ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07351

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 419 del 30/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 30/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VITIELLO CATELLO ITALIA VIVA 30/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/10/2020
Stato iter:
21/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2021
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/04/2021

CONCLUSO IL 21/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07351
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo di
Venerdì 30 ottobre 2020, seduta n. 419

   GIACHETTI e VITIELLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 18 giugno 2019 veniva notificato al signor A.P.Z. un provvedimento di cumulo emesso dalla procura generale di Bari con ordine di esecuzione per una pena complessiva di anni sette e giorni sei; la notifica avveniva presso il dipartimento di salute mentale dell'Ospedale della Murgia in cui si trovava ricoverato a seguito di tentato comportamento auto-lesivo; nello stesso giorno veniva condotto nella casa circondariale di Bari e allocato nel reparto detenuti del Policlinico;

   i suoi difensori presentavano una prima istanza di rinvio o sospensione della pena o, in subordine, di detenzione domiciliare o in luogo di cura, depositando consulenza tecnica a firma di un consulente psichiatra che diagnosticava un disturbo depressivo grave in fase acuta con ideazione suicidiaria, incompatibile con il regime detentivo ospedaliero e con l'imminente carcerazione;

   dopo l'inserimento nella casa circondariale di Bari, il detenuto tentava il suicidio; quindi i sanitari incaricati dalla difesa diagnosticavano «depressione maggiore, episodio depressivo grave in fase di acuzie psicopatologica con manifestazioni psicotiche e spiccato rischio suicidiario», evidenziando i rischi di ulteriore aggravamento della patologia e ribadendo l'incompatibilità con il regime carcerario;

   il magistrato di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 18 settembre 2019, disponeva che ai fini dell'adozione del provvedimento ex articolo 47-ter, comma 1-ter dell'ordinamento penitenziario si procedesse presso un'Atsm ad un periodo di osservazione psichiatrica;

   dopo altri due ulteriori tentativi di suicidio e altrettanti solleciti operati dai legali, l'11 gennaio 2020 il Dap disponeva il suo trasferimento all'Atsm di Spoleto dove è giunto solo il 18 giugno 2020, ben nove mesi dopo il provvedimento del magistrato;

   a seguito della richiesta presentata ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), il 28 agosto 2020 la Corte Edu stabiliva che fosse applicata al ricorrente una misura provvisoria, con la quale veniva imposto allo Stato italiano «di fornire al richiedente, fino a quando non sia emessa una decisione nel merito dal Tribunale di controllo, la necessaria sorveglianza e cure psichiatriche»;

   il 3 settembre 2020 il detenuto veniva trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in cui attualmente si trova; in contrasto con quanto stabilito dall'osservazione psichiatrica, viene quindi collocato a notevole distanza fisica dalla propria famiglia e solo saltuariamente gli viene concesso un colloquio con uno psicologo;

   in data 28 settembre 2020 i difensori comunicavano alla Corte europea dei diritti dell'uomo un nuovo tentativo di suicidio, il quinto dall'esecuzione della detenzione e il settimo in poco più di un anno;

   inoltre, dall'ordinanza del 26 ottobre 2020 del tribunale di sorveglianza emerge che il Dap non abbia fatto pervenire tutta la documentazione richiesta e sollecitata, tra cui la nota nella quale la direzione sanitaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere doveva riferire se il detenuto fosse attualmente ristretto in una sezione «ordinaria» o in Atsm e il programma trattamentale nei confronti del detenuto;

   in data 28 ottobre 2020, A.P.Z. si è nuovamente rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo e depositerà atto di denuncia-querela nei confronti del Dap per rifiuto e omissione d'atti d'ufficio;

   appare evidente la necessità di tutelare con assoluta urgenza la vita e la salute del detenuto, stanti le gravissime problematiche di salute e l'elevato rischio di condotte anticonservative –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se intenda avviare, in via cautelativa, una indagine amministrativa interna al fine di verificare le condotte di tutte le amministrazioni coinvolte nella vicenda;

   se, considerata la gravità dei fatti esposti, non si intendano assumere iniziative, per provvedere, nel più breve tempo possibile, ad attuare quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, di conseguenza, le raccomandazioni formulate all'esito della osservazione psichiatrica.
(4-07351)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 aprile 2021
nell'allegato B della seduta n. 491
4-07351
presentata da
GIACHETTI Roberto

