ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06927

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 399 del 28/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 28/09/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/09/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06927
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo di
Lunedì 28 settembre 2020, seduta n. 399

   CARETTA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   come noto, il 16 settembre 2020 era il termine ultimo per la ripresa della contribuzione previdenziale ed assistenziale sospesa a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché per il versamento della contribuzione relativa alla manodopera occupata nel primo trimestre 2020;

   infatti, l'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 cosiddetto «Decreto Agosto», ha introdotto una nuova forma di rateizzazione dei versamenti contributivi sospesi (50 per cento in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, il rimanente 50 per cento mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021), alternativa rispetto a quella già definita dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Decreto Rilancio»;

   come riportato da associazioni di categoria ed a mezzo stampa, le indicazioni operative, fornite dall'Inps a ridosso della scadenza (messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020), hanno previsto – in modo inconsueto rispetto al sistema di tariffazione ordinario in carico all'INPS – il calcolo delle rate a carico dei contribuenti e il versamento con una nuova codeline nel modello F24 comunicata dall'Inps nel cassetto previdenziale, mentre, per quanto attiene al versamento dell'ulteriore contribuzione dovuta, da pagare fino a 24 rate mensili a partire da gennaio 2021, l'istituto si è riservato di fornire ulteriori indicazioni;

   sul punto, le maggiori criticità sono state registrate nell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il primo semestre 2020, riconosciuto dal cosiddetto «Decreto Rilancio» alle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

   infatti, nonostante la necessaria autorizzazione della Commissione europea sia arrivata in tempi utili con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 (a seguito di una notifica MIPAAF datata 6 luglio 2020), il decreto interministeriale di attuazione (in capo a MIPAAF, MLPS e MEF) che ne avrebbe dovuto definire criteri e modalità, al 22 settembre 2020 non risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, cioè ben oltre la scadenza del versamento contributivo (16 settembre 2020) che lo stesso decreto interministeriale avrebbe dovuto regolare;

   in assenza della normativa ministeriale di attuazione l'Inps non ha potuto far altro che calcolare i contributi del primo trimestre 2020 senza l'applicazione dell'esonero;

   a seguito delle forti pressioni esercitate dalle organizzazioni di rappresentanza del comparto agricolo, nella notte del 15 settembre 2020 l'Inps con messaggio n. 3341, ha fornito alcune indicazioni riguardo all'esonero straordinario in attesa dell'emanazione della normativa interministeriale; tali indicazioni hanno delimitato l'ambito di applicazione della misura esclusivamente ad imprese identificate mediante codice Ateco tra le quali sono molte aziende del comparto agricolo, quali le aziende cerealicole che producono riso, che sono state escluse;

   infine, dall'esonero pare sia escluso il contributo antinfortunistico l'Inail, il quale fa invece parte della contribuzione agricola unificata (Cau), il quale non è in alcun modo escluso dalla norma primaria –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative intendano intraprendere per:

    a) adottare tempestivamente la necessaria normativa interministeriale di applicazione dell'esonero di cui in premessa, anche considerando le criticità ed incertezze affrontate dal comparto agricolo nell'attesa della stessa;

    b) estendere l'ambito di applicazione della predetta misura al di fuori dello strumento dei codici Ateco comprendendo anche le imprese agricole che, al momento, si trovano escluse dalla disciplina provvisoriamente disposta dall'Inps;

    c) includere il contributo antinfortunistico Inail nel novero dell'esonero di cui in premessa.
(4-06927)