ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 404 del 07/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 07/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 07/10/2020
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 07/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07032
presentato da
FERRO Wanda
testo di
Mercoledì 7 ottobre 2020, seduta n. 404

   FERRO, ROTELLI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione Uds (Uomini e donne della sicurezza) ha inviato formale diffida nei confronti del Ministro interrogato avente ad oggetto «il riconoscimento dell'indennità di missione. Richiesta chiarimenti e convocazione urgente in merito al bando di concorso Vice-Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria bandito nel 2008»;

   l'intera procedura concorsuale ha avuto una durata di ben 11 anni, in spregio a quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 novembre 1997, il quale prevede che dall'emanazione del bando di un concorso per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) possa trascorrere un massimo di 780 giorni, a cui si sommano ulteriori 120 giorni per la successiva «nomina a ruolo»;

   l'irragionevole durata del concorso ha determinato, in particolare per i vincitori del concorso, enormi danni in termini di progressione di carriera, perdita di opportunità e mancato guadagno;

   e non solo, perché ai vincitori non è stata corrisposta nemmeno l'indennità di trasferta, per «una espressa volontà politica», come si legge nella diffida: lo stesso Ministro, in risposta ad un atto di sindacato ispettivo, ha, infatti, dichiarato che i dipendenti inviati presso le scuole di formazione sono da ritenersi in aspettativa speciale e, in quanto tale, non hanno diritto al trattamento economico di missione, che, laddove corrisposto, genererebbe un danno all'erario;

   secondo quanto denunciato dall'Uds «Quanto sostenuto dalla S.V. non è sorretto da alcun riferimento normativo né fattuale. In primis, da sempre viene corrisposto ai corsisti l'indennità di missione, conformemente alla normativa in materia, per cui non si comprende la diversa scelta del caso di specie. [...] In secundis, i vincitori del concorso per assentarsi durante il periodo di formazione facevano ricorso al congedo ordinario, opzione non ammessa durante il congedo speciale. Infine, in caso di aspettativa speciale, i vincitori del concorso avrebbero dovuto ricevere notifica e, successivamente, accettare le nuove e diverse condizioni prima della partenza per il corso di formazione»;

   nella stessa nota del Dap con la quale veniva autorizzato il personale a recarsi presso la struttura per frequentare il corso di formazione con decorrenza 10 settembre 2018 e fino al termine dello stesso, si faceva espresso riferimento al trattamento economico di missione: «Al personale in argomento, in osservanza della lettera circolare n. 3440/5890 del 21 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazione, anche in conformità di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2007, dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009 e dalle lettere circolari n. 0482783, n. 439367 e n. 0154835, rispettivamente del 22 dicembre 2011, 10 dicembre 2012 e 9 maggio 2018, va corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione con vitto ed eventuale alloggio, a carico dell'amministrazione presso le strutture formative ove gli stessi frequenteranno il predetto corso di formazione»;

   la presunta circolare emanata a fine corso, secondo la quale ai partecipanti non spetterebbe l'indennità di trasferta, non sarebbe mai stata, peraltro, notificata ai beneficiari, fermo restando che, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti, non è possibile derogare a una legge dello Stato con una circolare;

   su un caso analogo, generatosi a seguito del cosiddetto decreto semplificazioni che aveva modificato i criteri di partecipazione al concorso per allievi agenti di polizia bandito nel 2017, il Tribunale territoriale ha statuito che è «Irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione modificare retroattivamente i requisiti di ammissione» –:

   se non ritenga di dover adottare le iniziative di competenza per riconoscere immediatamente l'indennità di trasferta a tutti i partecipanti al bando di concorso per vice-ispettori pubblicato nel 2008.
(4-07032)