ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07107

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 408 del 14/10/2020
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/02833
Firmatari
Primo firmatario: CAFFARATTO GUALTIERO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 14/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 14/10/2020
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 14/10/2020
DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 14/10/2020
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 14/10/2020
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 14/10/2020
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 14/10/2020
MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 14/10/2020
RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 14/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 14/10/2020
Stato iter:
22/01/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2021
DADONE FABIANA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2021

CONCLUSO IL 22/01/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07107
presentato da
CAFFARATTO Gualtiero
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2020, seduta n. 408

   CAFFARATTO, GIACCONE, CAPARVI, DURIGON, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MOSCHIONI, MURELLI e RIBOLLA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 33 del cosiddetto «decreto crescita» – decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 68 del 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2019 – è intervenuto in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti;

   le previsioni del predetto articolo 33 hanno offerto, senza alcun dubbio, condizioni rassicuranti per gli enti che negli ultimi anni hanno subito un drastico calo di personale in servizio, giacché finalmente si svincola la facoltà di assumere da logiche di turn-over e sostituzione di personale in quiescenza che paradossalmente hanno finito col penalizzare maggiormente gli enti sottorganico rispetto a quelli con un'alta spesa di personale, agganciandola a principi di sostenibilità finanziaria;

   il medesimo articolo demandava poi ad un decreto ministeriale l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia e delle relative percentuali massime annuali di incremento di personale per gli enti che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;

   a norma di legge, il termine entro il quale tale decreto, d'iniziativa della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, e previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

   la bozza di decreto ministeriale attuativo, aggiornata a luglio 2019, individuerebbe due valori soglia, uno in cui viene fissato il tetto massimo oltre il quale gli enti dovranno adottare politiche di rientro progressivo, ed un secondo, più basso del primo, che identificherebbe gli enti cosiddetti virtuosi; i comuni che si collocheranno tra il primo ed il secondo valore potranno assumere fino al raggiungimento del limite massimo senza alcun vincolo; i comuni che, invece, si collocheranno al di sotto del secondo valore soglia potranno assumere nei limiti delle percentuali massime di incremento della spesa del personale rispetto all'anno 2018, come definite dal decreto ministeriale medesimo; stante sempre quella bozza, qualora, gli enti presentassero un indice inferiore al secondo valore soglia, potranno assumere fino al raggiungimento della sola seconda soglia, ovvero fino al valore più basso, avendo così ristretti margini assunzionali;

   ad oggi il decreto risulta essere ancora in fase di stesura, quindi ben oltre il termine di legge per la sua emanazione, e, a quanto consta agli interroganti, ciò avverrebbe a causa del mancato accordo tra i partecipanti al tavolo preposto, tra i quali Ragioneria generale dello Stato e Anci; quest'ultima, peraltro, intenta ad evitare un immediato peggioramento del regime assunzionale per gli enti con rapporto spese/entrate superiore al valore soglia –:

   quali siano le ragioni che impediscono l'emanazione del decreto ministeriale richiamato in premessa e quali iniziative il Governo intenda adottare per accelerare l'iter al fine di attuare la norma di cui al succitato articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, considerata l'importanza storica che la norma medesima riveste per le regioni ed i comuni virtuosi in cronica situazione di sottorganico e per garantire quella stagione di ricambio generazionale tanto auspicata dai giovani meritevoli.
(4-07107)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 gennaio 2021
nell'allegato B della seduta n. 455
4-07107
presentata da
CAFFARATTO Gualtiero

