ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07102

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 407 del 13/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: TUZI MANUEL
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/10/2020
Stato iter:
21/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2021
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/04/2021

CONCLUSO IL 21/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07102
presentato da
TUZI Manuel
testo di
Martedì 13 ottobre 2020, seduta n. 407

   TUZI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto ministeriale del 10 ottobre 2018, è stato indetto il concorso da trecentotrenta posti per magistrato ordinario;

   il 14 settembre 2020, secondo quanto si apprende, è pervenuto a Palazzo dei Marescialli un corposo dossier da parte di due candidati originari del Piemonte che erano stati bocciati alle prove scritte;

   in tale dossier erano evidenziati errori giuridici e segni di riconoscimento come, ad esempio, uno schemino redatto da un candidato o anche un grossolano errore di definizione dell'istituto giuridico esaminato, entrambi in temi ritenuti idonei per la commissione esaminatrice;

   a sollevare le presunte gravi violazioni nella procedura di correzione è stato per primo l'avvocato civilista Stefano Cavanna, che ha richiesto l'apertura di una pratica sulle presunte irregolarità e presentato un esposto al Csm in cui ha richiesto altresì l'audizione dei membri della commissione esaminatrice, «per riferire dei fatti denunciati»;

   la terza commissione del Csm, ad oggi, ha aperto una pratica sul concorso;

   se i fatti fossero confermati si configurerebbero delle gravissime violazioni e sarebbe forte il senso di sfiducia dei candidati in uno dei concorsi che, più di ogni altro, dovrebbe garantire una selezione anonima, imparziale e rigorosa –:

   se sia a conoscenza della questione;

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, in ordine alla fondatezza delle notizie richiamate e alla correttezza della predetta procedura di selezione.
(4-07102)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 aprile 2021
nell'allegato B della seduta n. 491
4-07102
presentata da
TUZI Manuel