  Risposta (pervenuta il 17 dicembre 2020). — Con l'atto di sindacato ispettivo gli interroganti riferita, per come conosciuta, della vicenda giudiziaria del signor A.P.Z., in atto detenuto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, ed in stato di salute precaria in ragione delle condizioni psichiche, reputate incompatibili con la carcerazione, avanzano precipuo quesito circa gli intendimenti volti a superare dette criticità.
  Orbene, in via preliminare debbo evidenziare che, in termini generali, a seguito del passaggio della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale, sancito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, la competenza sulla materia è transitata alle regioni e alle singole Aziende sanitarie locali, territorialmente competenti sugli istituti penitenziari di riferimento.
  In ogni caso, è comunque sempre assicurato, per il tramite del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'impegno nel cercare sempre maggiori sinergie con le regioni e le aziende sanitarie locali al fine di sviluppare metodologie condivise di presa in carico del disagio delle persone detenute e internate, nel perseguimento del comune obiettivo di tutelare la salute in carcere, obiettivo rispetto a cui si evidenziano lo stringente impegno e la particolare sensibilità che ispirano l'azione dell'Amministrazione.
  Ciò premesso va ben ricostruita la cronologia degli eventi inerenti il detenuto Z.A.P., transitato per varie carceri del Paese.
  In data 19 giugno 2019, la direzione della casa circondariale di Bari comunicava la presa in carico, da parte del locale nucleo traduzioni e piantonamenti, del detenuto Z., allora ricoverato presso l'ospedale Policlinico di Bari, poiché raggiunto da un provvedimento, datato 17 giugno 2019, emanato dall'ufficio esecuzioni penali della procura generale della Repubblica di Bari, con il quale gli veniva notificato un ordine di esecuzione di pene concorrenti inerenti i reati di ricettazione, furto aggravato e partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-
bis del codice penale, con condanna ad anni 10 e mesi 8 di reclusione, di cui anni 7 e giorni 6 residuali, fissando il fine pena al 23 giugno 2026.
  Il signor Z. faceva ingresso nell'istituto barese in data 4 luglio 2019.
  Con decreto 18 settembre 2019, l'ufficio di sorveglianza di Bari disponeva, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2020, l'accertamento dell'infermità psichica del detenuto, anche a seguito di un tentativo di suicidio messo in atto dallo stesso presso la casa circondariale di Bari.
  Si provvedeva, pertanto, a contattare le direzioni degli istituti penitenziari della limitrofa regione Campania dotate di specifica Articolazione per la tutela della salute mentale (A.T.S.M.), che fossero contestualmente in grado di poter ospitare detenuti appartenenti al circuito penitenziario denominato «AS3» – attesa l'appartenenza dello Zefferino alla criminalità organizzata di stampo mafioso – al fine di poter acquisire la disponibilità per l'esecuzione del provvedimento, necessaria ai sensi di quanto prescritto dalla Conferenza unificata Stato regioni e autonomie locali – accordo del 22 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015.
  Nel contempo, si provvedeva a invitare la direzione della casa circondariale di Bari a porre in essere l'adozione di tutti gli interventi ritenuti necessari per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e, soprattutto, a prevenire e impedire eventuali ulteriori comportamenti autolesivi da parte del detenuto.
  Rilevata l'indisponibilità degli istituti interessati, in data 11 gennaio 2020 si disponeva il trasferimento dello Zefferino presso l'A.T.S.M. della casa di reclusione di Spoleto, ove risultavano dei posti disponibili.
  Inizialmente, i sanitari responsabili della A.T.S.M. spoletina, preso atto della relazione sanitaria sul detenuto Z. trasmessa dalla direzione dell'istituto penitenziario di Bari, esprimevano parere contrario all'esecuzione dell'accertamento dell'infermità psichica; ciò nonostante, il magistrato di sorveglianza di Bari, tenuto costantemente aggiornato sull'evolversi della vicenda, confermava la necessità di sottoporre il ristretto all'osservazione psichiatrica.
  Anche in considerazione dei rallentamenti delle procedure dovuti al periodo di emergenza epidemiologica, il trasferimento dello Zefferino presso l'A.T.S.M. di Spoleto veniva eseguito il 18 giugno 2020.
  Terminato il periodo di osservazione, come previsto dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, le risultanze sono state inviate alla competente magistratura di sorveglianza, la quale, in data 21 luglio 2020, esprimeva il proprio nulla osta al rientro del signor Z. presso la casa circondariale di Bari.
  Il ristretto, pertanto, faceva di nuovo ingresso nell'istituto barese in data 29 luglio 2020.
