ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07850

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 443 del 18/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: RIBOLLA ALBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/12/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 18/12/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07850
presentato da
RIBOLLA Alberto
testo di
Venerdì 18 dicembre 2020, seduta n. 443

   RIBOLLA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento delle precedenti regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema, considerato sulla carta maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

   alla norma è seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2020 che, specificatamente, ha disposto l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020, in luogo del 1° gennaio 2020 come inizialmente previsto, ritardando l'applicazione di una norma molto sentita dai comuni;

   è poi intervenuta, la circolare esplicativa del Dipartimento della funzione pubblica del 13 maggio 2020 che, ad avviso dell'interrogante, ha peggiorato invece di chiarire tutti gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia, nonché la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale;

   il nuovo Governo «giallorosso», in altri termini, ha reso la procedura di difficile applicazione per gli enti locali, col rischio di pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione;

   infatti, se ai nuovi vincoli sulle assunzioni di personale presso i comuni si aggiunge l'obbligo di riduzione delle spese di personale, imposto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, tuttora vigente, gli enti locali non sono più in condizione di agire secondo i princìpi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, come si desumono, invece, dalla Costituzione, trovandosi sostanzialmente con le mani legate nel dotare l'ente locale delle necessarie unità di personale per garantire l'efficienza della propria amministrazione –:

   se e quali interventi, per quanto di competenza, intendano adottare per semplificare ed accelerare le facoltà assunzionali dei comuni, quantomeno con riguardo alla necessità di sostituire il personale in quiescenza e maternità o il personale in aspettativa, al fine di continuare a mettere gli enti locali in condizione di garantire il buon andamento dell'amministrazione, nonché l'adeguatezza e la proporzionalità dell'azione amministrativa.
(4-07850)