ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07427

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 424 del 06/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 06/11/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/11/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07427
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Venerdì 6 novembre 2020, seduta n. 424

   CIRIELLI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   l'emergenza pandemica mondiale ha causato conseguenze negative anche in materia di cooperazione giudiziaria, in particolare per i procedimenti di estradizione verso Paesi terzi; tale istituto disciplinato dagli articoli 697 e seguenti del codice di procedura penale prevede la consegna di un soggetto da parte dello Stato in cui si trova a quello richiedente, per procedere penalmente nei suoi confronti o per dare esecuzione ad una sentenza definitiva di condanna;

   la normativa interna è integrata dagli accordi di cooperazione giudiziaria, laddove stipulati, che hanno lo scopo di rafforzare la lotta e la repressione di ogni forma di criminalità e rendere più efficace il corso della giustizia e, a tal fine, presuppongono che vi sia necessariamente una effettiva collaborazione tra le autorità competenti degli Stati;

   in data 30 ottobre 2020 organi di stampa hanno pubblicato la notizia di una pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui l'emergenza sanitaria può bloccare anche le procedure di estradizione qualora il sistema carcerario del Paese di consegna non offra garanzie sufficienti;

   nel caso specifico, la Corte di legittimità con sentenza n. 30007 del 27 ottobre 2020 ha annullato quella della Corte di appello che aveva accolto l'estradizione di Varillas Bejarano Miguel Angel richiesta dal Governo del Perù, accusato del reato di rapina pluriaggravata, accogliendo i motivi di gravame della difesa secondo cui lo stato di detenzione nel Paese richiedente avrebbe esposto l'estradando al pericolo di condizioni degradanti, inumane ovvero a situazioni tali da compromettere i diritti fondamentali;

   l'ambasciata del Perù, sollecitata a fornire informazioni, avrebbe trasmesso generiche osservazioni sulle condizioni detentive e igienico-sanitarie, omettendo di indicare l'istituto di reclusione e la sussistenza di sovraffollamento e rivolte nelle carceri peruviane, fattori che alimentano la diffusione del Covid-19;

   tali circostanze hanno condotto la Corte di Cassazione a negare l'estradizione, vanificando gli impegni profusi dalle autorità giudiziarie italiane nell'ambito del suddetto procedimento e consentendo ad un soggetto accusato di un grave delitto di permanere sul territorio nazionale anche con il rischio che possa continuare a delinquere a discapito della sicurezza dei cittadini;

   la rapida ed efficace esecuzione delle procedure di estradizione, unitamente ad altri fattori, potrebbe contrastare il sovraffollamento carcerario che da anni attanaglia le carceri italiane e, in particolare, limitare la presenza di immigrati clandestini autori di gravi reati sia in territorio nazionale che nei Paesi di origine;

   le osservazioni difensive, nel caso di specie accolte dalla Corte di Cassazione, di eventuale sottoposizione dell'estradando a condizioni detentive degradanti non dovrebbero essere ostative al buon esito della procedura laddove non suffragate da dichiarazioni internazionali che conclamino senza alcun dubbio misure detentive dello Stato richiedente lesive dei diritti fondamentali della persona;

   del resto, il pericolo di sovraffollamento, rivolte e diffusione del Covid-19 nelle carceri, indicato nella pronuncia richiamata, è altrettanto presente negli istituti penitenziari italiani, come più volte denunciato e, pertanto, a parere dell'interrogante anche il nostro ordinamento avrebbe difficoltà a garantire con certezza il rispetto di adeguate misure detentive se si volesse essere rigorosi così come la Corte di Cassazione è stata nei confronti del Perù –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative di carattere normativo intendano adottare al fine di evitare l'interruzione delle procedure di estradizione quando non vi sia fondato motivo, per assenza di dichiarazioni internazionali, di ritenere che lo Stato richiedente possa attuare misure detentive degradanti, inumane ovvero lesive dei diritti fondamentali della persona;

   se non intendano fornire informazioni in relazione alla procedura di estradizione su menzionata e, in particolare, se l'estradando abbia commesso reati sul territorio nazionale, se vi siano carichi pendenti o sentenze penali di condanna nei suoi confronti.
(4-07427)