ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07725

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 440 del 09/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/12/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 09/12/2020
Stato iter:
17/02/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/02/2021
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/02/2021

CONCLUSO IL 17/02/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07725
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 9 dicembre 2020, seduta n. 440

   BIGNAMI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   con comunicazione del 13 novembre 2020, il direttore generale della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali — divisione V — del Ministero dello sviluppo economico ha chiarito le modalità di erogazione dei contributi di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», con particolare riferimento all'articolo 195 relativo al «Fondo per emergenze relative alle emittenti locali»;

   l'articolo 195 prevede: «Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146»;

   nella suddetta comunicazione inoltre si specifica che «possono presentare la domanda di ammissione al beneficio solo le emittenti radiotelevisive elencate nell'Allegato A (emittenti televisive commerciali), nell'Allegato B (emittenti televisive comunitarie), nell'Allegato C (emittenti radiofoniche commerciali) e nell'Allegato D (emittenti radiofoniche comunitarie) secondo le avvertenze riportate nelle medesime graduatorie»; .

   pertanto, è da intendersi che solo le emittenti già inserite in graduatoria per l'anno 2019 possano accedere ai menzionati benefici, con esclusione dunque di quelle che non erano state inserite precedentemente in graduatoria per non aver fatto richiesta di contribuzione. Ciò potrebbe apparire discriminatorio in quanto le emittenti che non avevano presentato domanda per l'inserimento in graduatoria nel 2019, e che dunque non hanno gravato in alcun modo sulle casse pubbliche per l'esercizio della loro attività, potrebbero comunque essersi ritrovate in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 –:

   se intenda adottare iniziative, dal punto di vista normativo, per consentire l'accesso ai contributi per le emittenti radiotelevisive di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180, anche a quelle emittenti che non sono inserite nella graduatoria per l'anno 2019.
(4-07725)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 febbraio 2021
nell'allegato B della seduta n. 458
4-07725
presentata da
BIGNAMI Galeazzo

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento all'erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza epidemiologica in corso.
  In particolare, l'interrogante fa riferimento al decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 ottobre 2020 recante «Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche», a cui ha fatto seguito il decreto direttoriale del 13 novembre 2020 che disciplina le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo straordinario in parola.
  Si tratta del decreto attuativo dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («decreto Rilancio»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto il «Fondo per emergenze relative alle emittenti locali».
  Infatti, l'articolo 195 del «decreto Rilancio» ha previsto l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Sars-Cov-2 a favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. La disposizione prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un importo di 50 milioni di euro da erogare a favore delle emittenti locali radiotelevisive commerciali e comunitarie, in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali».
  E dunque, in applicazione del disposto dell'articolo 195 del decreto Rilancio, il decreto 12 ottobre 2020 del Ministero dello sviluppo economico ha disposto l'emanazione del successivo «decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2007, n. 146, con l'elenco degli importi spettanti».
  Infatti, le emittenti radiotelevisive locali hanno ricevuto per il 2019 le risorse del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 – inteso quale contributo ordinario – istituito per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
  In seguito alla istituzione di tale Fondo, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, sopra richiamato, il quale fissa specifici requisiti di ammissione e di valutazione ai fini del calcolo dei contributi che vengono poi ripartiti sulla base di quattro graduatorie nazionali dei soggetti ammessi al contributo.
  I requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 – diversi per le emittenti TV e Radio, commerciali e comunitarie – sono stati oggetto di contestazione presso le sedi giudiziarie. In particolare, hanno presentato ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'annullamento, tra l'altro, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, le società Tvp Italy s.r.l., Mediasix s.r.l., European Broadcasting Company s.r.l., Radio Tele Molise s.r.l. e GPR Media s.r.l.
  Ebbene, con sentenze, rispettivamente, del 9 gennaio 2020, n. 194, e del 3 marzo 2020 nn. 2803, 2804, 2805 e 2814, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) ha respinto i sopra citati ricorsi.
  L'articolo 195 del «decreto Rilancio», nel riconoscere il contributo straordinario del «Fondo per emergenze relative alle emittenti locali», ha considerato le graduatorie relative alla annualità 2019, ovvero le ultime approvate, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, con i decreti direttoriali prot. 19545 del 9 aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9 aprile 2020, così come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020 e prot. 18875 del 3 aprile 2020 rispettivamente per le emittenti locali radiotelevisive, commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie.
  È stato dunque riconosciuto un contributo «straordinario» alle emittenti radiotelevisive locali che hanno presentato domanda per il contributo ordinario derivante dal «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» e che, in base alle predette graduatorie definitive, sono state collocate utilmente nelle graduatorie 2019, le ultime approvate nel corso dell'anno 2020 ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.
  Come sottolineato dalle stesse sentenze del Tar Lazio, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 si è voluto definitivamente superare il meccanismo di finanziamento a pioggia, il quale non consentiva l'attribuzione di contributi in base a criteri di merito, determinando, tra l'altro, una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico.
  A questo scopo, sono stati dunque individuati specifici requisiti di ammissione e particolareggiati criteri di valutazione per stabilire chi potesse avere accesso al contributo, oltre che meccanismi di riparto dello stanziamento tra i soggetti ammessi.
  I criteri previsti dal nuovo regolamento sono stati così fissati con una logica proconcorrenziale al fine di incoraggiare le emittenti a sostenere e incentivare l'occupazione nel settore, migliorare la qualità dei contenuti e investire nelle innovazioni tecnologiche per poter accedere ai contributi del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», sia con riferimento ai requisiti di ammissione che di valutazione. Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi» (articolo 12, comma 1).
  Con il «Fondo per emergenze relative alle emittenti locali» è stato riconosciuto un contributo «straordinario» alle emittenti radiotelevisive locali presenti nelle graduatorie 2019 volto a sostenere, in un periodo di grave crisi economica, le emittenti radiotelevisive locali che, in base a istruttorie già definite, apparivano adeguatamente strutturate, con capacità di investimento e con una certa stabilità occupazionale.
  In conclusione si ritiene opportuno ricordare che il criterio di assegnazione delle risorse del «Fondo per emergenze relative alle emittenti locali» è stato oggetto di discussione in sede di esame parlamentare della legge di conversione del decreto-legge «Rilancio» e che in tale sede le principali associazioni di categoria delle emittenti locali ne hanno condiviso la
ratio, evidenziando che l'approvazione di proposte emendative tendenti a una distribuzione non basata su una graduatoria del fondo di cui all'articolo 195 avrebbe vanificato «il percorso faticosamente costruito negli anni al fine di riconoscere una volta per tutte il reale valore dell'emittenza locale di qualità, penalizzando in modo ingiustificato le imprese che effettuano ed hanno effettuato, anche durante tutto il periodo di lockdown, un vero servizio di pubblico interesse».
La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico: Mirella Liuzzi.