ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06765

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 394 del 08/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 08/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
EPIFANI ETTORE GUGLIELMO LIBERI E UGUALI 08/09/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/09/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06765
presentato da
FASSINA Stefano
testo di
Martedì 8 settembre 2020, seduta n. 394

   FASSINA e EPIFANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 17 marzo 2020 è stato emanato il decreto-legge n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

   l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogato dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 74, riguarda la tutela dei lavoratori fragili attraverso la disciplina dell'assenza dal servizio di lavoratori pubblici e privati in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute;

   in particolare, il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, così prorogato dall'articolo 74 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede fino al 31 luglio 2020 che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati per cui non sia possibile svolgere la propria attività in modalità agile e che siano in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero;

   il 30 luglio 2020 è stato emanato il decreto-legge n. 83, recante «misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020», all'interno del quale non vengono prorogate le misure di tutela della salute dei lavoratori cosiddetti fragili. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, però, estende fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020;

   a partire dal 1° agosto 2020 un lavoratore fragile per il quale non è possibile prestare la propria attività in smartworking o in altra modalità di lavoro a distanza, deve rientrare sul luogo di lavoro, con il rischio di contrarre il virus e aggravare la sua già difficile condizione di salute –:

   quali siano le motivazioni all'origine della mancata proroga, almeno fino al 15 ottobre 2020, contestualmente al termine ultimo previsto per l'emergenza sanitaria, della tutela prevista dal decreto n. 18 del 2020 per i lavoratori fragili;

   come si intendano tutelare i lavoratori fragili nel caso in cui i datori di lavoro non possano predisporre per le loro attività lo smartworking o altra modalità di lavoro a distanza.
(4-06765)