ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06991

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 402 del 02/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 02/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 02/10/2020
Stato iter:
21/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2021
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/04/2021

CONCLUSO IL 21/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06991
presentato da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea
testo di
Venerdì 2 ottobre 2020, seduta n. 402

   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   sull'isola di Ischia vivono circa 65.000 abitanti e vi operano stabilmente circa 400 avvocati;

   gli uffici giudiziari isolani vivono in una condizione di drammatica gravosità per via della soppressione della qualifica di sede distaccata del tribunale di Napoli, disposta con la revisione della geografia giudiziaria;

   la soppressione è attualmente sospesa fino al 1° gennaio 2022, ma produce drammatici effetti sulla condizione del personale e delle piante organiche;

   in virtù della deliberata soppressione, gli uffici di Ischia non possono essere oggetto di assegnazione stabile di magistrati e di personale amministrativo, altamente necessari per via del turn over del personale in uscita e dell'elevato carico di lavoro. Molto spesso, gli uffici non riescono a garantire i necessari servizi di cancelleria, a tutto detrimento delle istanze di giustizia dei cittadini ischitani, nonché delle condizioni di lavoro dell'avvocatura e del personale giudiziario allocato;

   inoltre, l'ufficio del giudice di pace è al collasso in quanto manca da due anni il 4° giudice previsto in pianta organica;

   non bisogna dimenticare che, molto spesso, il personale è costretto a restare sull'isola a causa delle condizioni meteo avverse che rendono impraticabili i collegamenti con la terraferma. Tali spese sono affrontate direttamente dai lavoratori degli uffici;

   in un moderno Stato di diritto non è accettabile che ai cittadini non possa essere offerto un servizio fondamentale, perché l'incertezza regna sulla programmazione. Nei prossimi mesi, il Governo è chiamato ad allocare ingenti risorse provenienti dal Recovery Fund e ha individuato nella celerità della giustizia una delle sue principali prerogative;

   a giudizio dell'interrogante, il pieno ripristino degli uffici giudiziari sull'isola di Ischia rappresenterebbe un deciso passo in avanti in tal senso e le Risorse del Recovery Fund potrebbero essere utilizzate a questo scopo –:

   se il Governo intenda stabilizzare la sede del tribunale di Ischia riconoscendo, in via definitiva, la sezione distaccata;

   se intenda ripristinare tutte le competenze e le piante organiche vigenti anteriormente alla soppressione, attribuendo stabilmente il personale mancante sia amministrativo che giudicante;

   se intenda riconoscere lo status di sede disagiata.
(4-06991)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 aprile 2021
nell'allegato B della seduta n. 491
4-06991
presentata da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea

  Risposta (pervenuta il 17 dicembre 2020). — Con l'atto parlamentare in esame l'interrogante, dopo avere premesso che la soppressione della sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli disposta con la revisione della geografia giudiziaria (ancorché sospesa fino al 1° gennaio 2022) sta producendo «drammatici effetti» sulla condizione del personale e delle piante organiche in quanto non possono più essere disposte assegnazioni di magistrati e personale amministrativo necessari per il turn over del personale in uscita e per il rilevante carico di lavoro, chiede di sapere:

   se il Governo intenda stabilizzare la sede del tribunale di Ischia riconoscendo, in via definitiva, la sezione distaccata;

   se intenda ripristinare tutte le competenze e le piante organiche vigenti anteriormente alla soppressione, attribuendo stabilmente il personale mancante sia amministrativo che giudicante;

   se intenda riconoscere lo status di sede disagiata.

