ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 404 del 07/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 07/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 07/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07045
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Mercoledì 7 ottobre 2020, seduta n. 404

   CUNIAL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   il 31 gennaio 2020, ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato decretato lo stato di emergenza sanitaria nazionale per il COVID-19, «in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

   la relativa delibera è citata nel decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, nel decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nel decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 e in ultimo nel decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

   il decreto legislativo n. 1 del 2018, all'articolo 24, comma 1, prevede che per emanare la delibera sullo stato di emergenza nazionale venga svolta dalla protezione civile «una valutazione speditiva [...] sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate» e che debbano essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero che si tratti di «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale»;

   all'articolo 7, comma 1, lettera c), non viene definito come eventualità il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ma si fa riferimento ad un generale evento calamitoso naturale di carattere nazionale;

   secondo la Treccani le tipologie di calamità naturali sono legate a fenomeni sismici e vulcanologici, piene e alluvioni di fiumi, erosioni e frane di versanti, variazioni delle linee di costa, nonché calamità legate ad anomalie meteorologiche e climatiche;

   il sito della Protezione civile definisce il rischio sanitario nazionale come sempre conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da esser definito come un rischio di secondo grado, definendo le variabili di natura biologica come batteri, virus, pollini, ogm rientranti nelle variabili antropiche;

   il 30 aprile 2020, il Presidente del Consiglio Conte, ha dichiarato che «una pandemia [...] non è un fatto puntuale, come un'alluvione o un terremoto, che si verificano una volta per tutte: la pandemia è un processo, che si sviluppa secondo una continua, imprevedibile evoluzione. [...] Questo, quindi, impone necessariamente una maggiore tolleranza circa il grado di determinatezza delle norme primarie, che legittimano la normativa secondaria»;

   il rischio sanitario da agenti virali trasmissibili è disciplinato in parte nel decreto-legge n. 81 del 2004 con il quale viene istituito il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo;

   non risulta all'interrogante che, né le valutazioni della Protezione civile, né le valutazioni di rischio del centro sopra citato, né tantomeno citate nelle premesse della delibera del 31 gennaio 2020, né la nota del 31 gennaio 2020 con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, propedeutica allo stato di emergenza nazionale, siano state pubblicate;

   l'interrogante concorda con quanto sostenuto nella sentenza del giudice di pace di Frosinone n. 516/2020-RNG-819/2020, che ha ritenuto illegittima la delibera del 31 gennaio 2020;

   nella Costituzione non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri –:

   se il Governo non intenda rivedere completamente la valutazione relativa allo stato di emergenza deliberato a partire dal 31 gennaio 2020 nonché procedere con un'iniziativa urgente all'abrogazione di tutte le disposizioni normative consequenziali emanate in ragione di tale scelta.
(4-07045)