ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06942

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 400 del 29/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: RIBOLLA ALBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 29/09/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 29/09/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06942
presentato da
RIBOLLA Alberto
testo di
Martedì 29 settembre 2020, seduta n. 400

   RIBOLLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la legge 11 gennaio 2018, n. 3, nel riformare il sistema ordinistico delle professioni sanitarie, ha stabilito che, «per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo»;

   l'entrata in vigore della citata legge ha generato alcune criticità in sede applicativa, in specie nei riguardi dei professionisti sanitari che non possedevano i requisiti per l'iscrizione agli albi, i quali hanno rischiato di essere considerati improvvisamente come abusivi, con tutto ciò che ne consegue sul piano civile e penale;

   al fine di porre rimedio alle descritte criticità, l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto che: i professionisti sanitari «che abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione di riferimento, purché si iscrivano entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;

   tale ultima norma, attraverso l'istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, ha tutelato debitamente la posizione dei professionisti sanitari in possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa maturati negli ultimi dieci anni;

   è rimasta priva di tutele, invece, la posizione dei professionisti, in particolare massofisioterapisti, che hanno avviato un corso di formazione a ridosso dell'entrata in vigore della predetta legge 11 gennaio 2018, n. 3, e che, di conseguenza, non hanno avuto a disposizione il tempo materiale per maturare il requisito dei 36 mesi di attività lavorativa richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali;

   risulta, tra l'altro, che i predetti professionisti abbiano impugnato in parte qua i decreti attuativi delle citate disposizioni normative e che, nonostante la sospensiva concessa dal Tar del Lazio, i sistemi di accettazione automatica predisposti dagli ordini professionali stiano processando negativamente le domande di iscrizione da essi presentate, arrecando ulteriori pregiudizi alla loro posizione –:

   quali iniziative di propria competenza intenda adottare, anche sul piano normativo, per risolvere le problematiche esposte in premessa e tutelare adeguatamente la posizione dei professionisti, in specie massofisioterapisti, che hanno avviato un corso di formazione per il conseguimento del titolo abilitante in epoca recente e che, di conseguenza, non hanno avuto a disposizione il tempo necessario per maturare il requisito dell'esperienza lavorativa di 36 mesi, richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali.
(4-06942)