ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07282

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 416 del 27/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/10/2020
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 27/10/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 30/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 30/10/2020

SOLLECITO IL 02/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07282
presentato da
D'ORSO Valentina
testo presentato
Martedì 27 ottobre 2020
modificato
Venerdì 30 ottobre 2020, seduta n. 419

   D'ORSO, BARBUTO, SAITTA, MARTINCIGLIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con legge n. 31 del 12 aprile 2019 sono stati introdotti i titoli V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile in materia di azione di classe. Un intervento normativo che, trasfondendo la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (cosiddetto codice del consumo), all'interno del codice di procedura civile, ha ampliato l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe divenuto così strumento di tutela a portata generale che sarà esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie nei confronti di un'impresa in relazione alla lesione di diritti individuali omogenei, e non solo dai consumatori;

   la data di entrata in vigore della nuova disciplina è stata differita al 19 novembre 2020 (come stabilito dall'articolo 7 della legge sopracitata e modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto cosiddetto «Milleproroghe» – decreto-legge n. 162 del 2019, convertito dalla legge n. 8 del 2020) «al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche...»;

   ai fini dell'applicazione concreta della riforma normativa, le nuove norme prevedono l'emanazione di quattro decreti attuativi di cui uno opzionale. In particolare: a) ai sensi del nuovo articolo 840-septies, comma quarto, codice di procedure civile, la domanda di adesione all'azione di classe deve essere presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione; b) ai sensi del nuovo articolo 840-octies, ultimo comma, del codice di procedura civile si stabilisce che il compenso dovuto a favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; c) ai sensi del nuovo articolo 840-novies, comma 2, codice di procedura civile, si prescrive che le percentuali dell'importo che il resistente dovrà corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti alla class action potranno essere modificate sempre con decreto del Ministro della giustizia; d) infine, ai sensi del nuovo articolo 196-ter delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura civile, comma secondo, si dispone che entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della nuova legge sulla class action, deve essere adottato un ulteriore decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con il quale sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa e le modalità di aggiornamento dell'elenco;

   la nuova class action si candida ad essere un valido strumento di tutela dei diritti individuali omogenei e ad essere, in futuro, largamente utilizzata non solo per l'ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo di operatività, ma anche grazie agli evidenti vantaggi processuali che offre rispetto all'azione giudiziaria tradizionale;

   l'operatività delle nuove norme che entreranno in vigore il 16 novembre 2020 non potrà prescindere dall'emanazione dei decreti attuativi citati in premessa –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, e quali iniziative di propria competenza ritenga di adottare per garantire la tempestiva emanazione dei decreti attuativi di cui in premessa.
(4-07282)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura civile

protezione del consumatore

codice civile