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame con la quale si chiedono chiarimenti in merito ai tempi di attuazione – mediante emanazione dei relativi decreti ministeriali – della disciplina in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni.
  Com'è noto, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetta «crescita», interviene in materia di facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario e dei comuni, con la finalità di accrescere tali facoltà assunzionali negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non dovesse essere raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cesseranno dal servizio.
  Nello specifico, il comma 1 del citato articolo 33 stabilisce che le regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore a un determinato valore soglia.
  Il richiamato valore soglia è definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno che precede quello in cui viene prevista l'assunzione. A tal fine non si tiene conto delle entrate a destinazione vincolata, incluse quelle relative al Servizio sanitario nazionale, e degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Al comma 1, primo periodo, si stabilisce altresì che le regioni possano procedere ad assumere in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La disposizione demanda, poi, ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione sia l'indicazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale sia l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le regioni che si collocano al disotto del predetto valore soglia. Il comma 1, terzo periodo, dispone che l'aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale. Il comma 1, quarto periodo, dispone che le regioni il cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulti superiore al valore soglia, siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il valore soglia nell'anno 2025.
  Il comma 2 del citato articolo 33 detta, poi, la disciplina assunzionale per i comuni per molti aspetti analoga a quella introdotta per le regioni al comma 1.
  I comuni, pertanto, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia. Dette assunzioni devono avvenire in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Il valore soglia, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale in commento, è definito come percentuale «differenziata per fascia demografica» delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno, previa intesa in sede di conferenza Stato-città. I parametri definiti con il decreto ministeriale potranno, successivamente, essere aggiornati con cadenza quinquennale. Gli altri comuni, cioè quelli in cui il rapporto fra la spesa per il personale e le richiamate entrate correnti è superiore al valore soglia, sono tenuti ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto affinché esso raggiunga il valore soglia nell'anno 2025 e, nel frattempo, possono procedere ad assunzioni secondo un
turn over «anche» inferiore al 100 per cento. A partire dal 2025, i comuni che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, e fintanto che tale eccedenza non sia riassorbita, saranno tenuti a limitare le assunzioni al 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
  Ebbene, in relazione a quanto richiesto dall'interrogante, rappresento che alla disposizione recata dal sopra citato articolo 33, comma 1, è stata data attuazione con l'emanazione del decreto ministeriale 3 settembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2019, n. 258, che reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.
  Il 27 aprile 2020, inoltre, è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha provveduto ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
  Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni previsto dal decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, viene applicato a decorrere dal 20 aprile 2020, come deliberato in sede di conferenza Stato-Città del 30 gennaio 2020.
  Di conseguenza, in ossequio al principio
tempus regit actum, sono fatte salve tutte le procedure assunzionali per le quali i comuni abbiano effettuato entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34-bis della legge 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.
  Il decreto attuativo, peraltro, oltre alla decorrenza del nuovo regime assunzionale, disciplina la specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti nette, l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia e, infine, la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.
  Ovviamente, la determinazione delle facoltà assunzionali in base alla sostenibilità finanziaria e il superamento del
turn-over, implicano la conseguente disapplicazione per i comuni della disciplina prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui «Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.».
  Posso esprimere soddisfazione per l'intesa raggiunta, che sta consentendo ai sindaci, dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei comuni italiani, non soltanto di coprire le vacanze di organico, ma di rilanciare la loro attività amministrativa, grazie al superamento della norma che rapportava le nuove assunzioni ai risparmi prodotti dalle uscite di personale dell'anno precedente.
  Le nuove regole sulle assunzioni non comportano un blocco delle stesse, ma inducono necessariamente gli enti locali ad azioni di corretta gestione della spesa per il personale: in tal senso incrementano la possibilità di assunzione per gli enti locali virtuosi, a discapito di quelli nei quali la spesa di personale risulti troppo elevata rispetto alle proprie entrate.
  Rappresento, altresì, che l'11 settembre 2020 è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 la circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa del decreto ministeriale 17 marzo 2020.
  Da ultimo, evidenzio che la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» ha introdotto all'articolo 57, il comma 3-
septies, secondo cui «A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».
  Desidero sottolineare, infine, che il contesto emergenziale ha contribuito a definire un quadro particolare, che ha influito sull'implementazione della nuova disciplina assunzionale: in proposito, comunico che è intenzione del Governo avviare le interlocuzioni necessarie per individuare iniziative adeguate e condivise al fine di verificarne l'impatto.

La Ministra per la pubblica amministrazione: Fabiana Dadone.