  Si ritiene utile evidenziare che l'istituto penitenziario «Francesco Rucci» di Bari garantisce una vasta offerta sanitaria interna, essendo dotato di S.A.I. (Servizio ad assistenza intensificata, già Centro diagnostico terapeutico – C.D.T.), nonché di diversi specialisti, tra cui, lo psichiatra e lo psicologo; è, altresì, situato in città, con ospedali multispecialistici a cui far riferimento, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, o, in caso di urgenza, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. Oltretutto, tale sede penitenziaria, risultava favorire la vicinanza con il nucleo familiare del detenuto Z., fatto ritenuto importante dai sanitari di Spoleto al termine dell'accertamento dell'infermità psichica.
  L'ufficio di sorveglianza di Bari, con ordinanza 11 agosto 2020, nel rigettare, in via provvisoria e nelle more delle determinazioni definitive del tribunale di sorveglianza, l'istanza difensiva ai sensi degli articoli 147 del codice penale e 47-
ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario, disponeva che il D.A.P. provvedesse al trasferimento del signor Z. in istituto penitenziario dedicato alla cura di soggetti affetti da patologie psichiatriche.
  Pertanto, veniva individuata la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere siccome dotata di A.T.S.M. e con sezione per detenuti AS3, peraltro, soluzione allocativa più vicina al luogo di residenza dei familiari del detenuto.
  Relativamente all'attuale allocazione presso l'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, si evidenzia che i sanitari di tale sede non ritengono necessario il ricovero nella locale A.T.S.M., attesa l'assenza di acuzie della patologia e l'adeguatezza della presa in carico terapeutica.
  Peraltro, il detenuto Z. risulta sottoposto a sostegno integrato intensificato con l'assistenza continua di un
care-giver.
  Va chiarito che il sostegno integrato intensificato è frutto di un protocollo operativo attuato laddove un comportamento autolesivo si concretizzi in un gesto anticonservativo e implica l'allocazione in stanza di pernottamento a due posti, individuata preferibilmente nell'ambito del reparto di appartenenza, condivisa con altro detenuto lavoratore (
care-giver), che viene formato e informato sulle principali modalità operative per prestare supporto quotidiano, oltre a una fattiva presa in carico congiunta da parte dell'équipe multidisciplinare con colloqui di sostegno, monitoraggio e controllo sanitario.
  Il tentativo anticonservativo messo in atto dallo Zefferino presso l'attuale sede detentiva, risalente al 26 settembre 2020, non ha avuto conseguenze sul piano fisico, come risulta dalla visita medica prontamente effettuata dopo l'evento.
  Il detenuto è stato trovato con un laccio intorno al collo in un momento in cui era solo nella stanza di pernottamento, poiché il
care-giver era impegnato nel colloquio con i propri congiunti, ma è stato immediatamente soccorso dal personale di Polizia penitenziaria e dai sanitari.
  La direzione del locale carcere ha comunque disposto l'assegnazione di un
care-giver supplente, che sostituisca il titolare che debba assentarsi a qualsiasi titolo, così da non lasciare mai solo il signor Z., tanto che da tale data non risultano segnalate ulteriori criticità.
  Questa l'esatta cronologia degli eventi che evidenzia come alcuna censura può muoversi all'Amministrazione penitenziaria.
  Va evidenziato, peraltro, che naturalmente risultano essere state fornite alla Corte EDU e alla magistratura di sorveglianza tutte le notizie richieste.
  Quanto alle vicende prettamente giudiziarie risulta inoltrato in data 22 luglio 2020 un ricorso per l'adozione di misura interinale urgente, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che, a seguito di istruttoria, ha rilevato il pericolo di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ha prescritto alle Autorità italiane l'adozione di misure atte a «fornire al ricorrente, sino alla decisione sul merito emessa dal Tribunale di Sorveglianza, la necessaria vigilanza e il trattamento psichiatrico, come disposto dal magistrato di Sorveglianza l'11 agosto 2020».
  Già prima che la Corte EDU emettesse tale provvedimento, e cioè il 25 agosto 2020, il D.A.P. provvedeva al trasferimento del detenuto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.
  Ancora, va evidenziato come la vicenda del detenuto sia stata sempre altresì all'attenzione della preposta magistratura di sorveglianza, le cui decisioni, come è noto, sono insindacabili da parte dell'Amministrazione.
  Sul punto, da ultimo emerge il provvedimento adottato dal tribunale di sorveglianza di Bari 17 novembre 2020, da cui si rileva che il detenuto Z. è stato sottoposto a costante osservazione psichiatrica e che le relazioni del servizio sanitario di salute mentale hanno attestato che il detenuto è stato sottoposto a sostegno integrato intensificato con
