ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07894

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 445 del 23/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: IEZZI IGOR GIANCARLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/12/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2020
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2020
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2020
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 23/12/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/12/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/01/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07894
presentato da
IEZZI Igor Giancarlo
testo di
Mercoledì 23 dicembre 2020, seduta n. 445

   IEZZI, GUSMEROLI, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO e TARANTINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:

   per garantire un maggiore sostegno ai soggetti più danneggiati dalla crisi economica da Covid-19, la Commissione europea ha adottato la comunicazione C/2020/1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», con successive modificazioni (cosiddetto Temporary Framework);

   il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha recepito la sopramenzionata disciplina, nell'ambito di un «regime quadro», disciplinato dagli articoli dal 53 al 64, all'interno del quale le regioni, le province e i comuni possono concedere le misure di aiuti di Stato previste, per far fronte all'emergenza economico-finanziaria provocata dal Covid-19, entro il 31 dicembre 2020, mentre per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali il termine per la concessione coincide con la data in cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 da parte del beneficiario;

   inoltre, si prevede l'adempimento di obblighi di registrazione e identificazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, al fine di verificare che i limiti massimi di aiuto unitario concesso non vengano superati;

   a seguito della circolare del Dipartimento per le politiche dell'Unione europea del 18 giugno 2020, sembrerebbe emergere un incerto quadro normativo, soprattutto in ordine agli obblighi e alle responsabilità gravanti sui comuni, anche relativamente alle agevolazioni fiscali autonomamente concesse nell'ambito dell'autonoma potestà regolamentare, riconosciuta dalla legislazione italiana, anche di rango costituzionale, e alle esenzioni disposte con norme di legge sui tributi di competenza dei comuni, come risulta dagli articoli 177 e 181 del citato decreto-legge «Rilancio»;

   con lettera del presidente dell'Anci Decaro del 1° ottobre 2020 ai Ministri interrogati, è stato chiesto di chiarire l'esclusione dalla categoria «aiuti di Stato» delle citate riduzioni su taluni prelievi comunali decise per autonoma iniziativa locale ovvero rese obbligatorie da norme di legge;

   nella quasi totalità dei casi, le agevolazioni fiscali deliberate dai comuni sono di entità esigua o minima rispetto alla soglia principale degli 800.000 euro individuata dalla Commissione europea, e la platea di potenziali beneficiari di queste agevolazioni in molti casi non è individuabile a priori, come accade nella maggior parte delle agevolazioni fiscali che non prevedono un accesso filtrato da domanda dell'aspirante beneficiario –:

   quali iniziative, anche normative, si intendano assumere per:

    a) operare una netta distinzione tra aiuti di Stato, così come previsti nel regime quadro delineato dagli articoli da 53 a 64 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e agevolazioni concesse dai comuni su tributi o entrate locali assimilabili – da escludere dal novero degli «aiuti» – correlate all'emergenza e non eccedenti le normali capacità discrezionali che la legge italiana concede agli enti locali;

    b) escludere dal novero degli aiuti di Stato le esenzioni sui tributi locali rese obbligatorie da norme di legge (articoli 177 e 181 del decreto-legge n. 34 del 2020);

    c) eliminare l'obbligo di inserimento nominativo dei beneficiari delle misure riconducibili alla nozione di aiuto di Stato di importo inferiore ad una soglia minima di rilevanza pari a 5.000 euro;

    d) considerare comunque valide ed efficaci, anche attraverso specifica iniziativa normativa le disposizioni agevolative adottate dai comuni nel quadro normativo ordinariamente vigente, nelle more della ridefinizione degli adempimenti successivi richiesti agli enti;

    e) assicurare la necessaria semplificazione delle procedure di registrazione per i comuni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, creando un'apposita sezione la cui determinazione potrà essere individuata entro il primo semestre del 2021, su intesa, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previa proposta dei Ministeri interessati (Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche europee e Ministero dell'economia e delle finanze), con il supporto dell'Anci.
(4-07894)