Legislatura: 18Seduta di annuncio: 442 del 17/12/2020
Primo firmatario: PINI GIUDITTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/12/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 15/12/2020
PINI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 219 del 2017, all'articolo 4, comma 6, cita: «Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare»;
il decreto del Ministero della salute 10 dicembre 2019, n. 168, articolo 6, comma 1, specifica: «Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di redigere le DAT per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare»;
lo stesso decreto n. 168 del 2019 all'articolo 6, comma 2, recita: «Le DAT, espresse ai sensi di cui al comma 1, sono trasmesse alla Banca dati nazionale con le modalità previste dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 10»;
la circolare n. 2 del 2020 del Ministero dell'interno, in riferimento al decreto n. 168 del 2019 del Ministero della salute, trasmette le istruzioni operative per la trasmissione via PEC alla Banca dati nazionale, delle DAT raccolte dagli uffici dello stato civile dei comuni. In base a quanto indicato, gli ufficiali di stato civile dei comuni, deputati alla raccolta delle DAT, per trasmettere le DAT alla relativa Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell'eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, ove il disponente abbia fornito il consenso alla sua trasmissione. L'ufficiale di stato civile del comune informa la persona che le DAT sono trasmesse in elettronico alla Banca dati nazionale presso il Ministero della salute, quindi acquisisce la DAT redatta in forma scritta e tutte le informazioni richieste al fine di procedere alla corretta compilazione del modulo on line. Tale circostanza è verificabile anche nella predisposizione del modulo di trasmissione che allega solo file digitalizzati e non videoregistrati;
ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 219 del 2017 le DAT devono essere consegnate «personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo»;
la persona che necessita della videoregistrazione della propria DAT nella maggior parte delle volte non ha capacità motorie che le rendono possibile recarsi personalmente presso l'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza;
di fronte all'impossibilità di inserire DAT videoregistrate all'interno della Banca dati nazionale, i comuni italiani al momento non accettano questo formato di Disposizioni anticipate di trattamento, seppur siano previste dalla legge n. 219 del 2017;
l'impossibilità di depositare DAT videoregistrate colpisce le persone più fragili nel nostro Paese e le persone che più avrebbero bisogno e desiderio di depositare delle proprie DAT –:
come e in quali tempi si intenda colmare questa lacuna fornendo indicazioni precise ai comuni circa il ritiro di DAT videoregistrate;
come e in quali tempi si intenda dare indicazioni precise ai comuni circa il ritiro delle DAT di persone impossibilitate per ragioni di salute a recarsi presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza.
(4-07789)