ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07847

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 442 del 17/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 17/12/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/12/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 23/12/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07847
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Giovedì 17 dicembre 2020, seduta n. 442

   MURELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, ha introdotto nuove disposizioni per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19, applicabili per il periodo compreso tra il 4 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021;

   nel disciplinare le restrizioni in vigore in tale periodo, il provvedimento ha disposto, all'articolo 1, comma 10, lettera ff) la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;

   questa dicitura, che non trova una immediata corrispondenza nel vigente quadro normativo in materia di commercio, ha creato numerose incomprensioni e difficoltà interpretative, che non hanno trovato chiarimenti soddisfacenti da parte delle istituzioni, né a livello locale né tantomeno a livello nazionale;

   a quanto risulta all'interrogante, il 5 dicembre 2020 è stata diramata una circolare dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'interno che, nel tracciare in maniera più sistematica l'elenco delle limitazioni introdotte dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza offrire novelle interpretative, ricomprende nella limitazione di cui alla lettera ff) anche le aggregazioni di esercizi commerciali;

   tale estensione della limitazione sembra del tutto ingiustificata e troverebbe spiegazione solo in un errore di trascrizione della lettera ff) che, a parere dell'interrogante, potrebbe basarsi sulla bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri circolante nelle ore immediatamente antecedenti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

   questo cortocircuito informativo non ha fatto altro che creare ulteriore incertezza, specialmente tra le strutture che operano a cielo aperto, attualmente – indipendentemente dalla loro classificazione tecnica – non in grado di determinare con chiarezza se sono ricomprese oppure no nel perimetro di applicazione di una disposizione che, se perdurasse la sua applicazione nel periodo natalizio, potrebbe causare perdite che possono raggiungere oltre il 50 per cento del fatturato;

   tali strutture, infatti, fin dall'inizio della pandemia, si sono organizzate e hanno investito risorse per adeguarsi ai vigenti protocolli di sicurezza e, nella maggior parte dei casi, offrono dei servizi di sicurezza e pulizia che le rendono non solo assimilabili ma, in alcuni casi, più sicure delle vie di molti centri storici;

   tale restrizione, pertanto, appare discriminatoria rispetto a quanto disposto per altre grandi realtà di vendita, per le quali non vi è alcuna restrizione all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché in contrasto con la ratio del provvedimento, il cui scopo è quello di ridurre al minimo il rischio di contagio e non quello di limitare ingiustificatamente la libera iniziativa economica privata sancita dall'articolo 41 della Costituzione –:

   quale sia la ragione che ha indotto l'ufficio di gabinetto del Ministero dell'interno a fornire alla prefetture locali una lettura dell'articolo 1 lettera ff) difforme dal testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

   se intenda chiarire la portata della summenzionata limitazione, con particolare riferimento alle realtà che operano a cielo aperto e che sono addirittura più sicure in virtù delle misure anti-assembramento garantite dai servizi di pulizia e sicurezza;

   se intenda adottare iniziative in merito alla definizione di «outlet», in quanto questa comporta una distinzione ben precisa tra il singolo negozio e i parchi commerciali cosiddetti «outlet» e le conseguenti limitazioni.
(4-07847)