ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07284

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 416 del 27/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: GAGLIARDI MANUELA
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 27/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENIGNI STEFANO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 27/10/2020
PEDRAZZINI CLAUDIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 27/10/2020
SILLI GIORGIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 27/10/2020
SORTE ALESSANDRO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO 27/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07284
presentato da
GAGLIARDI Manuela
testo di
Martedì 27 ottobre 2020, seduta n. 416

   GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI e SORTE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   le società cooperative sono onerate del versamento di una quota degli utili annuali, pari al 3 per cento a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

   le cooperative aderenti alle associazioni nazionali riconosciute, destinano direttamente i versamenti all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono. Diversa, invece, la disciplina normativa per le cooperative non aderenti alle associazioni riconosciute, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo, che assolvono all'obbligo contributivo del versamento del 3 per cento degli utili mediante versamento della quota direttamente allo Stato;

   i versamenti delle cooperative non aderenti sono disciplinati dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992, sulla base del quale, con rinvio all'articolo 20 del medesimo testo normativo, viene stabilito che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale debba utilizzare tali fondi per le spese relative alle ispezioni e revisioni, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle attività di controllo;

   questa quota di utili andava ad integrare la quota che le società cooperative erano già tenute a versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, per le spese relative alle ispezioni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 1577 del 1947;

   nel corso degli anni, poi, l'attività di revisione ed ispezione straordinaria delle cooperative è stata affidata al Ministero dello sviluppo economico, a meno che non abbia ad oggetto cooperative iscritte ad associazioni giuridicamente riconosciute, che sono tenute ad occuparsi direttamente delle ispezioni dei propri associati;

   con la legge di stabilità del 2014, come denunciato nel 2016 dalla dottoressa Moleti, ex direttrice generale della direzione per la vigilanza sugli enti del Ministero dello sviluppo economico durante l'audizione davanti alla commissione industria del Senato, sono stati operati ingentissimi tagli al fondo per le ispezioni, per fornire copertura economica a provvedimenti legislativi non attinenti alla cooperazione, con la conseguenza che, negli ultimi anni, le revisioni ed ispezioni sono gradualmente diminuite;

   è perciò necessario conoscere quale sia stata la concreta destinazione, dopo i tagli indicati, delle somme versate dalle cooperative per le operazioni di vigilanza ed a quali capitoli di bilancio siano stati imputati tali importi –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e come abbiano impegnato le somme versate nell'ultimo triennio dalle cooperative, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
(4-07284)