ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 450 del 13/01/2021
Firmatari
Primo firmatario: BELOTTI DANIELE
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/01/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/01/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08002
presentato da
BELOTTI Daniele
testo di
Mercoledì 13 gennaio 2021, seduta n. 450

   BELOTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, promosso dal Governo pro tempore, di cui la Lega faceva parte, ha previsto, nell'ottica di una pacificazione fiscale contribuente-Stato, l'annullamento automatico dei debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in vigore del decreto (14 ottobre 2018), presentavano un importo residuo fino a 1.000 euro;

   nei giorni scorsi la direzione centrale amministrazione finanza e controllo – settore coordinamento amministrazione regionale – dell'Agenzia delle entrate e riscossione a inviato, a quanto consta all'interrogante, al comune di Telgate (Bg) una nota in cui si chiede il «rimborso del complessivo ammontare di euro 2.466,93 riferito alle spese di notifica afferenti ai carichi affidati da codesto Enti agli agenti della riscossione dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 e successivamente annullati per effetto delle previsione normative di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto-legge n. 119 del 2018»;

   tale anomala richiesta viene motivata, nelle premesse, perché, secondo la scrivente Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate, si sarebbe determinata «l'inesigibilità ex lege delle quote relative ai debiti in parola con conseguente applicazione delle disposizioni che pongono a carico dell'ente creditore, in caso di inesigibilità, le spese sostenute dall'agente della riscossione per le procedure esecutive effettuate nei confronti del debitore e per la notifica della cartella di pagamento»;

   nella medesima nota, l'Agenzia delle entrate evidenzia che «l'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 non contiene una specifica disciplina per le modalità di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico, ne deriva che, trovando applicazione la previsione normativa dell'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1999, l'ente creditore deve rimborsare tali ultime spese in unica soluzione, a ricezione della relativa istanza» –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente dell'interpretazione di cui in premessa da parte della direzione centrale amministrazione finanza e controllo – settore coordinamento amministrazione regionale – dell'Agenzia delle entrate e riscossione in merito al rimborso delle spese di esecuzione;

   quante siano le richieste di rimborso finora inviate alle amministrazioni comunali;

   se non ritenga oltremodo inopportuno richiedere ai comuni, nell'attuale contesto di grande difficoltà dovuto anche alle conseguenze della situazione emergenziale epidemiologica, le spese di riscossione di crediti che sono stati stralciati;

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare a tutela delle amministrazioni comunali.
(4-08002)