ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07000

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 402 del 02/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: GERMANA' ANTONINO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 02/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 02/10/2020
Stato iter:
21/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2021
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/04/2021

CONCLUSO IL 21/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07000
presentato da
GERMANÀ Antonino
testo di
Venerdì 2 ottobre 2020, seduta n. 402

   GERMANÀ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il sempre più crescente uso dei social da parte di tutti gli utenti, nonché di esponenti diretti e/o mediati del mondo della giustizia, costituisce una vera e propria realtà idonea ad incidere su principi cardine della giustizia e del potere giudiziario;

   il pubblico ministero che svolge importanti funzioni nel processo penale ha il dovere di essere, e di far tutto il necessario per apparire, imparziale. Tale dovere si sostanzia nell'obbligo – che investe l'intero ufficio – di comportarsi in modo da rendere indubitabile che l'azione da lui svolta non sia influenzata da interessi personali e che non si prospetti un conflitto d'interessi, ovvero che il suo apprezzamento sia condizionato dalle notizie diffuse sui social e dal loro seguito;

   parimenti, per l'organo giudicante è necessario che i principi di autonomia, indipendenza e responsabilità trovino collocamento e peso all'interno di un contesto in cui il «sentire» giuridico è spesso «condizionato e/o influenzato» dai social e dagli influencer;

   se l'accesso ai social è certamente scelta libera e lecita, per chi ha ruoli pubblici importanti ed inerenti anche l'esercizio dell'azione penale, è indubbio che si impongano maggiori cautele e attenzioni affinché essa possa essere esercitata in maniera trasparente ed imparziale;

   oggi, ad avviso dell'interrogante, manca un efficiente sistema di controllo, regolamentazione e sanzione quando chi esercita l'azione penale venga «influenzato» dai social network e dai rapporti influencer/follower/like;

   un provvedimento di archiviazione di una querela sporta dall'Associazione Codacons nel procedimento penale n. 13093/2020 R.G.N.R. nei confronti del rapper/influencer Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez) è stato redatto per conto del pubblico ministero incaricato da una tirocinante del tribunale penale di Milano (dottoressa Diandra Mangàno) non astenutasi dal compito assegnato nonostante fosse follower/fan del querelato e della consorte signora Chiara Ferragni;

   come rilevato dal Codacons, la tirocinante potrebbe aver scritto la minuta di archiviazione influenzata dalla sua predilezione per Fedez e consorte, violando, in tal modo, quel principio di imparzialità che deve sempre essere rispettato da chi opera nella pubblica amministrazione e, in particolar modo, nel sistema giudiziario;

   secondo quanto sostenuto dal Codacons, la stessa pare abbia «seguito» tutte le vicende oggetto di querela sulle quali ha richiesto l'archiviazione, formandosi presumibilmente un'opinione non solo sulla base di una prospettazione dei fatti soggettivamente ricostruita dall'indagato/querelato (Fedez), ma soprattutto sulla base di un «preconcetto» condizionante l'apprezzamento oggettivo dei fatti che, invece, avrebbe dovuto caratterizzare l'operato del pubblico ministero –:

   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare al fine di garantire il principio di imparzialità da parte di chi opera nel sistema giudiziario;

   se non ritenga opportuno adottare iniziative volte ad affrontare la questione relativa al ruolo ed alle garanzie che deve assicurare anche il tirocinante che fa pratica con il magistrato, quale vero e proprio ausiliario del giudice a garanzia del ruolo ed alle funzioni svolte, anche nell'ambito di tirocini formativi, da operatori ausiliari individuati all'interno di stage o altri percorsi scolastici e formativi;

   quali iniziative di competenza intenda porre in essere per regolamentare l'utilizzo dei social network e dei sistemi di «influencer e follower» da parte di quegli utenti che, per le funzioni, pubbliche (requirenti e giudicanti) svolte devono assicurare imparzialità, indipendenza e responsabilità, nonché il corretto esercizio dell'azione penale, e quindi l'autonomia ed assenza di condizionamenti derivanti dall'esser un fan/follower.
(4-07000)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 aprile 2021
nell'allegato B della seduta n. 491
4-07000
presentata da
GERMANÀ Antonino

  Risposta (pervenuta il 17 dicembre 2020). — Con l'atto parlamentare in esame l'interrogante, traendo spunto da un procedimento penale definito con provvedimento di archiviazione nei confronti di un noto cantante rapper, e considerato che la minuta di tale provvedimento è stata redatta da una tirocinante follower del medesimo cantante sui social, ha chiesto al Ministro della giustizia di sapere:

