ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07537

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 428 del 17/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 17/11/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 17/11/2020
Stato iter:
22/02/2022
Fasi iter:

RITIRATO IL 22/02/2022

CONCLUSO IL 22/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07537
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Martedì 17 novembre 2020, seduta n. 428

   CUNIAL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. L'articolo 78 della Costituzione prevede lo Stato di emergenza solo in caso di «stato di guerra». Da ultimo il decreto legislativo n. 1 del 2018 lo prevede invece essenzialmente in termini di catastrofi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

   il giudice di pace di Frosinone ha annullato una multa per violazione del lockdown, ritenendo illegittimi sia la deliberazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 sia i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le ordinanze statali e le ordinanze regionali e comunali che obbligano all'uso della mascherina e le disposizioni che impongono restrizioni della libertà personale;

   i divieti di spostamento non trovano motivazioni nello stato di emergenza adottato. L'articolo n. 16 della Costituzione fa riferimento a luoghi circoscritti e non prevede un obbligo di permanenza domiciliare;

   l'articolo n. 25 comma 1, del codice di protezione civile impone per lo stato di emergenza «il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea»;

   l'uso della mascherina in luoghi pubblici si contrappone, ad avviso dell'interrogante, alla legge 152 del 1975, articolo 5, e al decreto-legge n. 144 del 2005. Intimare d'indossare le mascherine, secondo l'interrogante, significa esporsi a denuncia ai sensi degli articoli 414 CPP (Istigazione a delinquere), articolo 658 CPP (Procurato allarme), articolo 640 CPP (Truffa aggravata), articolo 608 CPP (Abuso di autorità), articolo 610 CPP (Violenza privata), e a violazione degli articoli 1, 2, 4, 10, 16, 32, 41, 54, 78 della Costituzione italiana, a violazione dei diritti umani (articolo 3 - Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966), nonché a violazione della Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (articolo 5 consenso libero e informato);

   secondo diversi studi scientifici l'uso prolungato di mascherine è rischioso per la salute. L'utilizzo prolungato provoca mal di testa, aumento dell'insufficienza respiratoria, ipercapnia e deossigenazione che possono portare a patologie gravi, come crollo delle difese immunitarie e situazioni favorevoli al tumore. Inoltre scherma la dispersione di saliva e muco, ma non impedisce la trasmissione del virus e, se non smaltita correttamente, contamina l'ambiente. In casi estremi, può verificarsi ritenzione di anidride carbonica (ipercapnia) con effetti collaterali. Sono già disponibili diverse indagini che affrontano questo problema medico;

   secondo la più grande meta-analisi e revisione sistematica esistente «i dati esistenti non rivelano una riduzione di eventi influenzali con l'uso della mascherina nella comunità». Le mascherine «di uso comune» (stoffa e varianti di carta/seta e altro), così come quelle chirurgiche, con filtro o senza, e le N95, sono inefficaci o poco efficaci nel proteggere dalla trasmissione di virus respiratori, influenzali e parainfluenzali. I loro risultati hanno indicato che la valutazione complessiva del rischio calcolato non è notevolmente migliorata neanche utilizzando maschere N95 più sofisticate;

   secondo i dati l'aumento dei casi di positivi da agosto 2020 ad oggi corrisponde a una bassa mortalità, mentre il numero di contagi giornalieri mostra correlazione con il numero di tamponi. La mortalità è correlata a età avanzate e ad altre patologie significative pre-esistenti –:

   se il Governo abbia intenzione di revocare lo stato di emergenza nazionale e far ritornare il Paese ad uno stato di normalità, sciogliendo immediatamente tutti gli organi costituiti dal 31 gennaio 2020 ed abrogando, mediante un'iniziativa d'urgenza, tutti gli atti normativi che sono stati emanati e approvati per fronteggiare l'emergenza.
(4-07537)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stato d'emergenza

malattia

rischio sanitario