care-giver. Dopo il suo tentativo di suicidio del 26 settembre 2020, è stato sottoposto altresì a specifica consulenza psichiatrica che non ha evidenziato acuzie, né anomalia della forma e del contenuto del pensiero.
  Orbene, il Tribunale di Sorveglianza dà atto in particolare che il signor Z. è sempre stato seguito da una
équipe sanitaria multidisciplinare e continua ad essere sottoposto a sostegno integrato intensificato; dalla relazione psichiatrica del 27 ottobre 2020 è emerso, in particolare, che, sin dalla sua collocazione presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere «F. Uccella», è stato posto in un reparto ordinario di alta sicurezza, in relazione al titolo per la sua detenzione, non essendosi ritenuto necessario il ricovero in ATSM (articolazione per la tutela della salute mentale) alla luce della riscontrata assenza di acuzie e dell'adeguatezza della presa in carico terapeutica.
  In particolare, dalle relazioni del servizio sanitario emerge l'assenza di anomalie nella forma e nel contenuto del pensiero, né fenomeni dispercettivi significativi, optandosi per una diagnosi di disturbo di personalità.
  Sotto l'altro profilo in esame da parte del Tribunale, ovvero quello della pericolosità sociale del detenuto e della possibilità di fruire di modalità alternative di detenzione, va osservato che il detenuto Z. sconta pena detentiva anche con riferimento alla sua appartenenza ad un clan mafioso, dal quale non si è dissociato nemmeno adesso (relazione D.I.A. di Bari), anche adottando comportamenti di rilievo disciplinare nel corso della sua detenzione e non manifestando alcuna resipiscenza.
  All'esito dell'esame dei requisiti normativi, il tribunale di sorveglianza è giunto a rigettare le richieste formulate dal ricorrente.
  Per quanto attiene alla richiesta di differimento della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di «malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione», né di stadio di malattia «così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».
  In ordine poi alla richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 147 del codice penale, anche nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-
ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario (riletto alla luce della sentenza Corte cost. n. 99 del 2019, e dunque applicabile anche nel caso di grave infermità psichica sopravvenuta), il tribunale ha ritenuto di rigettare anche tale richiesta, valutando come non grave l'infermità psichica del signor Z., e ritenendola fronteggiabile anche in ambiente carcerario, nel rispetto del senso di umanità e senza che ciò impedisca il normale regime trattamentale (Cass. pen. Sez. 1, n. 27352 del 17 maggio 2019); il tribunale ha altresì ritenuto che la documentata elevata pericolosità sociale sia ostativa alla concessione del benefìcio, per il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 147 del codice penale, a mente del quale: «il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti».
  Di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «in caso di grave infermità psichica sopravvenuta al fatto,
ex articolo 148 del codice penale, l'accertata pericolosità sociale costituisce elemento ostativo al differimento facoltativo della pena, ai sensi dell'articolo 147, comma quarto, del codice penale, e alla applicazione della detenzione domiciliare, ex articolo 47-ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario, né è possibile disporre il ricovero in una REMS, avendo tali strutture – ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 2, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 – come unici destinatari i malati psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati, siano stati sottoposti ad una misura di sicurezza» (Cass. pen. Sez. I, sent. 17 luglio 2020, n. 21969).
  Il tribunale di sorveglianza ha quindi congruamente motivato la decisione di rigetto di tutte le istanze presentate nell'interesse del detenuto Z., anche con riferimento al rischio specifico di recidiva, desunto dalle note informative convergenti delle autorità investigative sulla sua attuale contiguità a clan mafiosi, dal contenuto definito «allarmante», anche in considerazione di provvedimenti provvisori di blocco dei beni del predetto, adottati dall'autorità inquirente, e alla osservazione della sua personalità, con riferimento alla vera e propria esaltazione delle proprie gesta criminali, di cui il predetto si è fregiato, anche di recente, nel dialogo con i propri interlocutori.
  Questa l'esatta cronologia degli eventi che evidenzia come alcuna censura può muoversi all'Amministrazione penitenziaria.
  Va evidenziato, peraltro, che naturalmente risultano essere state fornite alla Corte EDU e alla magistratura di sorveglianza tutte le notizie richieste.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.