   «se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare al fine di garantire il principio di imparzialità da parte di chi opera nel sistema giudiziario;

   se non ritenga opportuno adottare iniziative volte ad affrontare la questione relativa al ruolo ed alle garanzie che deve assicurare anche il tirocinante che fa pratica con il magistrato, quale vero e proprio ausiliario del giudice a garanzia del ruolo e delle funzioni svolte, anche nell'ambito di tirocini formativi, da operatori ausiliari individuati all'interno di stage o altri percorsi scolastici e formativi;

   quali iniziative di competenza intenda porre in essere per regolamentare l'utilizzo dei social network e dei sistemi di influencer e follower da parte di quegli utenti che, per le funzioni pubbliche (requirenti e giudicanti) svolte devono assicurare imparzialità, indipendenza e responsabilità, nonché il corretto esercizio dell'azione penale, e quindi l'autonomia e l'assenza di condizionamenti derivanti dall'essere un fan/follower».

  Dalle note redatte dal procuratore della Repubblica di Milano e dal sostituto procuratore titolare del procedimento penale in oggetto, dottor Nicola Rossato, risulta che:

   il procedimento penale n. 13093/20 R.g.n.r. mod. 21, iscritto per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, ha tratto origine dall'atto di denuncia-querela presentato da Ursini Giuseppe in qualità di legale rappresentante pro tempore del Codacons – coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti – in data 17 aprile 2020 nei confronti di Lucia Federico Leonardo (in arte «Fedez»);

   in data 7 maggio 2020 l'associazione Codacons ha integrato la querela (depositata alla procura della Repubblica di Roma in data 1° giugno 2020) sulla medesima vicenda dolendosi di alcuni commenti effettuati dai followers dell'indagato sulla piattaforma YouTube, ritenuti offensivi e la cui eliminazione è stata celermente effettuata da parte dell'ISP Google Ireland in relazione ai commenti che violavano le norme di community di YouTube;

   il successivo fascicolo, iscritto al n. 23413/20 Rgnr mod 21 dalla procura della Repubblica di Roma è stato trasmesso per competenza a Milano e riunito al primo procedimento;

   in data 19 giugno 2020 è stata formulata richiesta di archiviazione, la cui minuta – come riportato in calce all'atto – è stata redatta dalla tirocinante dottoressa Diandra Mangano;

   in data 24 giugno 2020 la richiesta di archiviazione è stata vistata dal procuratore aggiunto, dottoressa Maria Letizia Mannella, e in data 26 giugno 2020 sono stati quindi notificati gli avvisi ex articolo 408 del codice di procedura penale alle persone offese che ne avevano fatto espressa richiesta;

   il 17 luglio 2020 è pervenuto tramite mail alla procura di Milano l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione trasmesso dall'associazione Codacons a mezzo pec. Avuto riguardo alle ulteriori criticità evidenziate nell'interrogazione, in ordine alla redazione della richiesta di archiviazione da parte della tirocinante, dottoressa Diandra Mangano, follower dell'indagato, il dottor Rossato nella relazione ha rappresentato che la dottoressa Mangano, tirocinante ex articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito in legge n. 98 del 2013), assegnata all'ufficio dall'ottobre 2019, non lo aveva mai informato di essere «fan», «follower» o comunque ammiratrice dell'indagato, né aveva mai manifestato un comportamento inopportuno, parziale o in qualsivoglia modo singolare nell'esaminare il relativo fascicolo o altri che le erano stati assegnati; non aveva inoltre mai espresso commenti o valutazioni su profili non giuridici correlati al procedimento in epigrafe.

