ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06823

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 397 del 22/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: CECCHETTI FABRIZIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 21/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MACCANTI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/09/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06823
presentato da
CECCHETTI Fabrizio
testo di
Martedì 22 settembre 2020, seduta n. 397

   CECCHETTI e MACCANTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge 17 luglio 2020, n. 77 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) consente a compagnie aeree, tour operator e albergatori di erogare un voucher al posto di un rimborso in denaro per tutti quei voli, viaggi e soggiorni non usufruiti per le disposizioni contro il Coronavirus;

   la Commissione europea, l'Autorità antitrust e l'Enac hanno già affermato che i consumatori hanno diritto al rimborso monetario mentre l'opzione del voucher (alternativa) deve essere rimessa ad una loro scelta;

   tuttavia, tale opzione non sarebbe sempre resa possibile per i viaggi cancellati, nello specifico nel caso di servizio di trasporto reso dalle compagnie aeree;

   secondo alcune riviste di settore «... le attuali cancellazioni dei voli non possono essere ricondotte a cause determinate dal Covid-19 ma a scelte arbitrarie delle compagnie stesse ...»;

   in una recente raccomandazione della Commissione europea (n. 648 del 13 maggio 2020) viene ricordato che la direttiva (UE) n. 2015/2302 garantisce ai consumatori il diritto a ottenere il rimborso in denaro in prima istanza (concetto ripreso anche nei considerando 9 e 10 nella parte in cui si precisa che il professionista può offrire un voucher «a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro»);

   si ricordano, qui da considerarsi integralmente richiamati, anche i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1371/2007, (UE) n. 1177/2010 e (UE) n. 181/2011;

   allo stato, la possibilità di un rimborso è prevista solo al termine della validità del voucher stesso:

   se da un lato, con questi provvedimenti normativi, si garantisce la «liquidità di cassa» degli operatori, occorre tuttavia garantire tutti i consumatori e verificare puntualmente che le ragioni dell'emissione del voucher siano state effettivamente determinate dal Covid-19 e non da scelte arbitrarie delle società coinvolte, garantendo in ogni caso la possibilità e la libertà di scelta del consumatore –:

   se i Ministri interrogati non ritengano necessario promuovere ulteriori misure di sostegno dei consumatori e adottare iniziative, per quanto di competenza, in relazione a tutti i casi di scelte arbitrarie, delle compagnie stesse, nell'erogazione di voucher non determinate dal Covid-19.
(4-06823)