ad applicare l'assimilazione degli agriturismi ad alberghi e ristoranti per fini Tari, non riconoscendo la specificità dovuta a questo tipo di attività, individuata sia dalla predetta sentenza del Consiglio di Stato, che dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8851 del 13 aprile 2007;

   è evidente che occorra riconoscere in modo uniforme la specificità delle attività agrituristiche in fase di determinazione ed applicazione delle tariffe Tari, tenendo conto della specificità dell'attività svolta, dunque il recupero del patrimonio edilizio rurale, e la forte natura stagionale dell'attività stessa, che comporta una minor capacità ricettiva rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e di posti letto offerti –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative normative intendano adottare per garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale il rispetto delle specificità degli agriturismi per quanto attiene alla determinazione e all'applicazione delle tariffe Tari, ai fini del rispetto della sentenza e delle evidenze di cui in premessa ed evitando quindi l'assimilazione ai fini Tari degli agriturismi ad alberghi e ristoranti.
(4-08033)