Legislatura: 18Seduta di annuncio: 399 del 28/09/2020
Primo firmatario: PENNA LEONARDO SALVATORE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2020
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 28/09/2020
PENNA e DEL SESTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche del Paese. Tale fenomeno, negli ultimi tempi, ha assunto il carattere di vera e propria calamità, dovuta, principalmente, all'azione negligente o criminale dell'uomo che provoca l'evento, ponendo a rischio l'incolumità pubblica, determina la perdita di quote di biodiversità, riduce sensibilmente il livello di sicurezza ambientale e determina notevoli danni al patrimonio forestale nazionale;
anche quest'anno diversi roghi, molti a quanto pare di origine dolosa, sono scoppiati in diverse aree della penisola: dall'Aquila, a Palermo, passando per la Campania e la Puglia. Una situazione difficile e un'emergenza del tutto prevedibile, visti l'annuale opera di ecomafie e gli atti incendiari, aggravati dal caldo torrido e dalla siccità;
dal 2016 al 2018, come denuncia Legambiente secondo i dati del Rapporto Ecomafia, sono state accertate in Italia 13.219 infrazioni tra incendi dolosi, colposi e generici, con 1.280 denunce, 57 arresti e 355 sequestri. Durante lo stesso arco di tempo, dal 2016 al 2018, nella penisola sono bruciati 182.806 ettari di superficie, boscata e non;
su boschi e foreste insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale, in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, e un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico-produttiva del bosco stesso;
la legge 21 novembre 2000, n. 353 contiene importantissimi elementi di innovazione, tra cui: la definizione giuridica di «incendio boschivo», l'attribuzione di rilevanti compiti alle regioni per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, l'introduzione al titolo VI del codice penale del reato specifico di incendio boschivo (articolo 423-bis del codice penale), il divieto temporaneo di nuove costruzioni sui terreni percorsi dal fuoco; così come un importante contributo in materia è stato previsto e disciplinato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 che ha introdotto gli «ecoreati» nel codice penale;
l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha distinto le funzioni in capo all'ex corpo forestale dello Stato, assegnando quelle investigative e repressive dei reati di incendio boschivo e la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, all'Arma dei Carabinieri, tramite il Comando unità tutela forestale ambientale e agroalimentare (Cuftaa) e le attività di contrasto, con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, degli incendi boschivi e il coordinamento degli spegnimenti, d'intesa con le regioni, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco –:
se il Governo non ritenga necessario favorire ogni sinergia operativa, alla luce della legge quadro sugli incendi boschivi, che coinvolga i vari corpi militari dello Stato, per migliorare l'efficacia degli interventi di lotta agli incendi in parola, attraverso lo svolgimento di metodologie che favoriscano il compimento di attività di indagine e che consentano un intervento tempestivo e specialistico, atto ad individuare i responsabili degli incendi boschivi e ad agevolare la repressione delle attività penalmente illecite poste in essere dai responsabili;
se non ritenga improcrastinabile l'adozione di azioni amministrative e iniziative normative atte a potenziare il modello investigativo e organizzativo tracciato dalla legge n. 353 del 2000, potenziando il Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco, attraverso l'ingresso nello stesso e in maniera sistematica, di nuclei specializzati del corpo militare dell'Arma dei Carabinieri e del corpo militare della guardia di finanza, assicurando la comunicazione di informazioni all'autorità giudiziaria, evitando che l'intervento di spegnimento e l'intervento di polizia giudiziaria si sottraggano, vicendevolmente, risorse umane e strumentali, o si intralcino reciprocamente.
(4-06926)