ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07108

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 408 del 14/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: BAGNASCO ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 14/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07108
presentato da
BAGNASCO Roberto
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2020, seduta n. 408

   BAGNASCO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto Agosto), il cui disegno di legge di conversione è stato appena approvato in via definitiva, all'articolo 33-bis, è finalizzato a stabilire le funzioni proprie, per la parte socio-educativa, richieste alle attività degli educatori socio-pedagogici (Esp), considerata l'emergenza epidemiologica in corso e la necessità di garantire la presenza di tali educatori nei servizi e nei presidi socio-sanitari;

   per le suddette finalità si prevede l'emanazione di un decreto da parte del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, che deve stabilire in dettaglio le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerata la specificità del ruolo della figura professionale degli educatori socio-pedagogici;

   il citato articolo 33-bis del «decreto Agosto», interviene in un settore molto delicato, poiché la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico presenta nette e chiare sovrapposizioni con la professione di educatore professionale, di cui al decreto del Ministero della salute n. 520 del 1998 recante «Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale»;

   inoltre, la qualifica dell'educatore professionale socio-pedagogico, è stata individuata nella legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 594-595), nonché nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 517);

   questa ulteriore previsione inserita nel «decreto Agosto» si va ad aggiungere ad altre norme per giunta nuovamente sovrapponibili a quelli dell'educatore professionale (decreto ministeriale n. 520 del 1998), e che già definiscono detta figura professionale, con il risultato di creare danno e confusione in un sistema professionale già definito. Con questo articolo 33-bis viene infatti sovrapposta la qualifica di un operatore non abilitato nell'ambito socio-assistenziale, sanitario e socio sanitario con funzioni già in capo a una professione abilitata all'ambito sanitario e socio-sanitario, regolamentata e normata dal 1984, inquadrata nella rete ordinistica (si veda la legge n. 3 del 2018, articoli 4 e 5) ed il cui profilo istitutivo la riconosce e identifica come figura professionale sociale e sanitaria;

   come si può notare leggendo il testo, si è di fronte a un paradosso: da un lato, la descrizione della qualifica fa riferimento a competenze specifiche dell'educatore professionale di cui al decreto ministeriale n. 520 del 1998, dall'altro i riferimenti normativi citati a fondamento della istituzione della qualifica, afferiscono all'ambito dell'istruzione e dell'apprendimento. Ciò crea confusione e genera molte problematiche nella gestione dei servizi e nel mercato del lavoro e reitera il tentativo di sovrapporre la qualifica dell'Esp al profilo dell'educatore professionale di cui al medesimo decreto ministeriale n. 520 del 1998;

   si ricorda che proprio in questo ambito è già stato attivato un tavolo di lavoro, coordinato dalla Federazione nazionale ordini (Fno), cui partecipano rappresentanti di varie istituzioni e associazioni pedagogiche;

   l'articolo 33-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, non va nella direzione di unificare i percorsi formativi come da più parti richiesto, bensì in quella di frammentarli e confonderli tra loro sempre più, aumentando tra le altre cose, l'incertezza degli studenti nella scelta del loro percorso formativo, poiché accanto a una figura professionale già normata si ha ora, con la medesima denominazione, una qualifica che può accedere al mercato del lavoro svolgendo una parte delle funzioni svolte da una figura professionale regolamentata, oggetto e soggetto di precisi doveri, responsabilità e diritti, incardinata in un ordine, quello dei Tecnici sanitari di radiologia medica-Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, al pari delle altre professioni sanitarie –:

   se non ritenga di adottare quanto prima iniziative per rivedere la norma del decreto «Agosto» di cui in premessa, in quanto consente a personale non abilitato di poter svolgere funzioni già declinate per l'educatore professionale socio-sanitario con il decreto ministeriale n. 520 del 1998, afferente anche ad un sistema ordinistico.
(4-07108)