ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07653

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 434 del 27/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 27/11/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/11/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 03/12/2020
Stato iter:
17/02/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/02/2021
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/02/2021

CONCLUSO IL 17/02/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07653
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Venerdì 27 novembre 2020, seduta n. 434

   CUNIAL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   Julian Paul Assange, cittadino australiano, giornalista, è detenuto nel Regno Unito arbitrariamente, come dichiarato dalla Commissione Onu sulla detenzione arbitraria, dal 7 dicembre 2010 (inclusi 10 giorni nella prigione di Wandsworth a Londra; 550 giorni in arresto domiciliare; 2487 giorni nell'ambasciata della Repubblica dell'Ecuador, dall'11 aprile è in isolamento nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh) per aver esercitato la sua professione, rivelando fatti ed illeciti avvenuti, in particolare nei teatri di guerra in Iraq ed Afghanistan;

   ha subito e continua a subire trattamenti inumani e degradanti oltre che torture fisiche e psicologiche, come riportato dall'inviato della Commissione Onu sulla tortura Niels Melzer, come confermato dall'Alto Commissariato per i diritti umani dell'Onu, nonché dal Consiglio d'Europa;

   egli rischia l'estradizione negli USA e una condanna a 175 anni in carcere di massima sicurezza, accusato secondo l'Espionage Act della legislazione Usa, che dovrebbe quindi applicarsi ai soli cittadini statunitensi;

   le accuse rivolte al Signor Assange sono di tipo politico e nel caso di un'estradizione negli Usa non gli sarà garantita la salvaguardia della vita e dei suoi basilari diritti;

   il procedimento giudiziario nei suoi confronti non è stato equo in nessuna delle sue fasi, essendo stati violati tutti i diritti al giusto processo, all'accesso agli atti, alla preparazione della difesa, in particolar modo in seguito allo spionaggio subito di tutte le conversazioni, che egli ha tenuto negli ultimi 10 anni con i suoi avvocati, da parte di un'agenzia di sicurezza spagnola;

   l'estradizione di Assange creerebbe un precedente, mettendo a rischio la vita e le libertà di parola, espressione e stampa di tutti i giornalisti che verrebbero perseguiti nell'esercizio della loro funzione, come denunciato anche dalla Federazione, europea dei giornalisti;

   un precedente del genere rischierebbe di rendere arbitraria l'individuazione tra ciò che è valutazione politica e ciò che è violazione di legge;

   ad avviso dell'interrogante, si configurano violazioni degli articoli 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14 e 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché violazioni degli articoli 1, 3, 4, 19, 20, 47, 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea –:

   se il Governo intenda adottare iniziative di carattere diplomatico nei confronti delle competenti autorità britanniche affinché sia assicurata la salvaguardia dei suddetti diritti inviolabili e fondamentali della persona di Julian Assange;

   se il Governo, a fronte delle suddette violazioni dei diritti fondamentali e, del diritto alla libertà di parola, di stampa e di equo processo, intenda adottare con urgenza ogni utile iniziativa, nelle competenti sedi, volte alla liberazione di Julian Assange.
(4-07653)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 febbraio 2021
nell'allegato B della seduta n. 458
4-07653
presentata da
CUNIAL Sara

