ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07119

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 408 del 14/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07119
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2020, seduta n. 408

   BIGNAMI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   attualmente in Italia i traduttori, al pari degli interpreti, non godono di un riconoscimento giuridico e 1a loro professione è disciplinata dalla legge n. 4 del 2013 che regolamenta le professioni non organizzate in ordini o collegi;

   gli unici albi esistenti sono quelli dei periti dei tribunali, la cui nomina ha valore solo ai fini dei procedimenti giudiziari, per iscriversi ai quali è sufficiente essere già inseriti nell'albo dei traduttori della camera di commercio che non prevede nessun tipo di selezione e non richiede l'essere in possesso di alcun requisito di tipo professionale, tanto più che risultano iscritte persone di madre lingua straniera con sola licenza elementare;

   in presenza di rapporti internazionali sempre più intensi a tutti i livelli si ritiene sempre meno procrastinabile la necessità di un riconoscimento giuridico del ruolo di traduttore anche nei confronti dei terzi che comporterebbe, oltre ad un giusto riconoscimento professionale, numerosi vantaggi sia ai fini di una maggior tutela degli utenti dal momento che la «non ufficialità» delle traduzioni effettuate da tali periti ne comporta spesso il respingimento nei Paesi esteri con conseguenze pesanti, non solo di ordine economico, per gli utenti stessi, sia ai fini di un alleggerimento del lavoro degli uffici giudiziari presso i quali i traduttori sono costretti a recarsi per asseverare ogni singolo documento, con grandi perdite di tempo per loro e per i funzionari preposti;

   in ordine all'ultimo punto evidenziato si segnala, con particolare riferimento al tribunale di Bologna, come i ritardi nella concessione degli appuntamenti per l'asseverazione, nonché gli orari ridotti del servizio (dalle ore 9 alle ore 12 esclusivamente nei giorni di lunedì e martedì) e l'imposizione di un numero massimo di 5 documenti alla volta, previa prenotazione già estremamente difficoltosa da ottenere, creino gravissimi disagi sia ai traduttori che all'utenza, impedendo in molti casi di rispettare termini perentori spesso strettissimi – a titolo esemplificativo si pensi agli atti da notificare all'estero, alla partecipazione a gare o concorsi, alla stipula di contratti, all'ottenimento di un visto e altro;

   si ritiene che il riconoscimento giuridico della professione garantirebbe altresì un controllo puntuale sui redditi effettivi dal momento che i traduttori dovrebbero dotarsi di un apposito repertorio vidimato e del relativo timbro di Stato da apporre autonomamente sui documenti tradotti, assieme al numero di repertorio attribuito –:

   se, alla luce di quanto evidenziato, si intendano adottare iniziative per varare una riforma organica del settore attraverso il riconoscimento giuridico della professione di traduttore che preveda il raggiungimento di una formazione specifica e l'individuazione di requisiti fondamentali per il suo esercizio al fine di tutelare la categoria stessa e gli utenti;

   se, a tale scopo, si intendano coinvolgere le associazioni professionali di categoria al fine di individuare, anche attraverso il loro contributo, il percorso più adeguato e opportuno.
(4-07119)