  Il suddetto fascicolo era stato comunque assegnato alla dottoressa Mangano in ragione dei numerosi profili giuridici sottesi al delitto di diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità ai sensi dell'articolo 595, comma 3, del codice penale.
  Oltre agli elementi costitutivi del reato, nella fattispecie assumevano rilievo le tematiche della diffamazione a mezzo
web con particolare riguardo al luogo e tempo di commissione del reato, i casi particolari della diffamazione a mezzo di testate giornalistiche on line cosiddetto «blog», le possibili scriminanti, anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali sull'esercizio del diritto di cronaca e di critica e sui limiti di applicabilità di tali esimenti; per tali ragioni alla dottoressa Mangano, come ad altri tirocinanti assegnati all'ufficio, anche in precedenza erano stati affidati numerosi fascicoli in materia di diffamazione.
  II fascicolo, come tutti quelli affidati ai tirocinanti e specializzandi, era stato assegnato alla dottoressa Mangano solo dopo un compiuto ed esaustivo studio e dopo che erano state già assunte le determinazioni che competono al pubblico ministero titolare in merito all'esercizio dell'azione penale.
  La richiesta di archiviazione è stata integralmente rivista e modificata dal pubblico ministero titolare, con modifiche sia lessicali che di tecnica argomentativa ed è ovviamente di esclusiva responsabilità del medesimo pubblico ministero, né la dottoressa Mangano ha in alcun modo condizionato l'operato e le determinazioni del medesimo nel fascicolo in esame; peraltro tale
modus operandi è correttamente e consuetamente utilizzato con tutti i tirocinanti e specializzandi.
  L'inserimento della locuzione in calce all'atto «Minuta redatta dalla tirocinante dottoressa Diandra Mangano», utilizzato con tutti i tirocinanti, specializzandi e Mot assegnati all'ufficio, risponde all'unico significato di avere un elenco degli atti predisposti in bozza e delle relative questioni giuridiche affrontate, elenco utile nella redazione della scheda finale di valutazione (adempimento necessario per il magistrato formatore ai sensi dell'articolo 73, comma 11, del decreto-legge n. 69 del 2013).
  Il pubblico ministero titolare del suddetto procedimento non poteva verificare i profili
social della dottoressa Mangano come degli altri tirocinanti o specializzandi o Mot affidati; oltre che per ragioni di opportunità, una simile richiesta di informazioni potrebbe esporre il magistrato formatore a profili di responsabilità sotto l'aspetto di un illegittimo trattamento di dati personali, che potrebbero avere anche natura di dati sensibili (si consideri l'ipotesi di «like» o all'essere «follower» di persone, associazioni o enti da cui possano evincersi informazioni sulle tendenze politiche, sugli orientamenti sessuali o di credo religioso del tirocinante).
  Come probabilmente accertato anche dall'associazione Codacons, che tuttavia sul punto omette ogni riferimento, il pubblico ministero titolare del suddetto procedimento ha alcun profilo social, né ha mai manifestato le sue opinioni o i suoi giudizi in merito alle parti coinvolte nel presente procedimento; non sussisteva pertanto alcuna delle ipotesi di astensione previste dall'articolo 52 del codice di procedura penale.
  Nel caso di specie non paiono inoltre applicabili le disposizioni del richiamato articolo 73 relative al rispetto della salvaguardia delle esigenze di riservatezza e segretezza delle indagini e di corretto ed imparziale svolgimento del tirocinio da parte del tirocinante che svolga altresì la pratica forense, atteso che la dottoressa non svolgeva infatti la pratica di avvocato presso il foro di Milano né in altri fori per quanto a conoscenza del pubblico ministero titolare.
  L'articolo 73, comma 1, prevede infatti la possibilità di svolgere il tirocinio anche presso «gli uffici requirenti di primo e secondo grado», il comma 5 stabilisce che «l'attività degli ammessi allo
stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale», mentre il comma 6 prevede che i tirocinanti abbiano accesso ai fascicoli e partecipino alle udienze, con l'espressa esclusione dei fascicoli in cui vi sia un conflitto di interessi proprio o di terzi: «non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio».
  Il comma 7 prevede che «Gli ammessi allo
stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale», mentre il comma 10, dopo aver ribadito che «lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.., purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione», garantisce che «il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore».
  Alla luce di tali considerazioni non possono dunque riconoscersi i profili di criticità ipotizzati in interrogazione.
  Come chiaramente specificato nella citata relazione, il provvedimento di archiviazione è riconducibile esclusivamente al magistrato che attraverso la sottoscrizione ne ha assunto la paternità e la responsabilità sotto ogni profilo; l'ausilio del tirocinante si limita come è tipico dell'attività svolta dal medesimo, all'approfondimento giuridico del fatto-reato oggetto del procedimento e alla predisposizione di una semplice bozza che, prima di trasmodare nell'atto finale, è sottoposto al controllo formale e sostanziale del magistrato, unico, si ribadisce responsabile dell'atto.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.