ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07334

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 418 del 29/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PERANTONI MARIO MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2020
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2020
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2020
PALMISANO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/10/2020
Stato iter:
21/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2021
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/04/2021

CONCLUSO IL 21/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07334
presentato da
D'ORSO Valentina
testo di
Giovedì 29 ottobre 2020, seduta n. 418

   D'ORSO, PERANTONI, BARBUTO, SAITTA, PALMISANO e MARTINCIGLIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il comma 1-bis dell'articolo 63 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, apporta una serie di modifiche all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in materia di svolgimento delle assemblee condominiali;

   la disposizione, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 66 disp. att. del codice civile, stabilisce che: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione»;

   i provvedimenti normativi emanati durante l'emergenza epidemiologica (si vedano i decreti-legge n. 18 e 34 del 2020) non hanno previsto una specifica disciplina per lo svolgimento delle assemblee di condominio da remoto, lasciando così decidere spesso alla giurisprudenza che ha, in molti casi, sostenuto l'applicabilità della normativa dettata per le società alla materia condominiale, in particolare la disposizione di cui all'articolo 106 del Decreto «Cura Italia». Quest'ultima con specifico riferimento alle società, associazioni, cooperative e fondazioni, ha permesso – seppure per un periodo di tempo limitato – in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

   la statuizione legislativa, introdotta con il comma 1-bis dell'articolo 63, pur avendo il merito di affrontare la questione della possibilità del ricorso – oramai necessario in questo periodo di emergenza epidemiologica – ad una assemblea condominiale virtuale non fornisce una disciplina snella e completa, regolamentando in modo chiaro i vari aspetti della celebrazione dell'assemblea mediante video-collegamento a distanza, ma presenta invece delle criticità che ne rendono difficile la sua applicazione e prima ancora la sua interpretazione;

   l'ambiguità più rilevante è prodotta dall'inciso con cui la norma si apre «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale», il quale lascia intendere che la possibilità e la disciplina delle tele-assemblee possa o, forse meglio, debba essere espressamente prevista nel regolamento condominiale e, solo ove non sia ivi prevista e disciplinata, il ricorso ad essa possa essere adottato previa acquisizione del consenso da parte di tutti i condomini. Ebbene, è evidente come sia più agevole per la vita condominiale l'introduzione di una modifica al regolamento che richiede la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma II, codice civile (ovvero la metà degli intervenuti che rappresentino almeno la metà delle quote millesimali) che acquisire l'unanimità, peraltro con modalità non opportunamente precisate nella norma. Tuttavia, tale ultima possibilità presuppone pur sempre la convocazione di un'assemblea in presenza che deliberi sulla modifica del regolamento, in un momento in cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 raccomanda «fortemente» di svolgere tutte le riunioni private in modalità a distanza;

   la medesima disposizione di cui al comma 1-bis, inoltre non indica una disciplina specifica per garantire la tutela dei dati personali; né precisa in quali momenti il condomino per considerarsi effettivamente intervenuto debba risultare collegato a distanza;

   la norma non chiarisce, altresì, se sia possibile una celebrazione mista dell'assemblea condominiale che consenta a taluni condomini la partecipazione in presenza e ad altri la partecipazione mediante collegamento da remoto, garantendo la contestualità, un ordinato svolgimento degli interventi e il regolare esercizio del diritto di voto;

   considerata la difficoltà, in tempi di Coronavirus, di organizzare un'assemblea condominiale in presenza, sarebbe stato più opportuno apportare una disciplina normativa snella ma completa che, nell'autorizzare lo svolgimento dell'assemblea condominiale a distanza a prescindere dalla sussistenza di una clausola del regolamento condominiale che la preveda espressamente, regolamentasse i presupposti e requisiti minimi per assicurarne la regolare costituzione e garantire la validità delle deliberazioni assunte in seno alla stessa –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, e quali iniziative di competenza, anche normative ove occorrenti, ritenga opportuno adottare al fine di porre rimedio a tali criticità interpretative e applicative della norma di cui al comma 1-bis dell'articolo 63, perché si possa agevolare lo svolgimento dell'assemblea condominiale anche da remoto, in modo da garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità del consesso condominiale nell'interesse comune dei partecipanti, evitare inutili contenziosi e soprattutto semplificare l'adozione delle delibere relative agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
(4-07334)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 aprile 2021
nell'allegato B della seduta n. 491
4-07334
presentata da
D'ORSO Valentina

  Risposta (pervenuta il 17 dicembre 2020). — Con l'atto parlamentare in esame gli interroganti hanno rilevato che le modifiche apportate all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'articolo 63, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 hanno reso possibile la partecipazione in videoconferenza alle assemblee condominiali.
  Hanno in proposito evidenziato che tale disposizione porta con sé problematiche interpretative e applicative in quanto subordina tale modalità alla sua previsione nel regolamento condominiale oppure al consenso di tutti i condomini, non disciplina il trattamento dei dati personali dei partecipanti e non fornisce indicazioni operative sulle modalità di collegamento e sui requisiti di validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni; nulla dispone inoltre riguardo alla possibilità di partecipare all'assemblea con modalità mista.
  Tanto premesso, gli interroganti hanno chiesto al Ministro della giustizia se «... sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, e quali iniziative di competenza, anche normative ove occorrenti, ritenga opportuno adottare al fine di porre rimedio a tali criticità interpretative e applicative della norma di cui al comma 1-
bis dell'articolo 63, perché si possa agevolare lo svolgimento dell'assemblea condominiale anche da remoto, in modo da garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità del consesso condominiale nell'interesse comune dei partecipanti, evitare inutili contenziosi e soprattutto semplificare l'adozione delle delibere relative agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»
  Si rappresenta che ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 63, comma 1-
bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione».
  Tale disposizione introduce per le assemblee condominiali la possibilità di svolgimento a distanza, modalità già prevista per le assemblee di società, associazioni e fondazioni dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  La normativa dettata per le società e per gli altri enti non richiede il consenso della totalità dei soci o degli associati ed ammette, «anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie», l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
  La disciplina introdotta per le assemblee condominiali subordina invece la possibilità della videoconferenza alla sua previsione nel regolamento condominiale o, in alternativa, al consenso prestato da tutti i condòmini rendendo così non automatico il ricorso alla modalità a distanza prevista per le società e gli altri enti privati.
  Tale diversità si spiega con la peculiarità di tali assemblee, composte spesso da persone non munite di sufficienti competenze informatiche, e con la volontà di non imporre ai singoli condòmini, per poter esercitare i propri diritti in seno all'assemblea, di munirsi dei necessari strumenti tecnologici.
  In ordine alla criticità relativa all'assenza di disposizioni sulle modalità di svolgimento, sui requisiti di validità delle deliberazioni e sulla tutela dei dati personali, va evidenziato che tali aspetti non sono disciplinati neanche dalla normativa dettata per società, associazioni e fondazioni; ne consegue che per detti enti e per le assemblee condominiali tutte le delibere adottate in videoconferenza o con modalità scritta, restano soggette alle norme generali dettate dal codice civile quanto alla validità e all'efficacia.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.