ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07722

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 440 del 09/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/12/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 09/12/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07722
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo di
Mercoledì 9 dicembre 2020, seduta n. 440

   CARETTA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Decreto Rilancio», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, ha istituito il cosiddetto «Superbonus 110%», recante incentivi per lavori di efficientamento energetico, nella misura di un credito d'imposta equivalente al 110 per cento dell'importo dei lavori;

   il provvedimento ha trovato attuazione con circolare 24/E dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delle entrate;

   come rilevato da numerose associazioni di categoria, tale circolare attuativa ha assunto una funzione interpretativa eccessivamente restrittiva nei confronti dell'articolato del decreto-legge n. 34 del 2020; in modo particolare è stato evidenziato come la predetta circolare 24/E preveda la non applicazione del superbonus «agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti»;

   tale interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate pare derivare dal comma 9 dell'articolo 119 del sopramenzionato decreto-legge n. 34 del 2020, salvo che poi la norma stessa non esclude in modo puntuale alcun tipo di parte comune di edifici, identificati genericamente come «parti comuni di edifici» o «parti comuni dell'edificio»;

   la predetta circolare ha, inoltre, escluso l'applicazione del «sismabonus 110%» alle unità produttive e agli edifici prevalentemente non-residenziali, sebbene espressivamente inclusi nella norma vigente, anche nei casi compatibili con i commi 9 e 10 dell'articolo 119 del già citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   al più, la circolare dell'Agenzia delle entrate sembra pretendere di escludere dall'applicazione della suddetta normativa le unità immobiliari con accesso diretto ed indipendente, ma da aree esterne di proprietà condominiale, limitazione tuttavia assente nel suddetto articolo 119; secondo tale interpretazione, non si comprende inoltre se, a parere dell'Agenzia delle entrate, le unità immobiliari con accesso da aree esterne di proprietà comune a più unità immobiliari, ma non condominiali, sarebbero ammesse alla detrazione, così come se lo sarebbero quelle con accesso da aree di proprietà esclusiva a loro volta accessibili da aree di proprietà condominiale –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative abbia intrapreso per chiarire l'ambito applicativo del «superbonus 110%» alla luce delle evidenze di cui in premessa e quali iniziative intenda intraprendere – se del caso – per garantire l'applicazione dell'incentivo nonostante quelle che appaiono le fuorvianti interpretazioni offerte dall'Agenzia delle entrate.
(4-07722)