  Risposta. — Le vicende giudiziarie di Julian Assange nel Regno Unito si compongono di tre procedimenti giudiziari distinti, che è utile considerare separatamente.
  Il primo procedimento è scaturito da un mandato di cattura europeo, emesso dalla Svezia durante un soggiorno di Assange nel Regno Unito nel novembre 2010.
  Dal novembre 2010 al maggio 2012, Assange ha promosso due ricorsi per opporsi all'esecuzione del mandato: presso il Tribunale di seconda istanza (
High Court) di Londra e presso la Corte Suprema britannica. Quest'ultima si è pronunciata sul caso senza successo per il ricorrente. Nel maggio 2012, a seguito dell'esaurimento dei ricorsi, anziché presentarsi dinanzi alla polizia britannica come previsto dalle misure cautelari (libertà su cauzione) di cui beneficiava, Assange è divenuto latitante. Nel giugno 2012 ha cercato rifugio presso l'ambasciata della Repubblica dell'Ecuador a Londra, ottenendo il riconoscimento della protezione internazionale dall'Ecuador.
  Questa prima vicenda giudiziaria, è giunta a termine nel maggio 2017, quando i procedimenti svedesi sono stati sospesi ed il mandato di cattura è stato revocato.
  La decisione di Assange di violare i termini della libertà su cauzione nel maggio 2012 ha portato all'attivazione di un secondo procedimento penale nei suoi confronti, questa volta da parte delle Autorità britanniche.
  La permanenza presso l'ambasciata ecuadoriana si è conclusa nell'aprile 2019, quando l'asilo politico precedentemente accordatogli dall'Ecuador è stato revocato e l'ambasciatore ecuadoriano ha invitato la polizia londinese a fare ingresso nella sede diplomatica per eseguire l'arresto.
  Nel maggio 2019, a distanza di un mese dall'arresto, Assange è stato condannato a una pena detentiva di 50 settimane per la violazione della libertà su cauzione, Il magistrato preposto a giudicare il caso ha raccomandato una pena detentiva «Vicina al massimo possibile» per il reato, rimettendo la quantificazione precisa ad un giudice di maggior esperienza, il quale ha confermato «l'eccezionale gravità» del comportamento dell'imputato.
  Nel corso di questo procedimento giudiziario, il tribunale britannico ha tenuto conto del lavoro svolto dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria delle Nazioni Unite a cui l'interrogante fa riferimento. I giudici britannici hanno esaminato dettagliatamente la relazione del gruppo di lavoro, ritenendo di respingerne le raccomandazioni perché «fondate su errori fattuali e legali».
  Durante quel procedimento Assange non ha presentato ricorso contro la condanna e ha espresso «rincrescimento» per il proprio comportamento in occasione dell'ultima udienza, in un'apparente ammissione di colpa.
  In parallelo alla detenzione per violazione della libertà su cauzione, le autorità statunitensi hanno avviato una richiesta di estradizione di Assange dal Regno Unito, dapprima in esito a un rinvio a giudizio per un suo presunto ruolo nelle intrusioni informatiche dei cosiddetti «
Wikileaks» e successivamente in relazione ad una più grave accusa di spionaggio e cessione di informazioni classificate, instaurando così il terzo procedimento nei suoi confronti.
  Fino al 22 settembre 2019, Julian Assange ha scontato presso la prigione di alta sicurezza di Belmarsh la condanna comminatagli dal tribunale britannico. Dal 22 settembre 2019 ad oggi è rimasto in custodia cautelare presso la medesima prigione su ordine del giudice responsabile per il procedimento di estradizione verso gli Stati Uniti, come misura cautelare in relazione a un ravvisato rischio di fuga.
  La questione della «natura politica» delle accuse è stata sollevata dal collegio difensivo di Assange e sarà oggetto di una determinazione da parte del giudice preposto. Le norme britanniche (
Extradition Act 2003) esplicitamente contemplano la possibilità per i tribunali britannici di non dar corso a richieste d'estradizione in esito a «considerazioni estranee» quali «intenti persecutori» o «opinioni politiche».
  Il trattamento ricevuto da Assange durante la custodia cautelare, oggetto di due segnalazioni del relatore speciale sulla tortura della commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani, Nils Merzer, del maggio e del novembre 2019, è stato sollevato nel corso delle udienze dalla difesa di Assange.
  L'interrogante segnala inoltre che «in caso di estradizione negli USA non gli sarà garantita la salvaguardia della vita e dei suoi basilari diritti». Per quanto riguarda il diritto alla vita, una prassi consolidata prevede che il Regno Unito proceda all'esecuzione di un'estradizione verso un Paese che attua la pena capitale solo dopo aver ricevuto rassicurazioni diplomatiche riguardo l'esclusione di tale pena dalle autorità di quel Paese.
  Per quanto riguarda il diritto ad un equo processo, senza entrare nella sostanza del procedimento, la durata di quest'ultimo – dall'arresto nell'aprile 2019 ad oggi – non appare inverosimilmente eccessiva, anche alla luce dell'aggiornamento delle udienze e di innovazioni procedurali rese necessarie dalla situazione sanitaria.
  Nel dicembre 2019, il giudice monocratico a cui erano state affidate le udienze preliminari del caso, Emma Arbuthnot, ha rinunciato al proprio ruolo in favore di un altro giudice, Vanessa Baraitser, per evitare «l'impressione di parzialità» a seguito di articoli stampa che suggerivano un possibile pregiudizio derivante da pubblici pronunciamenti di familiari del giudice in relazione al caso. Questa decisione è stata interpretata come un intervento precauzionale della giustizia britannica per evitare possibili errori giudiziari.
  La richiesta di estradizione statunitense nei confronti di Assange continua a suscitare intenso interesse da parte della stampa e di organizzazioni della società civile, che hanno garantito presenza fisica a tutte le udienze svoltesi negli scorsi mesi producendo dei resoconti pubblici nell'interesse di una giustizia trasparente.
  Il 4 gennaio 2021 la giustizia britannica ha respinto la richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti. La precaria salute psico-fìsica di Julian Assange è stata ritenuta incompatibile con il regime di carcerazione preventiva. Le condizioni di detenzione che lo avrebbero visto in attesa di processo negli Stati Uniti sono state valutate «oppressive» e tali da «poter causare un rischio di suicidio» pressoché «impossibile da sventare». Questa valutazione si è basata sulla diagnosi di disturbo dello spettro autistico formulata dai consulenti psichiatrici del tribunale britannico.
  Le altre sei motivazioni addotte dalla difesa contro l'estradizione negli Stati Uniti, sono invece state respinte. Facevano riferimento a proibizione di estradizione per reati, politici, assenza di corrispettivo britannico dei reati contestati negli Stati Uniti, eccessivo lasso di tempo tra fatti e loro contestazione, presenza di «valutazioni estranee» nella richiesta di estradizione, violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, azione penale con finalità persecutorie da parte delle autorità statunitensi.
  Ritenuto a rischio di fuga dal tribunale britannico, Julian Assange rimane al momento in custodia cautelare presso il carcere di Belmarsh, in attesa del ricorso presentato dagli Stati Uniti. La decisione dovrebbe essere presa nelle prossime settimane. Pur preferendo una sentenza che riconoscesse il valore giornalistico delle rivelazioni, la decisione che ha negato l'estradizione appare favorevole ad Assange sotto il profilo tecnico-legale. Essa è infatti basata su ragioni mediche e su una giurisprudenza consolidata. In questi casi le possibilità di accoglimento del ricorso presentato dalle autorità statunitensi sono ridotte all'improbabile individuazione di errori di fatto o di diritto da parte dei tribunale.

La Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Emanuela Claudia Del Re.