  Si rappresenta che la riforma della geografia giudiziaria è stata prevista dalla legge n. 148 del 2011 ed attuata dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, recanti rispettivamente disposizioni sulla «nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», nonché la «revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici dei giudici di pace».
  Le relative disposizioni risultano pienamente conformi ai criteri fissati dalla legge delega n. 148 del 2011, in quanto è stata espressamente prevista la possibilità di «procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di Tribunale» (articolo 1, comma 2, lettera
d)).
  In virtù di siffatta previsione, il legislatore delegato ha ritenuto di esercitare la delega secondo la prima delle opzioni indicate dalla norma primaria, provvedendo alla completa abolizione dell'istituto stesso e quindi alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale esistenti sul territorio nazionale.
  Al fine di rendere i tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse, con tale riforma sono stati complessivamente chiusi circa 1.000 uffici di piccole dimensioni (31 tribunali minori, 37 procure, 220 sezioni distaccate e 667 uffici del giudice di pace poi recuperati a carico dei comuni).
  Per effetto della previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è stata pertanto soppressa la sezione distaccata del tribunale di Napoli con sede in Ischia.
  Si evidenzia in proposito che, in ottemperanza ai criteri generali seguiti a livello nazionale, la dotazione del personale amministrativo relativa a tale sezione soppressa è stata integralmente assegnata in aumento alla pianta organica del Tribunale accorpante di Napoli, mentre si ricorda che alla trattazione dei procedimenti in carico alle sedi periferiche erano comunque addetti, secondo specifiche previsioni tabellari, magistrati in servizio presso il medesimo ufficio circondariale.
  Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con decreto ministeriale 8 agosto 2013 è stata autorizzato l'utilizzo a servizio del tribunale di Napoli dei locali della soppressa sezione distaccata di Ischia per la trattazione ad esaurimento dei processi civili e penali colà pendenti.
  Nessuna sezione distaccata presente sul territorio nazionale è stata comunque mantenuta (il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, nell'ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi, n. 155 e n. 156 del 2012 si è infatti limitato a prevedere il ripristino fino al 31 dicembre 2016 delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, secondo le modalità fissate dall'articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo; il comma 2-
bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno).
  Con decreto del 12 agosto 2015 è stata istituita una commissione di studio con il compito di approfondire il tema della geografia giudiziaria, nell'ottica di un incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari, di realizzazione di risparmi di spesa e con l'obiettivo di rivedere nel contempo la geografia delle corti di appello.
  La questione relativa alla riduzione degli uffici giudiziari per effetto della soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 è stata peraltro oggetto di due pronunce della Corte costituzionale: la sentenza n. 237 del 2013 e l'ordinanza n. 200 del 2015, con le quali sono state respinte le doglianze da più parti sollevate con riguardo all'asserita violazione da parte del decreto legislativo n. 155 del 2012 dei criteri della delega legislativa ed alla ritenuta irragionevolezza della loro applicazione.
  La Corte ha in proposito evidenziato che la disciplina in esame ha avuto ad oggetto «una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza, e tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il decreto legislativo n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate – le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri –, nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento».
  Nel confutare le argomentazioni dei remittenti, in entrambe le pronunce la Corte ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 ha sostanzialmente escluso la possibilità di apprezzare i caratteri e le peculiarità dei singoli territori cui fanno capo i tribunali di cui è stata disposta la soppressione, rimarcando che «la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, come si assume, in sostanza, nelle ordinanze di rimessione, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado».
  Si rappresenta che l'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156 tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari) sotto la rubrica «Temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari» stabilisce, al comma 1, che «Fino al 31 dicembre 2022, nel circondario del tribunale di Napoli è ripristinata la sezione distaccata di Ischia...» (comma, da ultimo, modificato dall'articolo 8, comma 6-
septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha previsto un ‘ulteriore proroga del termine di permanenza della sezione distaccata di Ischia).
  Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è intervenuto in materia disponendo all'articolo 2 terzo comma il differimento al 31 dicembre 2021 limitatamente alla sola sezione distaccata di Ischia del termine del temporaneo ripristino.
  In fase di conversione in legge 21 settembre 2018, n. 108 (recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative») è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 il termine del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.
  Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, (recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica») convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 all'articolo 8 comma 6-
septies, lettere a), b) e c), ha poi previsto 1‘ulteriore differimento al 31 dicembre 2022 del termine di temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.
  Pur vertendosi in ipotesi di temporaneo ripristino (fino al 31 dicembre 2022) del funzionamento della sezione distaccata di Ischia, la materia è comunque oggetto di riserva di legge; eventuali iniziative da adottare finalizzate alla stabilizzazione definitiva della sezione di tribunale di Ischia e del ripristino dell'assetto funzionale e operativo antecedente la disposta soppressione possono pertanto trovare compimento solo a seguito della proposizione di una specifica iniziativa legislativa che, pertanto, risulta attratta nell'orbita della dialettica parlamentare.
  Si segnala inoltre che in data 27 gennaio 2020 è stato presentato alla Camera dei deputati (A.C. n. 2350) un disegno di legge recante «Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, in materia di ripristino delle sezioni distaccate insulari di tribunale aventi sede a Ischia, Lipari e Portoferraio».
  Tale proposta normativa mira a ripristinare in via definitiva la sezione distaccata di Ischia e risulta assegnata alla commissione giustizia, ma, ad oggi, non ne è ancora iniziato l'esame.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.