ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06975

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 402 del 02/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: LOCATELLI ALESSANDRA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 02/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER 02/10/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 02/10/2020
COLMELLERE ANGELA LEGA - SALVINI PREMIER 02/10/2020
PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 02/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06975
presentato da
LOCATELLI Alessandra
testo di
Venerdì 2 ottobre 2020, seduta n. 402

   LOCATELLI, BOLDI, CAVANDOLI, COLMELLERE e PANIZZUT. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   il disordine di regole intorno alla gestione dei casi asintomatici, in specie con la riapertura delle scuole, e le diverse risposte da regione a regione nell'attuazione dei protocolli sanitari, stanno creando non pochi problemi a dirigenti scolastici, genitori, alunni;

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, articolo 1, comma 4, lettera a), prevede che: «(...) le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21 (...)»;

   il Rapporto dell'Istituto superiore di sanità-Iss Covid-19 n. 58/2020 Rev., al punto 2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola, demanda la competenza in merito allo stato di contatto stretto al dipartimento di prevenzione, che dovrà valutare «di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti»;

   sul sito del Ministero della salute, alla Faq «Cosa accade ai compagni di classe di un alunno che risulta Covid-19 positivo» si legge che: «Quando un alunno risulta positivo al test per SARS-CoV-2, (...). Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact-tracing saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni»;

   tali prescrizioni, pertanto, prevedono, per i compagni di classe, solo l'obbligo di allontanamento dalla scuola, in via precauzionale, per 14 giorni in attesa di monitorare l'eventuale insorgenza di sintomi e nessun obbligo di doppio tampone;

   anche il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del Ministero dell'istruzione del 6 agosto 2020, al punto 7), nel dettare indicazioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto, nulla dice in merito al doppio tampone per persone asintomatiche ritenute «contatti stretti» in ambito scolastico;

   l'inestricabile intreccio e sovrapposizione di norme, linee guida ed ordinanze, in combinato disposto con l'assoluta mancanza di chiarezza procedurale, che rinvia a più generiche valutazioni dei casi, sta portando alla scelta di prescrivere tamponi al minimo sospetto, con l'inevitabile conseguenza di un alto rischio di svuotamento delle classi;

   neanche l'ultima, in termini temporali, circolare del Ministero della salute, del 24 settembre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla gestione dei compagni di classe asintomatici, limitandosi a specificare la necessità di certificato e doppio tampone per rientrare se positivi e la previsione che il pediatra o il medico di famiglia debbano richiedere tempestivamente il test-diagnostico per gli alunni o il personale «caso-sospetto»;

   persino l'Organizzazione mondiale della sanità sin dal mese di giugno 2020 non raccomandava più il doppio tampone negativo per certificare la guarigione da Covid-19 e liberare i pazienti dall'isolamento; appare, pertanto, ancora più irragionevole applicare – discrezionalmente – tale prescrizione ai compagni di classe «contatti-stretti» privi di alcun sintomo –:

   se il Governo non ritenga urgente rivedere le linee guida adottate, chiarendo in maniera inequivocabile ed univoca la gestione del rientro dei compagni di scuola isolati e privi di sintomi, al fine di evitare un inutile, dispendioso ed eccessivo ricorso alla pratica del tampone.
(4-06975)