ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06984

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 402 del 02/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: SODANO MICHELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2020
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06984
presentato da
SODANO Michele
testo di
Venerdì 2 ottobre 2020, seduta n. 402

   SODANO, GIULIODORI e SARLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   i finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'importante operazione finalizzata alla verifica della corretta applicazione della normativa che consente la vendita dei derivati della cosiddetta cannabis light;

   per effetto di tali controlli, oltre 26 chilogrammi di sostanza stupefacente, tra foglie, infiorescenze, oli e resine, sono state sottoposte a sequestro perché recanti un'etichettatura mendace;

   nel corso dell'operazione, tredici tra i titolari dei negozi controllati sono stati denunciati per cessione di sostanze stupefacenti, ex articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in quanto, in molti casi, i prodotti irregolari a base di cannabis venivano collocati all'interno di distributori automatici, liberamente accessibili al pubblico e pronti per la vendita;

   questa situazione, a dir poco surreale, mira a distruggere un settore recente, rigoglioso e soprattutto legale. Giova ricordare che la cannabis light è commercializzata dal 2017, ed è sottoposta a rigidi controlli e con una percentuale di THC minima consentita dalla legge (legge n. 242 del 2016), quindi lecita;

   per effetto della legge 2 dicembre 2016 n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», il legislatore italiano ha stabilito che la coltivazione delle varietà di canapa certificate con contenuto di THC al massimo dello 0,2 per cento, non necessita più di alcuna autorizzazione, ed ha scelto di legalizzare la vendita di cannabis light purché si tratti di scopi diversi dall'uso ricreativo (energetici, ecologici, industriali, didattici o alimentari), previa trasformazione e lavorazione;

   contrariamente al regolamento (UE) n. 1307 del 2013, in Italia, il limite massimo di principio attivo THC consentito è pari allo 0,6 per cento. Si badi, comunque, che il coltivatore è tenuto ad osservare la legge n. 242 del 2016, detenendo piante di canapa, con un contenuto di THC superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, senza nulla disporre in merito alla destinazione d'uso delle stesse;

   per quanto di conoscenza, oggi parrebbe problematico prescrivere anche alcuni estratti di cannabis e resine, usate con finalità prettamente terapeutica, perché considerate alla stregua di alcune sostanze stupefacenti contenute nella tabella II del testo unico in materia;

   dato non trascurabile è l'incremento esponenziale che si sta registrando nella vendita di cannabis sativa e che si avvale di una «apparente zona franca», in cui il commercio e il consumo di infiorescenze a basso contenuto di THC non è testualmente vietato dalla legge n. 224 del 2016;

   l'apertura dei grow shop si basa su infiorescenze della canapa destinate al florovivaismo e possono essere vendute, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, a condizione che non superino il livello di THC stabilito dalla normativa e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle istituzioni competenti;

   ad oggi, non si conosce l'esito dei controlli e delle analisi eseguite sui campioni di infiorescenze sequestrate durante la maxi operazione a Palermo, così da poter confermare o meno la veridicità sull'etichettatura mendace;

   a giudizio dell'interrogante, occorrerebbe da parte del Governo assumere una linea decisiva sul tema, per placare da una parte l'esasperazione degli esercenti, considerati alla stregua degli spacciatori, e, dall'altra, riconoscere la regolarità di queste attività commerciali –:

   se i Ministri interrogati, ciascuno per quanto di competenza, intendano intraprendere iniziative, anche normative, con carattere di urgenza, affinché siano disposti tutti i doverosi controlli sulle quantità di cannabis light sequestrate durante la maxi operazione a Palermo, così da fare chiarezza sulla vicenda dell'etichettatura mendace;

   se intendano adottare iniziative al più presto per la definizione di una normativa che delinei il perimetro di liceità entro cui i negozi abilitati alla vendita di cannabis light sono autorizzati a svolgere la propria attività commerciale, e che offra maggiori garanzie e tutele per questi esercenti ossequiosi delle norme sulla regolarità fiscale e contributiva e, chiarendo in primo luogo la liceità della vendita al dettaglio dei prodotti contenenti cannabis light e i suoi derivati a basso contenuto di THC.
(4-06984)