  Risposta (pervenuta il 17 dicembre 2020). — Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiedeva al Ministro della giustizia «quali iniziative intenda adottare in ordine alla fondatezza delle notizie sulle presunte irregolarità» del concorso in magistratura indetto con decreto ministeriale del 10 ottobre 2018, relative in particolare alla presenza di «...errori giuridici e segni di riconoscimento, come ad esempio uno schemino redatto da un candidato o...un grossolano errore di definizione dell'istituto giuridico esaminato...in temi ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice...». In merito al quesito posto dall'interrogante si rappresenta quanto segue.
  Nel vigente assetto ordinamentale i provvedimenti delle commissioni esaminatrici del concorso in magistratura sono caratterizzati da elevata discrezionalità tecnica e pertanto giustiziabili esclusivamente dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa. Ne consegue che le uniche anomalie che legittimerebbero l'attivazione del potere di alta sorveglianza sul concorso attribuito al Ministro della giustizia, in base all'articolo 19 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 1860, sono di natura procedurale e gestionale della prova selettiva e non involgono il merito delle valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice.
  Più nel dettaglio la nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami, regolato dal decreto legislativo n. 160 del 2006, recante Nuova disciplina dell'accesso in magistratura. Segnatamente, la complessiva disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria è costituita sia dalle disposizioni dettate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, sia dalle previsioni introdotte dal decreto legislativo 15 aprile 2006, n. 160, come modificate dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111. Queste ultime hanno stabilito, in particolare, una nuova regolamentazione concernente l'oggetto delle prove scritte e orali, i punteggi minimi per l'ammissione agli orali e il superamento del concorso, nonché la nomina e la composizione della commissione esaminatrice e la disciplina dei suoi lavori. In particolare, la Commissione del concorso è nominata nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, È l'organo di autogoverno, infatti, che nomina i componenti della Commissione esaminatrice, in conformità ai criteri indicati dalla legge, secondo una procedura regolata da specifica normazione secondaria. La legge disciplina l'attività di correzione degli elaborati scritti, prevedendo che la commissione definisca i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati e consentendo la formazione di sottocommissioni e l'ulteriore suddivisione in collegi. La commissione o sottocommissione, effettuata la lettura dei temi di ciascun candidato, delibera per ciascuna prova se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione e in caso affermativo ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. Il Ministro della giustizia, in adempimento dei compiti assegnatigli dalla Carta Costituzionale in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e in osservanza delle specifiche disposizioni di fonte primaria che regolano la procedura concorsuale di cui si tratta, garantisce il supporto tecnico alla commissione e cura le relative attività di segreteria, mettendo a disposizione proprio personale amministrativo. L'articolo 19 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, recante Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218, disposizione tuttora vigente, prevede in particolare che il Ministro della giustizia eserciti l'alta sorveglianza sugli esami.
  Al fine di individuare il contenuto sostanziale della citata previsione, occorre soffermarsi sul vigente sistema di giustiziabilità degli atti amministrativi.
  Invero le deliberazioni adottate dalla commissione e dalle sottocommissioni, in sede di scrutinio dei temi, costituiscono provvedimenti amministrativi, sindacabili dagli organi della giurisdizione amministrativa. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa risulta consolidata nell'affermare che l'attività della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura è espressione di discrezionalità tecnica. La discrezionalità tecnica ricorre quando l'esame di fatti o situazioni rilevanti per l'azione amministrativa necessiti del ricorso a cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico la cui applicazione non garantisce un risultato univoco e obiettivo, connotandosi, al contrario, per l'inevitabile soggettività dell'esito. In particolare, secondo l'orientamento della consolidata giurisprudenza amministrativa, le valutazioni della commissione esaminatrice del concorso in magistratura sono preordinate all'accertamento di un certo tipo di idoneità e del possesso, in capo al candidato, di una complessiva, completa ed equilibrata cultura e preparazione giuridica, anche in virtù del delicato e prestigioso percorso professionale che consegue alla positiva valutazione. Gli atti espressione di discrezionalità tecnica sono sindacabili dal giudice amministrativo in quanto tali valutazioni sono costitutive del fatto oggetto del giudizio. Ne deriva che l'annullamento in sede giurisdizionale delle relative determinazioni può discendere o dall'accertamento di una violazione di legge ovvero dall'integrazione di una figura sintomatica di eccesso di potere. Ciò comporta che la valutazione demandata alle commissioni di esame per il concorso in magistratura ordinaria è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Il sindacato di legittimità presuppone che le valutazioni espresse da una commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di una elevata discrezionalità tecnica, siano inficiate
ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, V, 27 febbraio 2020 n. 5743/2020). All'illegittimo esercizio del potere consegue l'annullamento del provvedimento. La riconosciuta possibilità del giudice di sostituirsi all'Amministrazione nell'apprezzamento tecnico non gli consente di sostituire con una propria determinazione il provvedimento frutto di quell'apprezzamento: la sentenza del giudice amministrativo non può che limitarsi ad annullare il provvedimento. Il processo amministrativo nel caso in esame è un processo di tipo impugnatorio o caducatorio. È dunque evidente che, a fronte dell'esercizio di un potere discrezionale ovvero dell'elevata discrezionalità dei provvedimenti della commissione esaminatrice del concorso, la posizione del privato ha consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
  A riprova dell'elevata discrezionalità tecnica della commissione va segnalata l'adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove del concorso che, sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato, può esprimersi mediante la mera assegnazione di un punteggio numerico o in una mera declaratoria di non idoneità, quando l'elaborato non raggiunga la soglia della sufficienza. Tale indirizzo interpretativo è stato, proprio con riferimento al concorso in magistratura, in seguito positivamente recepito dal legislatore. Invero, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (come sostituito dall'articolo 1, legge 30 luglio 2007, n. 111) è previsto che: «sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta»; e che «agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo”».
  Giova ribadire che il giudizio proprio delle commissioni esaminatrici è dunque caratterizzato da elevata discrezionalità tecnica, discendente dal fatto che le prove di esame in parola si collocano nell'ambito di un procedimento preordinato all'accertamento di una specifica idoneità, che richiede che il candidato dimostri il possesso di una completa, complessiva ed equilibrata cultura e preparazione giuridica nell'ambito delineato dalla pertinente normativa, e che, pertanto, formano oggetto di un giudizio che è frutto della valutazione, da parte della commissione, di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento. Ebbene, il delineato ambito funzionale del sindacato giurisdizionale sulle deliberazioni della Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri riconducibili all'ampia sfera di discrezionalità tecnica che le compete – insindacabile, salvo che per i profili di manifesta e intrinseca illogicità e irrazionalità –, induce di riflesso a rilevare che, nel vigente assetto istituzionale, la funzione di alta vigilanza assegnata al Ministro della giustizia sulla regolarità degli esami si concretizza nella costante verifica della regolarità delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, rispetto alle richiamate modalità procedurali indicate dalla legge, senza potere altrimenti involgere il sindacato sul merito delle singole deliberazioni, relative alle valutazioni dei candidati, soggette come detto al solo sindacato di legittimità del giudice amministrativo, nel ristretto ambito sopra delimitato.
  Quanto lamentato dall'interrogante, nello specifico caso in esame, con evidenza attiene nella sostanza al merito delle valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice del concorso in magistratura.
  Si rappresenta, al riguardo, che il Tar del Lazio ha pronunciato numerose ordinanze cautelari di rigetto della richiesta di sospensiva, avanzate dai ricorrenti, tutte favorevoli per l'Amministrazione, tra le quali: n. 6042 del 29 settembre 2020 (inidoneità della ricorrente relativa a 2 prove su 3); n. 6544 del 21 ottobre 2020 (inidoneità della ricorrente relativa ad 1 prova su 3); n. 6541 del 21 ottobre 2020 (inidoneità conseguente all'annullamento delle prove svolte per segni di riconoscimento nell'elaborato); n. 6052/2020 (inidoneità di 3 prove su 3); n. 6539 del 21 ottobre 2020; n. 6532 del 21 ottobre 2020 e n. 6524 del 21 ottobre 2020.
  In conclusione, va ribadito che quanto lamentato dall'interrogante con evidenza non rientra nei poteri di alta sorveglianza del Ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.